Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25060 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16843/2015 r.g. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso,

dall’Avvocato Giancarlo Ruccia, con cui elettivamente domicilia in

Roma, Via Stimigliano n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Fabio

Codognotto.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) sas (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore il curatore fallimentare;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositato in data

21.5.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Bari ha rigettato la proposta opposizione allo stato passivo avanzata da EQUITALIA SUD SPA nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) sas (OMISSIS) avverso il provvedimento con il quale il g.d. aveva rigetto la richiesta di ammissione per un credito erariale di Euro 3.547.108,16 in via privilegiata. Il Tribunale ha ritenuto che non era necessaria la previa notifica del ruolo esattoriale (ossia della cartella esattoriale che ne rappresenta l’estratto) ai fini dell’ammissione al passivo dei relativi crediti e che tuttavia nel caso in esame l’ammissione doveva essere negata perché la società istante non aveva depositato gli estratti di ruolo muniti della necessaria asseverazione, mancando la sottoscrizione della specifica asseverazione di conformità al ruolo; ha anche osservato che, se è vero che l’opponente si era premurata di produrre le copie conformi delle relate di notifica delle cartelle esattoriali, era comunque altrettanto vero che, a cagione della rilevata inesistenza giuridica degli estratti di ruolo per la sopra rilevata mancanza del requisito dell’asseverazione, la predetta produzione documentale non soddisfava l’onus probandi di cui l’istante era gravata, non evidenziando le predette relate l’entità del credito cristallizzato in ciascuna cartella e non integrando le stesse gli estratti di ruolo necessari per l’ammissione al passivo del credito erariale.

2. Il decreto, pubblicato il 21.5.2015, è stato impugnato da EQUITALIA SUD SPA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo Equitalia Sud S.p.a. lamenta la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, rilevando che la norma in questione non attribuisce al concessionario il potere di asseverare la conformità dell’estratto di ruolo al ruolo, ma solo quello di asseverare la provenienza dell’atto dall’ente impositore, e non richiede che detta asseverazione sia sottoscritta.

2. Il motivo è fondato, anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte dalla ricorrente.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 31190/2017, 16603/2018, 16112/2019) il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che “sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”, non è riferibile agli estratti dei ruoli, che sono formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico consegnatogli: il Tribunale ha pertanto erroneamente ritenuto applicabile tale norma al caso di specie.

Il riferimento normativo appropriato è invece rappresentato dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, nel testo, in vigore dal 25 gennaio 2011, sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 16, comma 1, il quale, al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”, aggiungendo che “resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Nella specie, non risultando che il curatore ne avesse contestato la conformità all’originale, era dunque precluso al Tribunale di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo prodotti dalla ricorrente, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo.

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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