Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25060 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8952-2019 proposto da:

B.A., alias B.I. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Marco Ferrero del foro di

Padova che lo rappresenta e difende (pec:

marco.ferrero-ordineavvocatipadova.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 292/2019 (pubbl. il 4/2/2019) della Corte di

appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., nato in (OMISSIS) ma cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 292/2019 della Corte di appello di Venezia che ha respinto – con condanna alle spese e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia la quale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale della sua domanda avente ad oggetto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Svolgendo un unico motivo ne chiede l’annullamento.

2. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con un unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10, comma 4, e art. 19, comma 1, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame decisivo di documenti determinanti per l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato con riguardo al secondo profilo denunziato, restando assorbito l’ulteriore motivo in quanto da esso dipendente. Al riguardo, questa Corte, con riferimento al vizio deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha precisato che l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass., n. 7983/2014).

Tanto premesso, rileva il Collegio come nella sentenza impugnata il mancato esame degli elementi probatori specificamente dedotti dal ricorrente, tanto riguardo alla sua integrazione in Italia, quanto all’oggettiva situazione del Paese di origine siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, la stessa “ratio decidendi” su cui si fonda il percorso argomentativo condotto dal giudice di merito e in forza del quale l’appello è stato rigettato.

In particolare, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata allo svolgimento di “sporadiche prestazioni lavorative” omette di dare conto della copiosa e probante documentazione relativa all’attività svolta con carattere di stabilità dal ricorrente in Italia, che lo ha portato in pochissimo tempo ad aumentare il livello di inquadramento professionale ed a stipulare un contratto a tempo indeterminato presso l’azienda ove risulta attualmente impiegato.

Inoltre, l’esclusione, in caso di rimpatrio, di esposizione al rischio di violazione dei diritti umani, si fonda su una mera asserzione (in quanto dai rapporti ufficiali nel (OMISSIS) non risulta sussistere una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato), che non si confronta con i documenti ufficiali allegati dal ricorrente, dotati di affidabilità ed attualità soprattutto con riguardo alla zona di provenienza del richiedente (città di (OMISSIS)) situata nella regione orientale poco distante dall’area di (OMISSIS), notoriamente teatro di gravi scontri da parte di gruppi estremisti islamici e delle forze di sicurezza e ove sono ufficialmente sconsigliati, stante il notorio quadro generale di insicurezza, transiti (fonte Ministero degli Esteri del 19/3/2020).

Infine, omesso è stato anche l’apprezzamento della situazione soggettiva del richiedente nel Paese di origine (questi è infatti privo di legami familiari, essendo stati lo zio e sua figlia uccisi ed il resto della famiglia fuggito altrove).

Trattandosi di fatti da cui dipende la valutazione comparativa – demandata al giudice del merito – tra l’integrazione sociale raggiunta dal richiedente in Italia e la situazione del Paese di origine, quali presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U., n. 29459/2019), va accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, rinviandosi, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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