Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25063 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11648-2019 proposto da:

O.O., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Antonio Almiento, del foro di Brindisi che lo

rappresenta e difende (pec:

almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 788/2019 (pubbl. il 5/3/2019) della Corte di

appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.O., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 788/2019 della Corte di appello di Venezia che ha respinto – compensando le spese – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia che aveva confermato il diniego della Commissione territoriale di Verona in ordine alle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria ovvero ancora di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; svolgendo quattro motivi ne chiede l’annullamento.

2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce “la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, per omessa pronuncia sui motivi di gravame, mancanza o apparenza della motivazione. Violazione artt. 113,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6”.

La doglianza è inammissibile. Viene infatti dedotta, sotto il profilo del vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione, una questione che attiene, invece, al merito della valutazione espressa dalla Corte di merito in punto di credibilità del ricorrente. In sostanza, si finisce per prospettare alla Corte di legittimità una rilettura degli elementi fattuali della vicenda, non consentita in questa sede (cfr. tra le molte: Cass. n. 340/19) ed esclusa dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e scevra da vizi logici. La Corte territoriale risulta, infatti, avere dato conto delle circostanze che rendono non credibile e per certi versi anche inverosimile la narrazione degli eventi riferita dal ricorrente (soprattutto nella parte in cui il ricorrente, pur non confidando nelle capacità repressive dei crimini riferiti da parte delle forze dell’ordine ha scelto di allontanarsi dallo Stato lasciandovi moglie e due figli nella opinabile certezza che non possano essere raggiunti dal suo nemico e dai suoi accoliti che, invece, proprio per il potere detenuto avrebbero modo ed agio di individuarne il rifugio al fine di consumare l’asserita temuta vendetta) e sulla scorta di tale negativo giudizio, ampiamente motivato, ha correttamente escluso che incombesse al giudice un dovere di cooperazione istruttoria. Nè al riguardo è ravvisabile alcuna violazione dei principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità in materia ed ai quali il ricorrente pare richiamarsi nel corpo del motivo, benchè poi finisca per appuntare le sue doglianze sul vizio di mancanza di motivazione per come si ricava dal titolo della censura. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. ex multis: Cass. n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre.

Nè il giudizio sulla valutazione della credibilità del ricorrente risulta di per sè inficiato dall’asserita mancata valutazione della “situazione generale della (OMISSIS)” (alto tasso di criminalità della zona di provenienza del ricorrente, frequenza di vendette private, corruzione nella polizia (OMISSIS)), in quanto l’inattendibilità del narrato è stata fondata dal giudice del merito sul rilievo dell’inesistenza della vicenda posta a base della domanda di protezione, di guisa che gli elementi fattuali relativi al contesto di riferimento, peraltro genericamente indicato, non si rivelano affatto decisivi ai fini del corretto svolgimento di tale giudizio.

4. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire – ai fini del riconoscimento della protezione internazionale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, e direttiva 2004/83/CE – informazioni e documenti rilevanti sulla situazione del Paese di origine del ricorrente, essendo l’unica fonte citata in sentenza quella relativa ad una nota del UNHCR risalente al 2008”.

Il motivo è inammissibile in quanto la doglianza si fonda su un errato presupposto di fatto, ossia che la sentenza impugnata abbia fatto esclusivo riferimento alla suindicata fonte informativa, quando invece dalla lettura della motivazione risulta come la Corte di merito abbia all’uopo richiamato ben altre cinque autorevoli ed attuali fonti informative (vedi pag. 6 nota 1), con il cui ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi. La censura, pertanto, finisce per essere aspecifica e generica, in quanto nel motivo si è anche omesso di specificare e documentare quali decisive e più aggiornate informazioni avrebbero imposto la deroga al principio dispositivo.

5. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14”. La doglianza riguarda il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria “cui il ricorrente avrebbe avuto diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine”.

Il motivo è inammissibile. Invero, lungi dal fondare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria sull’inattendibilità del ricorrente, la Corte di merito, facendo corretta applicazione della normativa censurata – il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) consente di prescindere dalla credibilità del richiedente protezione ma impone di accertare una situazione di instabilità politica del Paese ove la persona ha la dimora abituale – ha escluso, con motivazione congrua che richiama affidabili ed aggiornate fonti informative, che nella Regione di provenienza del ricorrente (Edo State) sussista un pericolo oggettivo di violenza indiscriminata non controllabile dalle autorità statali contro la popolazione civile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle c.d. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale (Cass. n. 13452/2019). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente (come ha fatto) le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312/2019); correttamente, dunque, la Corte di appello ha operato un preciso riferimento alle fonti consultate, la cui pregnanza è stata peraltro solo genericamente contestata (in termini Cass. n. 20122/2020).

6. Con il quarto motivo si deduce “la violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative in tema di riconoscimento della protezione umanitaria (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 anche in relazione al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. n. 110 del 2017, all’art. 10 Cost. e art. 3 CEDU)”.

Il motivo è inammissibile poichè generico, in quanto il ricorrente, nel formulare la censura, non allega alcun elemento specifico a fondamento della particolare situazione di vulnerabilità in cui si verrebbe a trovare il richiedente alla luce del pericolo di subire in caso di rimpatrio nel Paese di origine la privazione della titolarità dei diritti umani.

7. Con il quinto motivo si deduce: “La violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 8 CEDU, violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5”. La censura attiene alla mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, con particolare riguardo all’omesso espletamento del giudizio di comparazione tra la vulnerabilità dell’istante e la sua integrazione in Italia.

Il motivo è inammissibile poichè generico. Invero, anche nei caso di c.d. vulnerabilità di ritorno – quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass. n. 4455/2018) – occorre pur sempre che siano indicati gli elementi fattuali che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare e che, laddove esaminati, avrebbero consentito di ricavare l’avvenuta integrazione del richiedente la protezione umanitaria in Italia. Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicchè non ci si può dolere in questa sede che la Corte distrettuale non l’ha operato se non sono allegati (nel caso di specie neppure menzionati) i fatti costitutivi del diritto alla speciale forma provvisoria di protezione.

8. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’Amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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