Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2506 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20101-2010 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 647/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/07/2009 R.G.N. 2121/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato POLICASTRO LUCIA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avvocato C.C., già dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inquadrato nella decima qualifica, ruolo professionale ramo legale, aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dall’INPS all’esito della quale gli era stato attribuito il trattamento, retributivo corrispondente al 2 livello differenziato dal 1.7.1990 e sino al 31.12.1999; la procedura concorsuale, annullata dal giudice amministrativo, venne rinnovata e il C. fu reinquadrato nell’originario livello di appartenenza con decorrenza dal 1.7.1990 in quanto si era collocato in posizione non utile per conseguire l’inquadramento nel 2^ livello differenziato.

2. L’Inps, pertanto, effettuò la ricostituzione, in termini di riduzione, del trattamento pensionistico integrativo del C., cessato dal servizio il 30.6.2001, e chiese la restituzione delle somme corrispondenti alla superiore retribuzione relativamente al periodo dal 1.7.1990 al 31.12.1999 ed al superiore trattamento pensionistico integrativo relativamente ai ratei maturati dal 1.7.2001 sino al 31.10 2006.

3. Il C. adì il Tribunale di Milano, per chiedere che si accertasse l’fondatezza delle pretese restitutorie dell’Inps perchè non dovute e comunque prescritte le somme richieste dall’Istituto. L’Inps costituitosi, contgestò la fondantezza del ricorso e in via riconvenzionale chiese che si accertasse che le retribuzioni ed i ratei della pensione integrativa corrisposti al C. non erano dovuti nella maggiore misura corrisposta e che si condannasse il C. al pagamento delle corrispondenti somme di danaro.

4. Il Tribunale dichiarò l’insussistenza dell’indebito oggetto della domanda riconvenzionale dell’Inps e condannò l’Istituto a ripristinare il trattamento pensionistico originariamente liquidato, a pagare le differenze sui ratei della pensione integrativa ed a restituire le somme illegittimamente trattenute per il preteso indebito retributivo e pensionistico.

5. Adita dall’Inps, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, sulla scorta dei passaggi argomentativo motivazionali che seguono:

6. non sussisteva il diritto di ripetizione dell’Inps, ex art. 2033 c.c., in quanto il C. aveva maturato un autonomo diritto al pagamento della maggiore retribuzione in virtù dell’espletamento delle mansioni proprie dell’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Legale di Milano e di controllo sull’attività legale svolta dai colleghi nell’ambito del territorio della Provincia di Milano; che detta circostanza risultava confermata dal parere dell’Avvocatura Centrale dell’Ente; la retribuzione corrisposta in relazione allo svolgimento dì dette mansioni risultava, pertanto, correlata al riconoscimento del superiore grado di professionalità acquisita; le retribuzioni superiori percepite dal C. erano computabili nella base di calcolo della pensione gravante sull’Assicurazione Generale Obbligatoria e nella base dì calcolo della pensione integrativa e, pertanto non era configurabile alcun indebito.

7. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso C.M..

8. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., dell’art. 2126 c.c., al Testo unico n. 165 del 2001, art. 52, del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14 come integrato dal D.L. 22 settembre 1990, n. 264, art. 12 sostituito dal D.L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 13 convertito dalla L. n. 21 del 1991, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, art. 21 e del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, art. 17, comma 5 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

10. Sostiene che il conferimento del livello differenziato di professionalità, introdotto dal D.L. n. 344 del 1990, art. 13 costituisce solo una modifica dell’assetto retributivo dei dipendenti, che non comporta espletamento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle in precedenza espletate; che era pacifico che le funzioni di coordinamento erano state regolarmente remunerate con la speciale indennità consistente nella maggiorazione del trattamento stipendiale pari al 5%, prevista dapprima dal D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, art. 29 e successivamente dal D.P.R. n. 267 del 1987, art. 17, comma 5 e ancora dal D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 16; che l’avanzamento retributivo era stato introdotto per sostituire il vecchio sistema del gradone, nel quale l’aumento retributivo era automatico e costituiva una sorta di indennità integrativa dello stipendio che aumentava in ragione dell’anzianità di servizio e senza alcuna verifica del lavoro svolto.

11. Assume che il trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto all’esito della selezione concorsuale non ha natura di diritto quesito, dipendendo dall’esito finale del giudizio svoltosi innanzi al giudice amministrativo; che le maggiori retribuzioni erano state erogate sine titulo e conseguentemente ripetibili ex art. 2033 c.c..

12. Lamenta che la Corte territoriale, nonostante l’assenza di supporto probatorio, ha ritenuto che all’attribuzione del 2^ livello differenziato di professionalità corrispondesse l’attribuzione all’avvocato C. di mansioni superiori rispetto al I livello; che la motivazione è viziata da insufficienza e contraddittorietà perchè la Corte territoriale non ha tenuto conto della valenza solo retributiva del secondo livello differenziato di professionalità.

13. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27 e 33 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale alle dipendenze dell’Inps della L. n. 144 del 1999, art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

14. Reiterate le prospettazioni difensive svolte nel primo motivo, assume che la Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto che la retribuzione corrispondente al secondo livello differenziato di professionalità doveva essere computata nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo, ha ampliato la portata del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 ed ha, ad un tempo, violato le norme regolamentari, secondo le quali sia la pensione integrativa che l’indennità di buonuscita devono essere calcolate sulla base degli emolumenti spettanti al dipendente in base alla qualifica posseduta all’atto della cessazione dal servizio (ovvero alla data di chiusura del Fondo, disposta con L. n. 144 del 1999).

15. Con il terzo motivo il ricorrente il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e della L. n. 88 del 1989, art. 52 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

16. Sostiene che il diritto al recupero della quota di pensione a carico del Fondo integrativo aziendale, indebitamente erogata dal 1.7.2001 al 31.10.2006, trovava fondamento nell’art. 2033 c.c., e non nella L. n. 88 del 1989, art. 52 e della L. n. 412 del 1991, art. 13.

Esame dei motivi.

17. Il primo motivo, ammissibile, avendo il ricorrente principale ben specificato le ragioni addotte a sostegno delle censure riferite all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. SS.UU. 26242/2014 e 17931/ 2013), è infondato.

18. Il Collegio ritiene di dare continuità, condividendoli, ai principi affermati da questa Corte nella decisione n. 7424/2016 relativa a fattispecie, in parte qua, sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio.

19. Come rilevato al punto 6 dì questa sentenza, la Corte territoriale ha accertato che l’avvocato C., aveva svolto dal 1.7.1990 al 31.12.1999 funzioni connesse al secondo livello di professionalità a suo tempo conseguito in quanto non rimasto provato che egli avesse svolto le mansioni di Coordinatore dell’Ufficio Legale di Milano e di controllo sull’attività svolta dai colleghi nell’ambito del territorio della Provincia di Milano.

20. La Corte territoriale nel caso in esame non ha, pertanto, attribuito, in difetto di superamento di utile concorso, un inquadramento diverso e superiore, ma ha solo mantenuto fermi, a fini economici, gli effetti del riconoscimento della superiore professionalità, riconoscimento già intervenuto nei confronti del ricorrente, ed a cui aveva fatto riscontro l’esercizio a lungo protratto di funzioni particolarmente qualificate dal punto di vista professionale (punto 8, prima parte di questa sentenza).

21. E’, pertanto, priva di pregio l’affermazione del ricorrente secondo cui l’esercizio di compiti di coordinamento (con la percezione della relativa indennità) non equivarrebbe a svolgimento di mansioni superiori, perchè la Corte non ha ritenuto significativo l’esercizio delle funzioni di coordinamento di per sè, ma ha valutato l’esercizio delle mansioni in concreto svolte durante il periodo di attribuzione degli incarichi funzioni sopra indicati e la professionalità che, nell’ esercizio delle stesse, il C. aveva dimostrato di possedere.

22. Come già rilevato nella sentenza n. 7424/2016, sopra richiamata, con l’introduzione dei nuovi livelli retributivi differenziati, si è inteso attenuare il principio formalistico collegato alla mera anzianità e si è inteso subordinare lo sviluppo professionale ed economico a procedure selettive, allo scopo di conferire l’aumento retributivo unicamente a coloro che, entro un contingente pari al 40% ed al 20% della dotazione organica dei professionisti stessi, si fossero dimostrati più meritevoli.

23. Va, in conclusione, ribadito il principio secondo cui, in tema di progressione di carriera dei dipendenti dell’INPS, il D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 14, nel condizionare l’accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nel predetto livello, ha inteso riconoscere l’aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa.

24. Sono infondate le censure che addebitano alla sentenza vizi motivazionali e violazione dei principi in tema di onere probatorio: il giudizio secondo il quale le mansioni svolte dal C. meritavano il riconoscimento del secondo livello di professionalità costituisce giudizio di merito, incensurabile in questa sede in quanto correttamente argomentato sulla base del contenuto non contestato del ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata.

25. Il secondo motivo, da ritenersi ammissibile, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, è fondato.

26. E’ ammissibile perchè dal contenuto dell’ atto di appello riprodotto nel ricorso per cassazione (pg. 16) emerge che l’Inps aveva dedotto che il trattamento pensionistico integrativo, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento che disciplina il trattamento posto a carico del Fondo per i dipendenti dell’Inps, doveva essere calcolato sulla base della retribuzione “spettante” e non su quella “percepita”.

27. D’altra parte, il controricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto della sentenza di primo grado dalla quale desumere che si è formato giudicato sulla “ricorrenza di una situazione di affidamento tutelabile” discendente dall’art. 2126 c.c. e comportante il diritto del C. al computo, ai fini del trattamento di previdenza integrativa e di buonuscita, della retribuzione relativa al 2^ livello di professionalità.

28. Va, inoltre, rilevato che, diversamente da quanto opina il controricorrente il thema decidendum dei giudizi di merito ebbe ad oggetto il ricalcolo-riduzione della pensione integrativa, questione di diritto e non di fatto, essendo la sua determinazione ancorata, come dì seguito si osserva, a precise norme di regolamento, a carico del Fondo.

29. Tanto precisato, il motivo è fondato.

30. Il Collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in tema di previdenza integrativa aziendale, l’art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS considera come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo e non comprende, invece, tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo dí trattamento accessorio, quali le differenze retributive per mansioni superiori, che non sono emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza ed dall’anzianità ma costituiscono voci retributive collegate all’effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell’inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica (Cass. SSUU 7140/2010; Cass.6768/2016, 8081/2016, 15498/2008; Ord. 2592/2015).

31. In applicazione di siffatti principi deve escludersi che possano essere computate nella base di calcolo della pensione integrativa le maggiori retribuzioni percepite dal C., per effetto dell’ attribuzione del secondo livello di professionalità, attribuzione avvenuta transitoriamente (come sopra rilevato, il provvedimento di attribuzione del secondo livello di professionalità fu annullato e il C. fu reinquadrato nell’originario livello retributivo) e senza che fosse mai intervenuto l’inquadramento in qualifica o categoria diversa e superiore rispetto a quella rivestita.

32. Deve, in conseguenza, affermarsi che, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, in relazione ai maggiori importi di pensione integrativa ricevuti dal C., per effetto del non dovuto computo nella base di calcolo di detto trattamento delle maggiori retribuzioni correlate al secondo livello di professionalità (punto 31 di questa sentenza) si è realizzato un indebito.

33. Il terzo motivo è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

34. Il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la previsione di irripetibilità sancita dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, come successivamente modificata dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 (non applicabile nella parte modificata ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data, Corte Cost. n. 39 del 1993) non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, come, appunto, il trattamento pensionistico integrativo a carico del fondo di previdenza del personale dell’INPS, oggetto del giudizio in esame (Cass. lue. nn.8234/1994, 2333/1997; Cass. n.728/2007; Ord. 3183/2014).

35. Va data continuità anche al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265 che, limitatamente ai pagamenti di prestazioni previdenziali, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria indebitamente eseguiti prima del primo gennaio 1996, con effetto retroattivo ed in via transitoria, ha dettato una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella previgente ed articolata nelle norme contenute nelle varie leggi succedutesi nel tempo in materia, ed aventi ciascuna natura speciale o subspeciale rispetto all’art. 2033 c.c. (Cass. SSUU nn. 30/2000, 2333/1997, 3058/1995, 1965/1995, 1967/1995, 902/1995; Cass. 1266/2012, 25309/2009), così come interpretate nelle precedenti decisioni (Cass. SSUU 1316/1995) e dalla Corte Costituzionale (Corte. Cost. 166/1996).

36. Del pari, vanno ribaditi i principi affermati con riguardo alla disciplina contenuta nella L. n. 448 del 2001, art. 38 che, con le disposizioni contenute nei commi 7, 8, 9 e 10, ha disciplinato, anch’esso in maniera globalmente sostitutiva, la materia della ripetibilità degli indebiti previdenziali, ancora una volta con riguardo a situazioni pregresse, e secondo regole solo in parte sovrapponibili a quelle contenute nella L. n. 662 del 1996 (Cass. SSUU n. 4809/2005).

37. In particolare il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella decisione n. 4/2005 secondo cui:

38. la disciplina contenuta nella L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 7, 8, 9 e 10 si applica esclusivamente agli indebiti formatisi nel periodo compreso tra il 1.1996 (per i quali sicuramente non opera il disposto della L. n. 662 del 1996) fino al 10.1.2001, di talchè per verificare la ripetibilità o meno dell’indebito occorre fare esclusivo riferimento all’ammontare dei redditi dell’anno 2000.

39. la disciplina contenuta nella L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7, 8, 9 e 10 non si applica agli indebiti già totalmente recuperati dall’Inps in data anteriore alla entrata in vigore di detta legge.

40. in tema di ripetizione di indebito previdenziale e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della L. 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge, con l’art. 38, commi 7 e 8, non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire (soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale – non solo INPS – dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 261).

41. con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si accerti che l’indebito era recuperabile, a norma della L. n. 662 del 1996, perchè il titolare godeva nell’anno 1995 di un reddito superiore a sedici milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della L. n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da quest’ultima legge.

42. l’operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della L. n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla L. n. 662 del 1996).

43. in tal caso l’Istituto previdenziale è tenuto ad accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della L. n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorchè tale reddito sia inferiore alla soglia di legge.

44. Infine, va riaffermato il principio secondo cui, in tema di indebito, anche previdenziale, ove l’accipiens chieda l’accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l’onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” Al riguardo va data continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18046/2010 (ribadito anche nella decisione a sezione semplice n. 1228/2011).

45. La sentenza impugnata, che nella erronea (punto 32 di questa sentenza) premessa dell’inconfigurabilità di indebito pensionistico integrativo, non ha svolto alcun accertamento in ordine alla applicabilità della disciplina di legge, nei termini sopra ricostruita, in materia di ripetizione di indebito pensionistico realizzatosi su prestazione integrativa a carico del Fondo per i dipendenti dell’Inps va, pertanto, cassata, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso.

46. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, perchè esamini nel merito le domande proposte dal C. e dall’Inps in punto di ripetibilità degli indebiti previdenziali realizzatisi con riguardo alla pensione integrativa a carico del Fondo per i dipendenti dell’Inps con applicazione dei principi di diritto di cui ai punti da 30 a 32 e da 34 a 44 di questa sentenza e perchè provveda alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

Rigetta il primo motivo.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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