Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25063 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4503/2015 proposto da:

C.M.M. MONTENEGRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE OSTENSE

114, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA STAFFIERE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARA MALERBA, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARCA CAPITANATA – AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE già

I.A.C.P. – ISTUTUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA FOGGIA, in

persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in

ROMA, TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

IANNELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LASALVIA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

V. COSTRUZIONI DI V.M. & C. S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1677/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

emessa il 17/09/2013 e depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. La C.M.M. Montenegro s.r.l. notificò all’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Foggia un atto di pignoramento presso terzi, fondato su due decreti ingiuntivi divenuti esecutivi nei confronti della V. costruzioni s.a.s., sull’assunto che quest’ultima avesse un credito nei confronti dell’IACP.

All’udienza tenutasi ai sensi dell’art. 547 c.p.c., l’IACP rese dichiarazione negativa, sul rilievo che in altra procedura un diverso creditore (la s.r.l. Aesseci) aveva proceduto a pignoramento del proprio credito verso l’Istituto e che quel credito era stato assegnato dal Giudice dell’esecuzione.

A seguito di tale dichiarazione negativa, la C.M.M. Montenegro s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia, sia l’IACP di Foggia che la V. costruzioni s.a.s., affinchè fosse accertato l’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 548 c.p.c..

Si costituì in giudizio l’IACP, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa la s.r.l. flesseci, la quale si costituì eccependo la propria estraneità al giudizio.

Si costituì anche la V. costruzioni s.a.s., dichiarando di essere ancora creditrice dell’Istituto autonomo.

Con sentenza del 27 novembre 2008 il Tribunale dichiarò inammissibile la chiamata in causa della s.r.l. flesseci, rigettò la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo e condannò la società attrice, insieme alla V. costruzioni, a pagare all’IACP le spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dalla società attrice e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 9 dicembre 2013, ha respinto l’appello, confermando la pronuncia del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre la C.M.M. Montenegro s.r.l. con atto affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Arca Capitanata, già IACP di Foggia.

La V. costruzioni s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l’impugnazione avverso la sentenza che accerta l’obbligo del terzo a norma dell’art. 549 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis ed applicabile nella specie, anteriore alla modifica di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228) non è soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, poichè sussiste l’interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell’attesa, sospeso (così, da ultimo, l’ordinanza 12 novembre 2014, n. 24047, in linea con la sentenza 25 gennaio 2012, n. 1030, e con l’ordinanza 6 giugno 2008, n. 15010).

Nella specie, la sentenza d’appello è stata depositata il 9 dicembre 2013 ed il ricorso per cassazione risulta spedito per la notifica a mezzo posta in data 22 gennaio 2015, ossia oltre il termine lungo di un anno per l’impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile.

Da ciò consegue che il ricorso è tardivo.

6. Si chiede, pertanto, che il ricorso venga trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

Risulta dagli atti processuali che l’unica domanda ulteriore rispetto a quella oggetto del giudizio di cui all’art. 548 c.p.c. – la quale, ragionando in astratto, avrebbe potuto implicare la necessità di fare applicazione della sospensione feriale dei termini – poteva essere costituita dall’appello incidentale dell’I.A.C.P. che, in via subordinata, aveva chiesto di essere comunque sollevato da ogni obbligo nei confronti dell’odierna ricorrente, dovendo il pagamento, semmai, essere posto a carico della società Aesseci. Tale appello incidentale, però, è stato implicitamente rigettato o comunque considerato assorbito dalla Corte di merito, una volta rigettato l’appello principale. Ne deriva che, essendo l’oggetto del giudizio odierno ormai ristretto alla sola domanda di cui all’art. 548 cit., non poteva nella specie operare la sospensione feriale dei termini; il che comporta che va confermata la decisione di inammissibilità del ricorso per tardività.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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