Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25063 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25063

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15944-2016 proposto da:

COLORIFICIO BARLERA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGNA RIGACCI 16,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CAPITANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO ZANATI;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRIMI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO TALAMONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1932/2015 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Colorificio Barlera s.n.c. ha proposto opposizione, davanti al Tribunale di Como, avverso il precetto notificatogli da C.E. per l’importo di Euro 28.821,22;

che si è costituito in giudizio il C., chiedendo il rigetto dell’opposizione;

che con sentenza del 15 dicembre 2015 il Tribunale ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite;

che contro la sentenza del Tribunale propone ricorso il Colorificio Barlera s.n.c. con atto affidato a due motivi;

che resiste C.E. con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c..

Considerato che, prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, stante l’accordo complessivo frattanto perfezionatosi tra le parti, con compensazione delle spese;

che la richiesta deve essere accolta;

che, pertanto, occorre dichiarare estinto il giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle relative spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui la società ricorrente non è tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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