Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2506 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2506 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Scipioni Lamberto, elett.te dom.to in Roma, alla via Alessandro Mallarda 31, presso lo studio dell’avv. Gaudenzio Proietti, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Intimata
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
79/2011/9
depositata il 3/5/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
tA’co? 20;4 ;
Dott. Marcello Iacobellis; ;Adirò
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Scipioni Lamberto
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia contro la sentenza della CTP di Rieti n. 71/2/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 880010100115 per irpef 2003.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15180/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 04/02/2014
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera
di Consiglio.
Motivi della decisione
dalla decisione non si evincerebbe l’incidenza dei ricavi relativi alla rivendita di carburanti.
Con secondo motivo il ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione laddove pur
rilevando che dalla cessione era esclusa la rivendita di carburanti, aveva ritenuto valido
l’accertamento fondato sui ricavi delle varie attività, ivi compresa quella della distribuzione
carburanti.
Le censure sono fondate ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento; peraltro le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico
posto a base della decisione adottata.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio
Così deciso in Roma, 18/12/2013
1 esidente
Con primo motivo il ricorrente assume l’omessa motivazione circa un fatto controverso :