Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25062 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12243/2016 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n.

2, presso il proprio Studio, rappresentato e difeso dall’avvocato

Pierfrancesco Zecca, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l., in liquidazione, in persona del curatore

avv. R.M., elettivamente domiciliato in Roma, via

Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo Panariti,

rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Monterisi, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 554/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7.4.2015, ha respinto l’appello proposto dall’avv. T.V. contro la sentenza del Tribunale di Trani che aveva, a sua volta, respinto la domanda dell’appellante, di insinuazione tardiva (L. Fall., ex art. 101, nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006) allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, volta ad ottenere l’ammissione, in prededuzione, dei crediti professionali maturati in relazione all’incarico ricevuto, di difendere la procedura in una causa di opposizione L. Fall., ex art. 98.

1.1. La corte del merito ha rilevato: che il Fallimento (OMISSIS) era stato dichiarato il 12.7.2004 dal Tribunale di Bari, che aveva nominato curatore il Dott. P.S.; che, con provvedimento del 7.7.2005 del giudice delegato, il Dott. P. era stato autorizzato a costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da Capitalia s.p.a. ed a nominare l’avv. T. quale difensore; che tuttavia, a seguito di ordinanza di questa Corte del 22.9.2005 emessa in sede di regolamento di competenza, il Fallimento era stato trasferito al Tribunale di Trani, che lo aveva nuovamente dichiarato con sentenza del 12.10.2005, nominando un diverso curatore; che il Dott. P. aveva avuto immediata notizia della cessazione del suo incarico; che alla prima udienza del giudizio di opposizione, tenutasi il 23.2.2006 era comparso il solo creditore opponente, mentre il Fallimento – ancora in persona del Dott. P.- si era costituito in detto giudizio, a mezzo dell’avv. T., il successivo 31.3.2006; che dunque il legale avrebbe avuto diritto alla liquidazione del compenso solo se avesse provato che la procura gli era stata conferita dal curatore ormai cessato prima del 22.5.2005; che, al contrario, la procura era priva di data e si trovava a margine della comparsa di risposta datata 23.2.2006, sicché non v’era ragione per ritenere che l’appellante fosse stato officiato dell’incarico prima di detta data, in cui il Dott. P. non rappresentava più il Fallimento; che il giudizio di opposizione si era poi concluso con sentenza del Tribunale di Bari che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere e l’avv. T. non era stato autorizzato dal giudice delegato del Tribunale di Trani a riassumerlo.

2. T.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi illustrati da memoria, cui il Fallimento (OMISSIS) srl in liquidazione ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 25, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che il suo incarico professionale fosse venuto meno in difetto di espressa revoca (art. 85 c.p.c.), che avrebbe dovuto essere disposta con provvedimento del giudice delegato ed essergli comunicata.

2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 83,85 e 125 c.p.c., per aver la corte territoriale affermato, in modo improprio e in via apodittica, che la sottoscrizione della procura ad litem da parte del Dott. P., nell’espressa sua qualità di “curatore fallimentare”, sarebbe stata successiva alla cessazione del suo incarico; a dire dell’avv. T. tale qualifica non avrebbe potuto essere posta in dubbio né, peraltro, sarebbe stata contestata dal giudice d’appello “se non per lo sconnesso riferimento temporale ancorato alla successiva (e incoerente), data di stesura dell’atto”, nonostante il mandato ben possa essere conferito in data anteriore; d’altro canto, prosegue il ricorrente, l’art. 85 c.p.c., prevede che revoca o la rinuncia alla procura non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e deve essere interpretato nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo obiettivamente considerato, e cioè per quanto concerne la legittimazione sia a compiere che a ricevere atti nell’interesse del mandante: egli, dunque, non avrebbe potuto abbandonare il giudizio in assenza di una revoca formale.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione della L. Fall., art. 9. Osserva che la risoluzione del conflitto di competenza fra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non fa venir meno gli effetti sostanziali della prima pronuncia, ma determina la prosecuzione del procedimento (dinanzi al giudice dichiarato competente) con le sole modifiche necessarie o opportune (sostituzione del giudice delegato e, eventualmente, del curatore).

4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili perché non investono la ratio decidendi sulla quale si fonda la pronuncia impugnata, che risiede nel mero rilievo che, alla data di rilascio della procura, il Dott. P. non era più curatore del Fallimento (OMISSIS) e, pertanto, non avendo più la rappresentanza legale della massa dei creditori della procedura concorsuale, non poteva agire in nome e per conto di questa: il contratto concluso col falsus procurator è infatti invalido (salva la sua successiva ratifica, nella specie, pacificamente non intervenuta), sicché l’avvocato che abbia ricevuto il mandato ad litem da colui che ha dichiarato falsamente di rivestire la qualità (nella specie di curatore) dalla quale deriva il potere di rappresentanza legale della parte non può certo pretendere il pagamento delle proprie spettanze professionali da quest’ultima, che non è mai stata sua cliente, ma,a1 pari di ogni altro terzo contrante, potrà eventualmente agire, ai sensi dell’art. 1398 c.c., nei confronti di colui che l’ha officiato dell’incarico senza averne i poteri, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per aver, senza sua colpa, confidato nella validità del contratto.

4.1 Ancorché le difese illustrate nei motivi siano sostanzialmente estranee al thema decidendum, può aggiungersi: a) quanto al primo mezzo, che la cessazione dall’incarico di curatore del Dott. P. rendeva superflua l’emissione, da parte del giudice delegato, di un espresso decreto di revoca dell’autorizzazione, in precedenza rilasciatagli, a costituirsi in giudizio col ministero dell’avv. T., posto che l’efficacia di qualsivoglia provvedimento autorizzativo del quale è tenuto a munirsi colui che agisce in nome e per conto di una parte non può sopravvivere al venir meno, per estinzione (art. 1722 c.c.), della sua qualità di legale rappresentante; b) quanto al secondo, che l’accertamento della corte del merito in ordine alla mancanza di prova dell’avvenuto conferimento del mandato ad litem in data anteriore al 22.9.2005 è stato solo genericamente contestato dal ricorrente, il quale non ha neppure dedotto, sul punto, un vizio di motivazione (che avrebbe peraltro richiesto la specifica indicazione del fatto decisivo omesso che, ove considerato, avrebbe consentito di accertare che il Dott. P. aveva sottoscritto la procura quando era ancora curatore del Fallimento); quanto al terzo, che è lo stesso avv. T. a riconoscere (pag. 25 del ricorso) che la conservazione degli effetti del fallimento dichiarato da un tribunale territorialmente incompetente e proseguito dinanzi a quello competente non è ostativa alla sostituzione del curatore nominato dal primo giudice: ciò che, per l’appunto, è avvenuto nel caso di specie.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare al Fallimento della (OMISSIS) srl in liquidazione le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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