Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2506 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 14/2/08 del 26/3/08.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione Lazio n. 24/3/08 del 26/6/08.

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“La società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento IRAP. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo la società censura la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto tempestiva la notificazione della cartella effettuata il 16/4/04, invece che il 31/12/03, in virtù della proroga dei termini di cui al D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 octies, modificato dalla legge di conversione n. 212 del 2003, di cui lamenta una inammissibile interpretazione retroattiva, contrastante con le norme dello Statuto del contribuente.

Il mezzo è infondato.

A parte ogni altra considerazione, è infatti assorbente il rilievo che, secondo la stessa ricorrente, alla data di entrata in vigore della norma di proroga (12/8/03) il termine per la notifica della cartella non era ancora scaduto (essendo indicata come data di scadenza il 31/12/03), cosicchè l’interpretazione accolta dal giudice tributario (del resto l’unica compatibile con il tenore testuale della disposizione) non comporta alcuna retroattività”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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