Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25062 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Quadrifoglio spa Servizi Ambiente Area Fiorentina, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO ANDREANI e FRANCESCO D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

Fezia Grandi Alberghi spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 49, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/35/12 della CTR di Firenze, depositata il

18 dicembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2019 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, il quale ha concluso per l’inammissibilità o,

in subordine, il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Francesco D’Addario, per parte ricorrente, che si

è riportato al ricorso, e Adriano Tortora, per parte contro

ricorrente, che si è riportato alle proprie memorie;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fezia Grandi Alberghi spa ha chiesto l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 12 settembre 2009, con la quale era stato chiesto il pagamento di Euro 63.987,88 per sanzioni ed interessi di mora conseguenti al ritardato versamento di due fatture relative alla tariffa di igiene ambientale per l’anno 2006, con riferimento al sollecito di pagamento del 19 novembre 2007.

La CTP di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 149 del 2010, ha in parte accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità delle penali e degli interessi di mora per la fattura n. 177537/FI del 1 luglio 2006.

Quadrifoglio spa Servizi Ambientali Area Fiorentina ha proposto appello, respinto dalla CTR di Firenze con sentenza n. 100/35/12.

Quadrifoglio spa Servizi Ambientali Area Fiorentina ha presentato ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Fezia Grandi Alberghi spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla società contribuente.

Infatti, la notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, perchè potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione o di sanatoria in caso, come nella specie, di costituzione di controparte.

2. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 e dei principi che regolano l’identificazione degli atti impugnabili nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Parte ricorrente contesta il fatto che la CTR di Firenze abbia ritenuto non impugnabile il sollecito di pagamento degli importi richiesti, non assumendo rilevanza il mancato rispetto delle formalità di notificazione e non indicazione del termine per ricorrere e del giudice competente.

Essa si duole, inoltre, della circostanza che il giudice di appello non abbia valutato la circostanza della ricezione del menzionato sollecito.

Il motivo va respinto, benchè la motivazione della decisione vada corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., poichè, pur essendo la sentenza erroneamente motivata in diritto, il dispositivo è conforme alla legge.

Infatti, gli atti con i quali il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente il pagamento della tariffa di igiene ambientale, anche quando assumono la forma della fattura commerciale, non avendo per oggetto il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, bensì un’entrata pubblicistica, hanno natura di atti impositivi ed il contribuente ha pertanto la facoltà (sebbene non l’obbligo) di impugnarli dinanzi al giudice tributario, sebbene non siano ricompresi nell’elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (Cass., Sez. 5, n. 27805 del 31 ottobre 2018).

In particolare, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo, è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo, quale, ad esempio, la cartella di pagamento (Cass., Sez. 6-5, n. 14675 del 18 luglio 2016).

Ciò in ragione del principio generale per il quale l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 che, però, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita, come avviene con gli atti recanti intimazioni di pagamento, è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicchè la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (Conf. Cass., Sez. 5, n. 2616 dell’11 febbraio 2015).

Pertanto, la CTR di Firenze non poteva rigettare l’appello sul punto sostenendo la non impugnabilità in astratto dell’intimazione di pagamento, ma, comunque, la non correttezza del principio affermato nella sentenza gravata non può condurre alla cassazione della stessa in quanto, comunque, dalla mancata proposizione di una immediata opposizione contro la detta intimazione non può trarsi la conseguenza, ipotizzata dalla società ricorrente, dell’inammissibilità del giudizio introdotto dalla contribuente contro la cartella di pagamento

Allo stesso tempo, va respinta la contestazione relativa all’omesso esame di un fatto decisivo, avendo la CTR tenuto conto dell’avvenuta ricezione del sollecito di pagamento da parte della Fezia Grandi Alberghi spa.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Tale motivo non deve essere esaminato, poichè fondato sull’assunto (respinto con l’esame del primo motivo) della preclusione dell’impugnazione della cartella di pagamento da parte del contribuente che non abbia proposto opposizione contro il sollecito di pagamento.

4. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, nel processo tributario, il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili (Cass., Sez. 5, n. 8370 del 24 aprile 2015).

Nella specie, parte ricorrente non ha neppure indicato quali irregolarità sarebbero state da attribuire al suddetto concessionario, il che impone la declaratoria di inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

5. Con il quarto.ed il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta correlazione, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, della L. n. 212 del 2000, artt. 6,7 e 10, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. n. 241 del 1990, art. 22 e art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo perchè la CTR di Firenze avrebbe errato nel non ritenere rilevante, ai fini della decorrenza degli interessi e delle sanzioni e dell’assolvimento dell’onere della prova dell’invio delle fatture, il ricevimento del sollecito di pagamento, che avrebbe dovuto essere equiparato a quello delle fatture.

La doglianza è infondata.

Infatti, risulta dalla sentenza impugnata (e le parti sono concordi sul punto) che le sanzioni e gli interessi sono stati richiesti per il ritardato pagamento di due fatture relative alla tariffa di igiene ambientale.

Ne consegue che lo stesso soggetto impositore ha considerato l’avviso di pagamento non idoneo a fare decorrere il termine per il pagamento.

D’altronde, non avrebbe avuto senso alcuno inviare al contribuente le fatture se il tempo per l’adempimento fosse già spirato.

Inoltre, il regolamento del Comune di Firenze citato dalla società ricorrente ricollega le sanzioni in esame alla consegna delle fatture e, quindi, non è ammissibile una interpretazione analogica in malam partem dello stesso che ampli le ipotesi con riferimento alle quali le penalità sono dovute.

6. Con il sesto ed il settimo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 19 e 21, del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, art. 111 Cost. e artt. 115,88,99 c.p.c. perchè la CTR di Firenze non avrebbe considerato che la società contribuente, avendo ricevuto il già menzionato sollecito di pagamento (circostanza non contestata), ben avrebbe potuto effettuare tempestivamente i necessari pagamenti.

Le doglianze non devono essere esaminate, alla luce del rigetto del quarto e quinto motivo.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di quella controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 9 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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