Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25061 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4366/2015 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALVATORE

LO BIANCO 30, presso lo studio dell’avvocato BARBARA RAUCCIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO CAPPA e ALDO MANNA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Navale Assicurazioni S.p.a.),

in persona del suo curatore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

PERRELLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3272/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 16/07/2014 e depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Nicola Adragna, per la controricorrente, che insiste

per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Navale Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di Euro 20.000 a titolo di indennizzo per il furto del proprio gommone con annesso motore.

Si costituì tardivamente la società convenuta, eccependo in rito la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò integralmente le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17 luglio 2014, ha respinto il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che la società di assicurazione si era costituita tardivamente e che, perciò, la stessa era decaduta dal potere di proporre l’eccezione di prescrizione; tuttavia, non essendo stato impugnato il capo di sentenza relativo alla statuizione di rituale proposizione di tale eccezione, sul punto si era formato il giudicato. Ha poi aggiunto la sentenza che l’eccezione di interruzione della prescrizione poteva sì essere rilevata anche d’ufficio, ma che, nella specie, la lettera del 19 gennaio 2006 invocata dal L. come atto interruttivo non aveva, in effetti, tale natura, non essendo configurabile come atto di messa in mora.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre L.A., con atto affidato a due motivi.

Resiste la UNIPOL Assicurazioni s.p.a., già Navale Assicurazioni, con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione di norme di diritto nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sul profilo dell’esistenza del giudicato interno.

Osserva il ricorrente che non sarebbe condivisibile la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, non essendo stato impugnato il capo di sentenza relativo alla statuizione di rituale proposizione dell’eccezione di prescrizione, sul profilo si sarebbe formato il giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione di norme di diritto nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione sull’errata e contraddittoria statuizione di prescrizione del diritto.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto. 3.1. Occorre innanzitutto rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l’atto di interruzione della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme all’infuori della scrittura e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni nè l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (così, fra le altre, la sentenza 12 febbraio 2010, n. 3371).

poi da ricordare, in riferimento al secondo motivo di ricorso, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui la censura di violazione di legge può essere ritenuta e valutata come tale benchè formalmente contestata come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), purchè detta violazione risulti chiaramente formulata nel motivo di ricorso, con indicazione delle relative ragioni giuridiche di supporto.

3.2. Nel caso in esame, il secondo motivo di ricorso contiene un chiaro ed inequivocabile riferimento alla violazione di legge consistente nella errata valutazione, ai fini dell’interruzione della prescrizione, della lettera del 19 gennaio 2006 proveniente dall’odierno ricorrente, atto riguardo al quale la Corte d’appello di Napoli ha escluso che potesse avere natura di costituzione in mora valido ai fini di interruzione della prescrizione.

Osserva tuttavia il Collegio, proprio in considerazione della natura non sacramentale dell’atto di interruzione della prescrizione, che nel caso in esame la lettera raccomandata in questione, riportata testualmente nel corpo della sentenza impugnata, era chiarissima in tal senso, contenendo l’invito a procedere alla nomina del perito con l’avviso che, in difetto, si sarebbe adito il magistrato competente per procedere alla stima e liquidazione del danno. Tale lettera, pienamente idonea allo scopo di interruzione della prescrizione, toglie rilievo all’altra argomentazione della Corte d’appello, oggetto del primo motivo di ricorso, secondo cui si era formato il giudicato sulla ritualità della proposizione dell’eccezione di prescrizione; è palese, infatti, che l’eccezione di prescrizione ben può essere validamente paralizzata dalla controeccezione di avvenuta interruzione della medesima.

4. Da tanto consegue che il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo.

La sentenza impugnata, pertanto, è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia, in particolare quanto alla efficacia interruttiva della prescrizione della lettera raccomandata suindicata.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e 17.11Via alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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