Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25064 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25064 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 11556-2011 proposto da:
NARCISI LOREDANA NRCLDN58L62F127D, D’ANTUONO GEMMA
DNTGMM58A69H501J, RAGGIUNTI ELISABETTA RGGLBT48E58F585S,
NATALINI GABRIELLA NTLGRL60B67H501W, FARINA AGNESE
FRNGNS67B52D773E, PALMIERI ROSA PLMRS056D44H501E,
CANDIDI PATRIZIA CNDPRZ62H6OH501E, DE FILIPPO ROSA
2013
2515

DFLRS055AS1F352B, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CAVOUR 96, presso lo studio dell’avvocato
MANGANIELLO EMILIO, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 07/11/2013

BNL MULTISERVIZI S.P.A. in liquidazione, 04308871005, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso
lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIRABILE

– controrícorrente nonchè contro
MEDISER ITALIA S.R.L., LUCCIO ROSSELLA, GUSMEROLI
ROBERTA,

SPOSINI

ANNUNZIATA,

VESPERINI COSTANTINA,

VESPERINI

MUSICA LILIANA,

DANIELA,
PRIMAVERA

EMANUELA, CANNONE ANNA MARIA;

intimati

avverso la sentenza n. 7878/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 29/10/2010 R.G.N. 2261/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato MANGANIELLO EMILIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

CARLO, giusta delega in atti;

FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29.10.2010, confermando
la decisione di primo grado, rigettava le domande proposte dalle lavoratrici
in epigrafe indicate ( e di altre) nei confronti della societa’ Mediser Italia
s.r.l. e della BNL Multiservizi (MLS) s.p.a., tendenti ad ottenere, sulla
premessa della intercorrenza tra le dette società di un appalto illecito di
mere prestazioni lavorative, l’accertamento della sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato con la società BNL MLS con condanna della stessa al

pagamento delle differenze retributive pregresse.
Ad avviso della Corte territoriale la società Mediser aveva una propria
organizzazione aziendale, era proprietaria di un immobile parzialmente
concesso in locazione alla BNL MLS, era dotata di un proprio organico e
non vi era un rapporto gerarchico tra i dipendenti Mediser ed i dipendenti
BNL MLS né una ingerenza dei funzionari della nominata BNL sulle
modalita’ di esecuzione del lavoro svolto dalle ricorrenti.
Tanto acclarato la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza della
Cassazione (tra cui le sentenze n. 4585 del 1994 e n. 13015 del 1993 ed
altre conformi), riteneva l’insussistenza di un appalto illecito di mere
prestazioni lavorative nonostante la Mediser si avvalesse, nell’esecuzione
dell’appalto, di hardware e software forniti dalla committente BNL MLS.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso le lavoratrici
affidato a nove ( erroneamente numerari come dieci) motivi.
Resiste con controricorso la BNL Multiservizi in liquidazione.
Né la società Mediser né gli altri intimati svolgono alcuna attività difensiva.
Alla udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione
dell’art. 1 L. n. 1369/1960 per aver la Corte di merito ritenuto che l’appalto
di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla detta norma, sussiste allorchè
l’intermediario sia un imprenditore solo apparente privo di un’autonoma
organizzazione aziendale, anziché ritenere che l’appalto di mere
prestazioni di lavoro, vietato, sussiste anche quando l’appaltatore abbia
una propria organizzazione aziendale ma questa non sia finalizzata ad un
autonomo risultato produttivo, rispetto a quello fornito dall’appaltante
(vengono richiamate le decisioni di questa Corte nn. n. 17444/2009 e
18281/2007).
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Si evidenzia che le ricorrenti non avevano mai sostenuto che Mediser
fosse priva di una propria organizzazione aziendale, ma era stato allegato
che tale organizzazione fosse solo formale in quanto solo strumentale alla
realizzazione del prodotto della BNL MLS ( consistendo l’attività della
Mediser solo nell’inserimento di dati nei terminali del computer centrale di
proprietà BNL MLS e, dunque, non essendo finalizzata ad un risultato
produttivo autonomo). Del pari irrilevante, ai fini della esclusione della
ipotesi di appalto illecito di manodopera, era la presenza della gestione

amministrativa del personale e la esistenza di una organizzazione
aziendale da parte di Mediser.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c. per aver il giudice di merito adottato la propria decisione
prescindendo totalmente dall’integrale materiale probatorio acquisito agli
atti, sia di natura documentale ( contratto di appalto, confessione
stragiudiziale, verbali di dichiarazioni rese da testi in altro giudizio) sia
testimoniale (assenza di qualsiasi riferimento ad alcuna delle deposizioni
raccolte) e nonostante la specifica deduzione di uno specifico motivo di
appello in relazione al quale la motivazione era stata del tutto omessa.
In particolare, dal contenuto delle deposizioni testimoniali era emerso che i
dipendenti della Mediser ricevevano ordini dai funzionari BNL MLS (teste
Pulito), che periodicamente vi erano riunioni tra i dirigenti BNL MLS e quelli
della Mediser, che tutta la procedura IATA per il rilascio dei biglietti aerei
era gestita dalla società appaltante, proprietaria dei terminali sui quali
operavano i dipendenti Mediser ( testi Pulito, Sanna e Scoccia) azienda
quest’ultima che non aveva altri appalti tant’è che, cessato quello con BNL
Multiservizi, aveva licenziato tutti i propri dipendenti.
Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli
artt. 2735 e 2733 u.c. c.c. in quanto la Corte di appello aveva totalmente
omesso la decisione e la motivazione in relazione ad uno specifico motivo
di gravame concernente la omessa valutazione della confessione
stragiudiziale del legale rappresentante pro-tempore della Mediser il quale
aveva ammesso l’esistenza della interposizione fittizia.
Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 comma 3 L. 1369/1960 e 2728 c.c..
Si assume che la Corte di appello aveva ritenuto che pur in presenza
dell’accertato uso da parte dell’appaltatore di “capitali, macchine ed
attrezzature” forniti dall’appaltante si potesse escludere l’interposizione

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illecita, qualora fosse risultato un rilevante apporto dell’appaltatore,
omettendo di specificare in cosa dovesse consistere detto rilevante – o non
meramente marginale ed accessorio — apporto. La censura viene proposta,
quindi, anche sotto il profilo di vizio di motivazione.
Con gli altri motivi (erroneamente indicati con numerazione da sei a dieci,
ma in realtà da cinque a nove) viene dedotta contraddittorietà ed
insufficienza di motivazione per aver ritenuto :
“irrilevante” lo svolgimento dell’attività da parte di Mediser con beni

materiali (hardware) ed immateriali (software) forniti esclusivamente da
BNL MLS (quinto motivo);
che lo svolgimento dell’attività da parte della Mediser secondo le
direttive fornite dalla BNL MLS non indicava che i rapporti venivano
gestiti ed organizzati dalla BNL, ma, al più, che essi si svolgevano
secondo le indicazioni impartite legittimamente dalla committente
(sesto motivo), nonostante le emergenze istruttorie di segno contrario
(non valutate le deposizioni dei testi Pulito e Sanna);
l’esistenza di una alterità organizzativa ed autonoma tra le due
aziende senza considerare che la promiscuità e non la mera attiguità
tra il personale delle aziende deponeva per una reale assenza di
autonomia organizzativa ( settimo motivo) — attività che si svolgeva
nello stesso edificio, dipendenti BNL ubicati in stanze attigue a quelle
dei dipendenti Mediser, il fatto che i primi accedevano nelle stanze dei
secondi senza alcuna autorizzazione;
che le circostanze secondo cui “l’attività veniva svolta mediante capitali
totalmente imputabili a BNL” e che “la provvista derivasse dal contratto
di appalto..”, non deponessero per la mancanza di autonomia
finanziaria della Mediser e, quindi, anche di una reale autonoma
organizzazione aziendale ( ottavo motivo);
che “risultano irrilevanti l’uso di carta intestata o linee telefoniche
centralinizzate comuni” nonostante l’unico fatto addotto dalla sentenza
impugnata per dimostrare la liceità dell’appalto era la proprietà
dell’immobile da parte della Mediser (nono motivo).
Il primo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto
connessi e sono entrambi infondati.
Nell’impugnata sentenza risulta essere stato applicato correttamente il
principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema
d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione da parte
3

dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante
dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della
fattispecie (pseudoappalto) vietata dall’art. 1, primo comma, della legge n.
1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale
da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore. La
sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa
l’indicata presunzione “iuris et de iure”) deve essere accertata in concreto
dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto;

con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed
attrezzature da parte dell’appaltante) l’anzidetta presunzione legale
assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore,
mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in
retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), “know how”,
software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente
nell’economia dell’appalto (Cass. n. 4585 del 11/05/1994 e quelle indicate
nella sentenza impugnata e, più di recente, Cass. n. 16488 del
15/07/2009).
Quanto alla dedotta ricorrenza nel caso in esame di una ipotesi di appalto
illecito di manodopera stante la mancanza di un autonomo risultato
produttivo si osserva che questa Corte ha precisato che il divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge n.
1369 del 1960), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati
dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché
strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente,
opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente
una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di
lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali
retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della
prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa,
finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 17444 del
27/07/2009; Cass. n. 7820 del 28/03/2013; Cass. n. 19920 del 29/09/2011).
Orbene, la Corte di appello ha richiamato, condividendole ed integrandole
avendo riguardo ai motivi di appello, le ragioni esposte nella decisione del
Tribunale che aveva rigettato la domanda delle attuali ricorrenti avendo
rilevato: che dalla istruttoria era emersa la autonoma individualità di
impresa della Mediser, società di servizi informatici, con propri dipendenti,
proprietaria di una intera palazzina in Roma ( di cui una parte utilizzata
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direttamente dalla Mediser e per altra parte affidata alla BNL MLS) che ivi
svolgeva la propria attività di elaborazione dati per i biglietti aerei venduti
dalle agenzie di viaggio convenzionate IATA ; che l’appalto in questione
(relativo alla sola attività “entry”) era svolto autonomamente dalla Mediser il
cui personale non interagiva con quello della BNL Multiservizi se non per
l’avvenuta realizzazione di un unità centrale informatica gestita da BNL
Multiservizi che rendeva necessari alcuni interventi comuni; che il
personale Mediser era allocato in stanze diverse ( pur contigue) ed

osservava un orario di lavoro diverso ed era soggetto ad un diverso regime
di controllo.
Quindi, ha ritenuto che la Mediser avesse una autonoma struttura
organizzativa e che realizzasse un autonomo risultato produttivo costituito
dall’inserimento dati nel computer centrale di proprietà BNL MLS, attività
questa nel cui svolgimento i dipendenti della società appaltatrice rendevano
prestazioni di tipo specialistico senza un apporto significativo di materiali. In
tal modo applicando il sopra riportato principio affermato dalla
giurisprudenza di legittimità.
I motivi secondo e da cinque a nove, da trattare congiuntamente perché
logicamente connessi, sono inammissibili in quanto tendenti a sollecitare
una rivisitazione del merito della controversia non consentita in questa
sede ( vale precisare che il secondo motivo nonostante il formale richiamo
alla violazione di norme di legge, contenuto nell’intestazione prospetta
censure che si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della
sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio
acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti).
Ed infatti il controllo di legittimità sulla motivazione delle sentenze riguarda
unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) il profilo
della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte, in base
all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle
fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle
prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di
esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo
complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano
logico, nel suo intero tessuto ricostruttivo della vicenda (v. ex multis, S.U.
5802/1998; Cass. 4770/2006 e Cass. 1754/2007). Nè appare sufficiente,
sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito, il
fatto che alcuni elementi emergenti nel processo, e invocati dalle ricorrenti,
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siano in contrasto con le valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione
complessiva e finale, li controllo, in sede di legittimità, sul giudizio di fatto
del giudice di merito non può infatti spingersi fino alla rielaborazione dello
stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella
ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, in una sorta di terzo grado di
giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, perché ritenuta
la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente nei
limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (ex multis, Cass. 6064/2008, Cass.

9477/2009).
Occorre, pertanto, che gli specifici dati della controversia, dedotti per
invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero
ragionamento svolto dal giudicante o determini, al suo interno, radicali
incompatibilità sì da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o
contraddittoria la motivazione (v., ex multis, Cass. 24744/2006, Cass.
17076/2007).
Orbene, l’impugnata sentenza risulta immune da tali vizi avendo condiviso
la valutazione del materiale probatorio operata dal primo giudice anche alla
luce delle censure mosse nell’atto di appello evidenziando: l’esistenza di
una autonoma organizzazione aziendale delle Mediser; che lo svolgimento
da parte della società appaltatrice dell’attività secondo le indicazioni fornite
dalla BNL MLS non significava che i dipendenti Mediser fossero sottoposti
gerarchicamente ai dirigenti della BNL MLS; che esisteva una alterità
organizzativa delle due società non inficiata dalla contiguità dei locali in cui
si svolgeva l’attività lavorative delle medesime; che la derivazione dei
mezzi finanziari della Mediser dal corrispettivo pagato da BNL MLS per
l’appalto non valeva ad inficiare la natura di impresa autonoma di Mediser
così come non aveva rilievo determinante l’utilizzazione da parte della
appaltatrice di linee centralizzate comuni e di carta intestata BNL MLS.
Infondato è il terzo motivo di ricorso.
Quanto alla natura confessoria delle dichiarazioni rese dal legale
rappresentante della Mediser — Natale Santilli — nella lettera di congedo
dalla società si osserva che nei confronti della BNL MLS ( anche a volerla
considerare litisconsorte necessario di Mediser nel presente giudizio) tali
dichiarazioni non potevano che essere valutate liberamente dalla Corte di
appello che, peraltro, nella considerazione del merito della controversia non
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era tenuta a dare lo stesso rilievo a tutti gli elementi emersi dalla istruttoria
ben potendo individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo dì prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 29
settembre 2009 n. 20844; 6 marzo 2008 n. 6064; S.U. 11 giugno 1998 n.
18885). E’ evidente, dunque, che il giudice del merito non ha ritenuto di

dare una valore decisivo alle dichiarazioni rese dal Santilli.
Sul valore di confessione stragiudiziale nei confronti della Mediser vale
ricordare che è stato spiegato che “perché una dichiarazione sia
qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento
soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e
riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte,
e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto
obiettivo che forma oggetto della confessione escludente qualsiasi
contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del
dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del
destinatario della dichiarazione” ( di recente Cass. n. 4471 del 2012 n.
23495 del 19/11/2010). Orbene, nei confronti della Mediser il
riconoscimento di fatti dai quali poter dedurre l’intervenuta interposizione
fittizia di manodopera non integrava un pregiudizio in quanto comportava,
anzi, la liberazione dei propri obblighi quale datrice di lavoro. Quanto al
pregiudizio concreto che sussisterebbe “in re ipsa” per il Santilli, costituito
dalle sanzioni penali previste per l’interposizione confessata, si osserva che
il richiamo giurisprudenziale contenuto nel ricorso ( Cass. n. 21789 del
28.4.2007) è del tutto inconferente e, comunque, quelli che sono i fatti
obiettivi contenuti nella dichiarazione risultano essere stati valutati dalla
Corte di merito e ritenuti non sufficienti a dimostrare l’appalto illecito di
manodopera. Peraltro il fatto a sé sfavorevole va valutato con riferimento al
rapporto dedotto in giudizio e non rilevano eventuali altre conseguenze
derivanti dalle dichiarazioni rese.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono a
carico delle ricorrenti e sono liquidate in favore della BNL Multiservizi s.p.a.
in liquidazione nella misura di cui al dispositivo. Non si provvede in ordine
alle spese nei confronti della Mediser Italia s.r.I., di Luccio Rossella,

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Gusmeroli Roberta, Sposini Annunziata, Vesperini Daniela, Vesperini
Costantina, Musica Liliana, Primavera Emanuela e Cannone Anna Maria
rimaste intimate.

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna le ricorrenti alle spese del presente
giudizio in favore della BNL Multiservizi s.p.a. in liquidazione, liquidate in
euro 50,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di

intimate .
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

legge; nulla per le spese nei confronti di Mediser Italia s.r.l. e delle altre

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