Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25062 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11053-2019 proposto da:

J.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Antonello Pierro, del foro di Roma e difeso dall’Avv.

Massimo Preti, del foro di Milano che lo rappresenta e difende (pec:

massimo.preti.milano.pecavvocati.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3257/2018 (pubbl. il 27/11/2018) della Corte

di appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dai consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.M. ((OMISSIS)) ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 3257/2018 della Corte di appello di Venezia che ha rigettato – con condanna alle spese e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia la quale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale della sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione sussidiaria e/o umanitaria; svolgendo tre motivi ne chiede l’annullamento.

2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini; la difesa Erariale ha depositato una nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, della direttiva Europea n. 32/2013 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Difetto di istruttoria e di motivazione. Error in iudicando per non aver valutato le circostanze di fatto in merito alla concessione dell’asilo politico o della protezione internazionale”.

Il motivo – che attiene alla corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di protezione sussidiaria – è inammissibile poichè relativo a questione nuova non essendo stata proposta con l’atto di appello ove il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del tribunale di Verona “ribadendo soltanto la richiesta di protezione umanitaria” (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). E’, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 6989/2004; Cass. n. 5561/2004; Cass. n. 1915/2004). Pertanto il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., n. 20518/2008).

Peraltro, questa Corte ha anche precisato che le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti “causae petendi”, così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata (Cass. n. 7622/2020).

4. Con il secondo motivo lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 della L. n. 189 del 2002, del D.P.R. n. 349 del 1999, del D.Lgs. n. 25 del 2008 e dell’art. 10 Cost., comma 3. Error in iudicando per non aver valutato delle circostanze di fatto e di diritto in merito alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e dell’asilo costituzionale”.

Il motivo è anzitutto inammissibile laddove dalla dedotta violazione di legge il ricorrente ne ricava un’illegittima esclusione del riconoscimento del diritto di asilo e della protezione sussidiaria, trattandosi di questioni nuove non specificamente dedotte con l’atto di appello ove – per come già osservato a proposito del motivo precedente – si è chiesto il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura risulta, poi, manifestamente infondata. L’inesistenza di un quadro di controindicazioni al rimpatrio risulta, infatti, essere stato motivatamente affermato in difetto dell’esistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, sulla scorta di una valutazione comparativa che ha tenuto conto della sua situazione oggettiva e soggettiva, della situazione del Paese di origine e dei motivi che ne avevano determinato l’allontanamento, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., S.U., n. 29459/2019).

Così, quanto alle condizioni politico-sociali in cui si trova il (OMISSIS), la Corte di merito ha escluso, con congrua motivazione e facendo riferimento a molteplici fonti informative aggiornate, specifiche ed affidabili (vedi pagg. 7, 8 e 9), l’esistenza, in quel Paese, di una violazione dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale. Peraltro, a tale riguardo, va anche evidenziato come il ricorrente non abbia specificamente allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass., n. 20578/2020; n. 26728/19).

Nè particolari situazioni di vulnerabilità sono direttamente riferibili alla persona del richiedente, essendosi precisato come, per un verso, si tratti di un contadino privo di interessi per la politica, non vittima di particolari calamità naturali, senza problemi di salute, mai arrestato ingiustamente o comunque coinvolto in procedimenti penali e, per altro, come l’allontanamento trovi principale motivazione nell’esigenza di trovare un lavoro migliore ed aiutare economicamente la famiglia. Al riguardo, va infatti ribadito come la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, risieda nella valutazione di una situazione concreta di vulnerabilità da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano, riferita ad elementi strettamente personali, che sia la conseguenza dalla grave violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di provenienza. E tale situazione non può tout court identificarsi in ragioni di natura economica o di ripartizione della ricchezza tra la popolazione, occorrendo, appunto, che tale condizione di vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass. n. 28015/2017; n. 26641/2016), e che, comunque, il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455/2018).

Infine, si è dato motivatamente conto di come difettino chiari indici di integrazione in Italia, in ragione dell’assenza anche di una stabilità lavorativa (sulla necessaria rilevanza del requisito dell’integrazione sociale ai fini del riconoscimento di tale speciale forma di protezione, vedi Cass. S.U., n. 29459/19).

5. Con il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’onere probatorio – Violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 – Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, sotto altro profilo. Error in iudicando per non aver valutato le difficoltà a produrre mezzi di prova adeguati quando si fugge da un clima persecutorio”.

Il motivo – che attiene alla mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice, con particolare riguardo alla situazione complessiva del Paese di provenienza – è manifestamente infondato. Infatti, la doglianza muove da un presupposto di fatto, ossia che l’allontanamento del richiedente sia stato dovuto per sfuggire al concreto rischio di persecuzione nel Paese di origine, motivatamente escluso dalla Corte di merito. Di conseguenza, alla luce degli elementi fattuali propri della vicenda per come puntualmente evidenziati dalla sentenza impugnata (vedi sub 5 paragrafo precedente), nessun ricorso al potere di integrazione istruttoria incombeva sul giudice di merito nel caso in esame.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’Amministrazione intimata non ha svolto alcuna difesa.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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