Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25062 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7019-2017 R.G. proposto da:

CEIT IMPIANTI S.R.L., in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante, L.G., S.A.,

L.M.V., elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA DI LIZIO;

– ricorrenti –

contro

I.S., .Irrera Stefano

,.i.p.n.n.q.d.p.e.s.e.i.q.t.e.d.S. I.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO AURELIO CHILLEMI;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

PATTI n. cronol. 1214/2017, depositata il 10/02/2017 emessa sul

procedimento iscritto al n. 1548/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Mario FRESA, che ha chiesto visto

l’art. 380 ter c.p.c. che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, dichiari inammissibile l’istanza di regolamento di

competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che Ir.St. e I.S. hanno convenuto la Ceit Impianti s.r.l., L.G., L.M.V. e S.A., dinanzi al Tribunale di Patti per sentirli condannare al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti, iure proprio e iure haereditario, a seguito del decesso del proprio congiunto, Ir.Sa., verificatosi durante l’esecuzione, da parte di quest’ultimo, delle proprie prestazioni lavorative rese alle dipendenze della Ceit Impianti s.r.l.;

che, costituendosi in giudizio, i convenuti, tra le restanti difese, hanno eccepito l’incompetenza per materia/territorio del Tribunale di Patti, ritenendo competente il giudice del lavoro, nella specie identificabile nel Tribunale di Chieti, ovvero, quali fori alternativi ex art. 413 c.p.c., nel Tribunale di Cremona o di Palermo;

che, con ordinanza resa in data 10/2/2017, il Tribunale di Patti, nulla statuendo in modo espresso sulla questione di competenza sollevata dai convenuti, ha adottato taluni provvedimenti d’indole ordinatoria finalizzati alla prosecuzione della causa in sede istruttoria;

che avverso l’ordinanza del Tribunale di Patti, la Ceit Impianti s.r.l., L.G., L.M.V. e S.A., hanno proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

che Ir.St. e I.S. si sono costituiti depositando memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza;

considerato che, con il ricorso proposto, la Ceit Impianti s.r.l., L.G., L.M.V. e S.A., censurano diffusamente l’ordinanza impugnata per aver “implicitamente” affermato la sussistenza della propria competenza, trascurando di tener conto dell’avvenuta proposizione dell’avversa domanda risarcitoria (anche) iure haereditario, sul presupposto del denunciato inadempimento, da parte degli odierni ricorrenti, di obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro subordinato concluso con Ir.Sa., ai sensi dell’art. 2087 c.c., con la conseguente erronea (implicita) negazione della vis actractiva dei diversi fori competenti ex art. 413 c.p.c.;

che, sulla base di tali premesse, il giudice a quo, pur quando avesse ritenuto tardiva la costituzione dei convenuti (ai fini della tempestiva sollevazione delle eccezioni d’incompetenza), non avrebbe potuto esimersi dal sollevare d’ufficio la relativa questione (trattandosi di un’ipotesi di competenza per materia e territorio non derogabile), con la conseguenza (nella specie puntualmente occorsa) di statuire implicitamente in modo erroneo sulla sussistenza della propria competenza attraverso l’adozione dei provvedimenti d’indole ordinatoria intesi a dar corso alla successiva istruzione della causa;

che il ricorso è inammissibile;

che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 – 01);

che, nel caso di specie, essendo mancata l’avvenuta rimessione della causa in decisione e il previo invito delle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito (quali adempimenti preliminari alla decisione definitiva sulla competenza), e difettando altresì, nel provvedimento impugnato, alcuna decisione sulla competenza dotata di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la suddetta questione di competenza, l’odierno regolamento deve ritenersi radicalmente inammissibile;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, dev’essere pronunciata la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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