Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25061 del 23/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14602-2016 proposto da:

C.M., G.C., C.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO PONCHIELLI n.6, presso lo studio

dell’avvocato LUCA PALATUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ENZO MOLETTIERI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona dei legali rappresentanti

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ROBERTO ARDIGO’ n.

31, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO D’AMBROSIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CESARE RUFFILLI;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1446/2016 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositata il 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M. e G.C., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.C., convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la s.p.a. Assicurazioni Generali, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal predetto figlio minore, asseritamente investito da una vettura rimasta non identificata mentre stava circolando alla guida della sua bicicletta.

Si costituì la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio C.C. raggiunse la maggiore età e fece proprie le domande risarcitone avanzate per suo conto dai genitori.

Il Tribunale accolse la domanda e, riconosciuta la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto non identificato, condannò la convenuta al risarcimento dei danni in favore del solo C.C., rigettando la domanda avanzata iure proprio dai genitori.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello da parte della società di assicurazione e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 aprile 2016, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda risarcitoria originariamente proposta da C.M. e G.C., condannandoli entrambi alla restituzione della somma percepita in esecuzione della sentenza di primo grado nonchè al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono C.M., G.C. e C.C. con unico atto affidato a tre motivi.

Resiste la Generali s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis cod. proc. civ. e la società assicuratrice ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 75,299,300 e 302 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 1173 e 1292 cod. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente condannato C.M. e G.C. al rimborso della somma versata, posto che la loro domanda era stata respinta, mentre era stata accolta solo quella avanzata in proprio dal figlio, ormai divenuto maggiorenne.

1.1. Il motivo è fondato.

Effettivamente risulta dagli atti processuali che il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi aveva condannato la società di assicurazione al risarcimento dei danni in favore del solo C.C. (ormai divenuto maggiorenne), mentre la domanda proposta iure proprio dai genitori era stata respinta per mancanza di prova.

Appellata la sentenza di primo grado dalla società di assicurazione con esito favorevole, la Corte d’appello di Napoli, “in accoglimento della domanda restitutoria proposta dall’appellante”, ha condannato “tutti i resistenti alla restituzione della somma di Euro 26.222”, non considerando che la domanda risarcitoria era stata accolta solo in favore di C.C..

Da ciò consegue che nessuna condanna alla restituzione poteva essere pronunciata nei confronti di due soggetti che avevano visto rigettata la propria domanda risarcitoria.

Rileva questa Corte, incidentalmente, che il dispositivo della sentenza impugnata ha poi, con un evidente lapsus calami, limitato la condanna restitutoria soltanto nei confronti di C.M. e G.C.; mentre è evidente che tale dispositivo va letto, in coerenza con la motivazione e con la logica della sentenza in questione come emendata dall’accoglimento del motivo di ricorso qui in esame, nel senso che l’obbligo restitutorio grava su C.C., unico beneficiato dalla sentenza di condanna di primo grado.

La difesa della società di assicurazione ha sollecitato, in sede di memoria, che, in caso di accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata venga cassata con correzione del dispositivo, ma è evidente che ciò non rientra nei poteri di questa Corte in assenza di un ricorso incidentale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’ammissione della documentazione utilizzata dalla Corte d’appello.

Si sostiene, al riguardo, che il Tribunale aveva ammesso la produzione del rapporto dei Carabinieri al solo scopo di acquisire le dichiarazioni rese da C.C. all’ospedale dove venne ricoverato, mentre sarebbero stati indebitamente acquisiti anche i verbali contenenti deposizioni di testimoni poi valutate dalla Corte d’appello.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c., comma 1 e dell’art. 111 Cost..

Si lamenta che il giudice d’appello, qualora avesse ritenuto di dover acquisire d’ufficio la suindicata documentazione, avrebbe dovuto dirlo espressamente e motivarne le ragioni sotto il profilo della indispensabilità ai fini della decisione, cosa che non è stata fatta.

4. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.

La sentenza impugnata, infatti, ha ricostruito i fatti nel senso di ritenere non dimostrata l’esistenza dell’investimento della bicicletta così come descritto dagli attori. La Corte di merito è pervenuta a simile conclusione non soltanto sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi dai Carabinieri ed oggetto della acquisizione contestata nei due motivi di ricorso ora in esame, ma sulla base anche di altri elementi, quali la testimonianza (ritualmente assunta) del teste P., il verbale del pronto soccorso dell’ospedale e la circostanza per la quale, anche volendo seguire la tesi degli attori, doveva escludersi che la vettura asseritamente investitrice fosse rimasta non identificata. Il rigetto della domanda, quindi, è fondato su una pluralità di elementi probatori, non tutti oggetto della contestazione in esame, il che comporta che la sentenza resiste comunque a tali censure.

5. Il ricorso, pertanto, è da accogliere quanto al primo motivo, mentre va rigettato quanto agli altri due.

La sentenza impugnata, pertanto, è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, rigettando la domanda restitutoria avanzata nei confronti di C.M. e G.C..

In considerazione degli esiti alterni dei giudizi di merito e della presente decisione, sussistono ragioni tali da consentire la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda restitutoria avanzata nei confronti di C.M. e G.C.. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA