Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25060 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11744-2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale

EUROPA n.190, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane,

rappresenta e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

MARCO FILIPPETTO E ALDO DEL FORNO;

– ricorrente –

contro

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via APPIA NUOVA

n. 612, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. I.M. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Cervinara, con cinquantuno diverse cause, la s.p.a. Poste Italiane, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo, superiore ai dieci giorni, nella consegna di una serie di lettere raccomandate da lui spedite. Chiese che, oltre al costo della singola raccomandata (Euro 3,90), la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., a causa dell’invio di una diffida rimasta inevasa e del conseguente strepitus fori.

Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse la domanda e, dopo aver riunito i cinquantuno giudizi, condannò la convenuta al pagamento, per ciascuna singola domanda (benchè riunita), della somma di Euro 3,90 pari alla spesa della raccomandata, più Euro 600 a titolo di responsabilità aggravata, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla s.p.a. Poste Italiane e il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’8 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la riunione di più cause originariamente separate “non comporta il venir meno dell’autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli”, per cui la sentenza che li definisce, sebbene unica, consta di tante pronunce quante sono quelle riunite. Pertanto, poichè il valore di ciascuna delle cause riunite doveva ritenersi pari ad Euro 803,90, pari alla somma tra il costo della raccomandata e la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., non era da ritenere superata la soglia di Euro 1.100 fissata dalla legge per il giudizio di equità. Poichè i motivi di appello non rientravano nei casi tassativi di cui all’art. 339 cod. proc. civ., l’impugnazione era da ritenere inammissibile.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Avellino ricorre la s.p.a. Poste Italiane con atto affidato a cinque motivi.

Resiste l’avv. I.M. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis cod. proc. civ. ed entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., sul rilievo che la causa in esame, essendo volta a regolare un rapporto contrattuale in modo uniforme per tutti gli utenti, doveva essere comunque decisa secondo diritto.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c..

La società ricorrente lamenta di aver invocato, in sede di appello, la lesione dei principi di buona fede e correttezza, con conseguente abuso del diritto, per il fatto che l’avv. I. aveva agito frazionando il proprio credito in tante cause uguali (valore della domanda pari ad Euro 3,90), ottenendo in tal modo un’indebita lievitazione dei compensi in suo favore. Tale censura, dovendo inquadrarsi nella lesione di un principio regolatore della materia, avrebbe imposto l’ammissibilità dell’appello, anche in presenza di una causa rientrante nei limiti di valore del giudizio secondo equità.

3. I due motivi sono entrambi fondati.

3.1. In ordine al primo motivo, il Collegio rileva che questa Corte ha già interpretato la formula dell’art. 113, comma 2, cit., nel senso che l’esclusione dal giudizio secondo equità deve ritenersi estesa anche alle controversie che traggono origine da rapporti contrattuali che sono sottoposti ad uniformità di disciplina perchè intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, stante l’evidente esigenza di unifounità della decisione (sentenza 8 maggio 2007, n. 10394). Tale giurisprudenza, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, deve trovare applicazione anche nel caso in esame, poichè l’invio di una raccomandata tramite il servizio postale, nonostante l’intervenuta privatizzazione della s.p.a. Poste Italiane, viene a creare un rapporto che si caratterizza per la posizione dominante della società e per l’evidente necessità che le relative controversie siano trattate con regole uguali per tutti i fruitori del servizio.

3.2. Quanto al secondo motivo, la sua fondatezza esige alcune spiegazioni.

Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unica impugnazione ordinaria ammessa (Sezioni Unite, 18 novembre 2008, n. 27339, nonchè, tra le altre, ordinanza 4 giugno 2007, n. 13019, e ordinanza 13 marzo 2013, n. 6410). L’appello, cioè, deve avere ad oggetto la “violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

Ora, è evidente che non spetta a questa Corte stabilire se, nel caso concreto, il principio dell’abusivo frazionamento del credito sia stato o meno invocato a proposito, posto che tale compito appartiene al giudice di merito. E’ però compito del giudice di legittimità, nella sua funzione di nomofilachia, stabilire se la violazione invocata nel giudizio di appello celebrato davanti al Tribunale di Avellino possa andare ad integrare uno dei “principi regolatori della materia” (art. 339, comma 3, cit.) che impongono la celebrazione del giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di pace.

Ritiene il Collegio che l’invocata lesione dei principi di correttezza e lealtà processuale – conseguente al fatto che l’avv. I. ha intrapreso cinquantuno separati giudizi per ottenere il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna di altrettante lettere raccomandate – costituisca individuazione di un principio regolatore che, alla luce del dettato dell’art. 339 cit., astrattamente consente di proporre appello avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate nei limiti della sua giurisdizione equitativa. E ciò tanto più in considerazione del fatto che l’avvocato è tenuto, in linea di massima, ad evitare la moltiplicazione dei giudizi a meno che ciò non corrisponda ad effettive necessità, risolvendosi diversamente tale comportamento in un abuso degli strumenti processuali.

Tale conclusione costituisce un’ulteriore ragione, assieme a quella individuata a proposito del primo motivo, per cui l’appello non doveva essere dichiarato inammissibile.

4. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

5. Sono accolti, pertanto, il primo e il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato ad altro Tribunale che si individua nel Tribunale di Napoli, il quale giudicherà il merito dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile.

A tale esito consegue la condanna dell’avv. I. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata, rinvia al Tribunale di Napoli e condanna il controricorrente avv. I. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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