Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2506 del 01/02/2018
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2506 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO
sul ricorso 11200/2012 proposto da:
Co.mer. S.r.l., già Tuccillo Costruzioni S.p.a. e poi Tuccillo
Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Antonelli n.49, presso lo
studio dell’avvocato Como Sergio, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Coinpre S.r.l., Comune di Ariano Irpino;
– intimati nonchè contro
Data pubblicazione: 01/02/2018
Comune di Ariano Irpino, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto Imperatore n.22,
presso lo studio dell’avvocato Cuccia Andrea, rappresentato e difeso
dagli avvocati Bocchini Ermanno, Giovannelli Pasquale, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
contro
Coinpre S.r.l., Comer S.r.l.;
– intimate avverso la sentenza n. 838/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta
Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso principale o,
in subordine, rigettarlo. Voglia, altresì, dichiarare inammissibile il
ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con sentenza 838/11 del 5.3.2011 la Corte d’Appello di
Napoli, definendo gli appelli di entrambe le parti, ha condannato la
s.p.a. Tuccillo Costruzioni, divenuta in seguito COMER s.r.I., e la
s.r.l. COINPRE a risarcire i danni patiti dal Comune di Ariano Irpino
nel corso della realizzazione delle infrastrutture previste dal PIP
adottato dal Comune ed affidate in esecuzione in qualità di
RG 11200/12 Corner-Comune di Ariano Irpino
Est cs.MaruI1i
– controricorrente e ricorrente incidentale –
mandataria dell’ATI all’uopo costituita alla s.p.a. Tuccillo con
contratto d’appalto in data 11.10.1991;
constatato che avverso la citata decisione hanno proposto ricorso a
questa Corte in via principale la s.r.l. COMER ed in via incidentale il
Comune di Ariano Irpino;
reciprocamente notificati ed accettati dalle medesime, la s.r.l.
COMER ed il Comune di Ariano Irpino hanno rinunciato ai rispettivi
atti di gravame a spese compensate ed hanno proceduto al deposito
degli atti di rinuncia in adesione al disposto dell’art. 390, comma 1,
cod. proc. civ.;
ritenuto, pertanto, che sussistendone le condizioni di legge, occorre
dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc.
civ. con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese di giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il
giorno 13.9.2017.
Il Presidente
Dott.ssaCristina Giancola
I
considerato che con atti sottoscritti personalmente dalla parti e