Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25059 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 06/04/2017, dep.23/10/2017),  n. 25059

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16719/2016 R.G. proposto da:

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HYDROGEST CAMPANIA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZZARO SPALLANZANI 22/A, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA

SERRANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO NUZZO;

– controricorrente –

contro

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto che

la Corte di Cassazione annulli l’ordinanza del 27 maggio 2016, con

le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Regione Campania ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 27 maggio 2016, con cui il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, investito di un’opposizione avverso un decreto ingiuntivo, nei suoi confronti ottenuto dalla s.p.a. Hydrogest Campania, ha dichiarato – previa affermazione che i rapporti fra le controversie spettanti ad essa Sezione specializzata e quelle spettanti al Tribunale di Napoli in sede ordinaria si connoterebbero come rapporti appartenenti a distinti uffici e, dunque, riconducibili alla nozione di competenza – la litispendenza tra le domande riconvenzionali proposte dalla qui ricorrente con l’atto di opposizione al decreto e la reconventio reconventionis svolta nella comparsa di risposta dalla creditrice ingiungente, da un lato, e le domande articolate nei giudizi iscritti ai nn.r.g. 28698 del 2010 e 34809 del 2010, previamente instaurati presso il Tribunale di Napoli in veste ordinaria, rispettivamente dalla Hydrogest contro la Regione e da quest’ultima in opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla stessa società.

2. Al ricorso, con cui la Regione ha sostenuto l’insussistenza della ritenuta litispendenza sotto il profilo che non sussisterebbero fra le domande relazioni di identità, ha resistito, con memoria la Hydrogest, mentre non ha svolto attività difensiva la ABC Acqua Bene Comune Napoli – Azienda Speciale (già A.R.I.N. – Aziende Risorse Idriche di Napoli s.p.a.), chiamata in causa nel giudizio dalla Hydrogest.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fata richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

4. Non v’è stato deposito di memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni, nelle quali ha ampiamente affrontato, rapportandosi alla giurisprudenza di questa Corte ed alla dottrina, la tematica, a giusta ragione ritenuta decisiva per la soluzione dell’istanza di regolamento, ancorchè non prospettata nell’istanza, del rapporto fra la Sezione Specializzata in materia di Imprese ed il Tribunale ordinario nel quale essa è istituita. Sicchè, il Collegio ritiene di prendere le mosse da dette conclusioni.

1.1. Il Pubblico Ministero si è così espresso:

“La decisione del giudice partenopeo nasce dall’assunto che tra sezioni specializzate per l’imprese e tribunali di riferimento sussisterebbe un rapporto di “competenza”, nel senso che le prime non sarebbero mere articolazioni dell’ufficio giudiziario in cui sono collocate ma uffici giudiziari autonomi e distinti. In questa ottica, i rapporti fra cause identiche o connesse non potrebbero dare vita a provvedimenti di riunione, appunto presupponenti la pendenza delle cause dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ma piuttosto a pronunzie di Litispendenza (come quella di specie), ovvero continenza o eventualmente anche sospensione per pregiudizialità. (….) E’ indubbio che la pronunzia di “litispendenza” abbia le caratteristiche di una pronunzia sulla “competenza”, in quanto “La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza” (SU 17443/14 e Cass. 1218/06).

Ciononostante, l’impugnata decisione assunta dal giudice partenopeo non può essere qualificata come una valida pronunzia sulla “competenza”, perchè questa presuppone la sussistenza di due autorità giudiziarie diverse, una delle quali deve essere appunto indicata come competente a decidere.

E’ noto il dibattito in dottrina e giurisprudenza sul rapporto tra tribunale ordinario e sezioni specializzate per le imprese. All’indirizzo secondo cui le seconde sarebbero appunto semplici sezioni, ossia articolazioni interne, del tribunale ove sono istituite (per tutte Cass. Ord. 21668/13), si contrappone quello secondo cui esse avrebbero una competenza per materia a parte, da valutare secondo i criteri di riparto di competenza e non di distribuzione degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario (per tutte Cass. Ord. 15619/15).

Tra i due orientamenti, appare condivisibile il primo.

Le ragioni sono analiticamente spiegate in Cass. Ord. 24656/11. In tale pronunzia, premesso il richiamo a tutta la giurisprudenza in materia di rapporti tra sezione lavoro e sezione ordinaria e tra tribunale fallimentare e tribunale ordinario, giurisprudenza tutta nel senso della esclusione di rapporti e questioni di competenza, si precisa che “non vi è ragione alcuna per non applicare gli evidenziati principi anche alle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale” – poi divenute sezioni specializzate per le imprese – “non potendosi ad esse applicare il diverso principio affermato in riferimento alle sezioni agrarie in ordine alle quali si è ritenuto sussistere una questione di competenza ove si discuta se la causa debba essere decisa da dette sezioni o da quelle ordinarie (Cass. 19984/04; Cass. 5829/07; Cass. sez. un. 19512/08; Cass. 17502/10). Questa Corte, infatti, ha a più riprese chiarito che i presupposti su cui si basa la competenza delle sezioni agrarie si fondano su una normativa del tutto peculiare in base alla quale il rapporto di dette sezioni con le altre del medesimo tribunale si connota “nel senso di suggerire che tale rapporto si iscrive nell’ambito della nozione di competenza, in quanto all’unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilità alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall’essere la Sezione incardinata nell’ambito del Tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell’Ufficio del Tribunale, se ne contrappongono tre favorevoli, costituiti il primo dall’uso da parte del legislatore del termine competenza per individuare la potestà giurisdizionale delle Sezioni, il secondo dall’espresso riferimento della competenza proprio alla Sezione, il terzo dall’essere la composizione della sezione del tutto peculiare, in quanto scaturente dall’apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il Tribunale e di magistrati onorari, i cd. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del Tribunale”. (Cass. 189984/04). “Questi ultimi tre dati, in sostanza, mostrano che, nelle intenzioni del legislatore, seppure ai fini burocratici la Sezione risultasse incardinata nell’ambito dell’ufficio del tribunale (o della Corte) e, quindi, istituita “presso” il Tribunale (o la Corte d’Appello), in ossequio, del resto, al dettato dell’art. 102 Cost., comma 2, secondo inciso, tuttavia, ai fini della disciplina della competenza costituiva il punto di riferimento di una vera e propria competenza anche nei riguardi dell’ordinaria articolazione di tale ufficio e, quindi, se del caso, delle altre sezioni” (Cass. 19984/04). Tali presupposti non ricorrono nel caso delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale. Infatti non può ritenersi che queste ultime dispongano di una propria autonoma competenza nei riguardi dell’articolazione dell’ufficio giudiziario cui appartengono.

L’elemento decisivo per pervenire a tale conclusione è contenuto nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2 che stabilisce che “I giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale”.

In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi lo sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza separata.

Un ulteriore argomento lo si deduce dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 che espressamente qualifica come competenza per materia quella in tema di proprietà intellettuale, alla stessa stregua dell’art. 413 c.p.c. che attribuisce la competenza a decidere sui rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. al giudice del lavoro nonchè della L. Fall., art. 24 che stabilisce “la competenza del tribunale fallimentare” a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento. Anche il fatto che in conformità al “processo del lavoro” e in difformità dal “processo agrario”, l’organo giudicante non sia integrato da componenti non togati, ma ne viene solamente stabilito (peraltro non senza eccezioni) il carattere collegiale, analogamente a quanto stabilito, per il procedimento ordinario, dall’art. 50 bis c.p.c. … costituisce elemento che induce a ritenere la non assimilabilità della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale a quelle agrarie. (cfr. Cass. 23891/06)., Tali argomentazioni sono assolutamente convincenti.

Il parallelo con le sezioni specializzate agrarie non si può in alcun modo fare, in quanto tali sezioni sono composte anche da onorari, cosa che – come evidenziato dalla costante giurisprudenza – le connota di un’oggettiva diversità e rende del tutto coerente che tra esse e le sezioni ordinarie del medesimo ufficio giudiziario sorga una questione di “competenza” e non di ripartizione interna degli affari: il legislatore ha voluto per le controverse agrarie un ufficio giudicante “particolare”, con una composizione collegiale formata anche da esperti non togati, e ciò rende questo ufficio giudicante “particolare” oggettivamente e soggettivamente distinguibile dall’ufficio giudicante – per così dire “ordinario”, in cui esso si colloca.

Le sezioni specializzate per le imprese non hanno, invece, questa connotazione particolare, contraddistinguendosi solo per le specifiche materie trattate. Ma la specializzazione per materie non è certo un indice sintomatico di diversità tra giudici e uffici, è solo un valore e uno strumento di più adeguata organizzazione per migliorare i tempi e anche la qualità – della risposta giudiziaria, ferma restando l’identità di ufficio. I tribunali italiani, soprattutto i più grandi, si caratterizzano per questa forte spinta alla specializzazione, che appunto avviene nell’ambito del medesimo ufficio, che rimane unico.

In questa prospettiva, non pare decisivo puntare sul fatto che le sezioni specializzate delle imprese devono essere composte da “magistrati dotati di specifiche competenze” come recita il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 1. Per tutte le funzioni giudiziarie occorrono specifiche competenze e l’esigenza di specializzazione non necessariamente impone la creazione di uffici giudicanti distinti, rispetto ai quali i rapporti sono di “competenza”, ben potendo questa esigenza essere realizzata attraverso le specializzazioni interne nelle varie articolazioni degli uffici giudiziari.

Del resto, uno dei giudici specializzati per antonomasia, il giudice del lavoro, fa parte del tribunale ordinario e ne costituisce un’articolazione interna. Pur se trattasi di un giudice che applica un rito diverso, che si occupa di materie specifiche e iperspecialistiche (quelle di lavoro e previdenza: artt. 409 e 442 c.p.c.) e per il quale addirittura è prevista una mobilità diversa (quello tra sezione del lavoro e sezione ordinaria è di regola un trasferimento vero e proprio, richiedente la legittimazione ordinaria ex art. 194 ord. giud.), cionondimeno egli è e resta un giudice del tribunale di cui fa parte e l’eventuale assegnazione a lui di controversia ordinaria e viceversa involge solo un problema di trasmissione interna del fascicolo.

E lo stesso discorso vale per un altro giudice iperspecializzato, il giudice fallimentare. Invero, non si dubita (come accennato sopra, richiamando Cass. 24656/11) che il rapporto tra il tribunale fallimentare ex art. 24 L. Fall. e quello ordinario non sia un rapporto di competenza (l’azione non promossa dinanzi al tribunale fallimentare dà luogo a una pronunzia di improcedibilità non di incompetenza).

Oltretutto, anche per il giudice del lavoro e il tribunale fallimentare la legge utilizza il termine “competenza” per individuare le materie o le azioni attribuite alla loro cognizione (vedi art. 413 c.p.c. e art. 24 L.Fall.). Ma non per questo la conseguenza è che i rapporti con gli altri giudici del medesimo ufficio giudiziario che trattano cause – per così dire ordinarie si risolvano in termini di competenza/incompetenza.

Altro argomento utilizzato dai sostenitori dei rapporti di “competenza” in senso tecnico è quello secondo cui “…la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi, rende palese che il rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non è configurabile come rilevante – in quanto regolante le modalità di ripartizione di affari – all’interno del medesimo ufficio. Sotto tale aspetto, potrebbe, invero, determinarsi, con inammissibile asimmetria del sistema, che la natura del rimedio muterebbe a seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito di un tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in tale secondo caso, si verterebbe in un’ipotesi di ripartizione di affari all’interno di un unico ufficio e nell’altro di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza. Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice degli strumenti di cui all’art. 42 c.p.c. e segg., soltanto in alcuni casi e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.” (così la citata Cass. Ord. 15619/15).

Orbene, se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronunzia non può essere che di incompetenza perchè si è adito l’ufficio giudiziario anche terrìtorialmente sbagliato (sulla legittimità delle sezioni solo in alcuni distretti, v. Corte Cost. 14 dicembre 2004, n. 386).

Il problema, è evidente, riguarda solo l’ipotesi di una controversia promossa dinanzi ad un ufficio giudicante che contempli detta sezione, ma iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria; o chiaramente viceversa. In questi casi, se si esclude un problema di competenza, la soluzione di chi debba trattare il fascicolo deve essere risolto in via interna attraverso i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare di fascicoli; il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo se ritiene errato il rilievo tabellare di costui oppure provvede all’eventuale riassegnazione alla sezione esatta; se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal presidente del tribunale.

Non vi è alcuna lesione dei diritti delle parti, che comunque ottengono una decisione su chi sia il giudice in concreto della causa.

Viceversa, è proprio la configurazione del conflitto come di vera e propria competenza che rischia di pregiudicare il diritto-interesse della parte ad una rapida definizione del conflitto di competenza. Affidare la risoluzione allo strumento del regolamento di competenza in cassazione significa giocoforza allungare i tempi della decisione, il tutto sempre e soltanto per stabilire se la decisione spetti a una sezione o ad un’altra del medesimo tribunale.

Tra l’altro, la stessa istituzione del giudice unico, con accorpamenti delle preture nei tribunali, ha avuto il chiaro – e commendevole – scopo di ridurre le questioni di competenza. Eliminando tra le altre cose i distingui di competenza tra giudice del lavoro (ex pretore del lavoro) e giudice delle controversie ordinarie.

In questo contesto di accorpamento e di riduzione dei conflitti di competenza, comprendente anche materie specialistiche e giudici altamente specializzati (quelli del lavoro), pare da escludere scelte in controtendenza solo per le sezioni specializzate per la proprietà industriale poi divenute sezioni specializzate per le imprese.

Se il legislatore, in assoluta controtendenza, avesse voluto fare una scelta nel senso della creazione di uffici autonomi e distinti, avrebbe probabilmente usato la formula “Tribunale per le Imprese” (utilizzata oggi nel gergo giornalistico ma errata), non l’espressione “Sezione Specializzata”, che rimanda sempre all’idea di articolazioni facenti parte di un unico ufficio giudiziario.

In ultimo, si ribadisce quello che, secondo Cass. Ord. 24656/11, è l'”elemento decisivo” in favore della tesi di mera distribuzione interna degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario. Si tratta del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2 “che stabilisce che “Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale p della corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale”. In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi Io sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprietà intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non dà luogo ad una competenza separata” (Cass. 24656/2011).

Appare evidente la fondatezza, e la decisività, di tale ultimo rilievo, che corrisponde alla prassi istitutiva delle sezioni adottata in molti tribunali. Se alle sezioni specializzate delle imprese possono essere assegnate anche cause ulteriori, ciò significa che dette sezioni sono appunto articolazioni interne dell’ufficio, che non possono avere conflitti di competenza con altre sezioni del medesimo ufficio giudiziario.

Addirittura, nel caso in contestazione il conflitto si è realizzato all’interno della medesima del Tribunale di Napoli, la 3^ sezione civile, competente tabellarmente a decidere le cause aventi ad oggetto le materie di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) come riformato dal D.L. n. 1 del 2012 e Legge di conversione n. 27 del 2012, ma iscritte prima dell’entrata in vigore di tale nuova disciplina, e competente quale “sezione specializzata per le imprese” per le cause aventi ad oggetto le medesime materie ma introdotte dopo l’entrata in vigore di questa nuova disciplina. Invero, le cause RG 28698/2010 e RG 34809/10, a fronte delle quali è stata dichiarata la litispendenza, pendevano e pendono dinanzi a giudice della medesima sezione, in virtù di provvedimento tabellare organizzativo del Presidente del Tribunale di Napoli n. 187/13 (vedi le comparse conclusionali della Regione Campania relative ai giudizi RG 28698/2010 e RG 34809/10).

Paradossalmente, anche se dette cause fossero state pendenti dinanzi al medesimo giudice investito di quella in esame, egli avrebbe dichiarato la litispendenza qualificandosi per le prime due giudice del Tribunale di Napoli e per l’ultima giudice (componente del collegio) della sezione specializzata per le imprese. Un vero e proprio “sdoppiamento”, ancor più paradossale perchè riguardante cause sulle stesse materie e anzi ritenute identiche. Ciò finisce col dimostrare l’infondatezza della tesi propugnata.

Per completezza, si segnala che la tesi dell’inesistenza di una questione di competenza è stata ribadita da Cass. n. 12326/2015, secondo cui “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che una sezione ordinaria del tribunale non è incompetente a trattare una causa che, secondo l’art. 134 codice della proprietà industriale, andrebbe assegnata alla sezione specializzata dello stesso tribunale istituita ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168″.

Da tutte queste considerazioni discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, che ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione dal ruolo delle domande riconvenzionali della Regione Campania e della reconventio reconventionis svolta da Hidrogest Campania s.p.a. in liquidazione sulla base di una premessa errata, ovvero la sussistenza di un rapporto di separatezza tra il Tribunale e la sezione specializzata per le imprese.

Chiaramente, in presenza di questo vizio di natura preliminare, diventa inutile anche la disamina nel merito sulla sussistenza in concreto dell’affermato rapporto di identità tra le domande della Regione di cui ai giudizi RG 28698/210 e 34809/10 e quelle proposte nel giudizio oggetto del presente regolamento. Rapporto di identità, peraltro, fermamente contestato dalla Regione Campania facendo leva sul raffronto testuale delle domande come formulate nei distinti giudizi”.

1. 2. Sulla base di tali considerazioni, riguardo alle quali non sono stati mossi rilievi dalle parti, il Pubblico Ministero ha chiesto che “si annulli l’ordinanza del 27 maggio 2016, con le conseguenze di legge”.

2. Il Collegio condivide l’avviso espresso dal Pubblico Ministero in ordine al rapporto fra Sezione Specializzata in Materia di Impresa e Tribunale Ordinario ed aggiunge i seguenti rilievi a conferma di esso:

a) con ordinanza n. 21774 del 2016 la Sesta Sezione-1 della Corte ha dato continuità all’orientamento condiviso dal Pubblico Ministero, affermando, sebbene ribadendo precedenti anteriori, il principio di diritto secondo cui “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. Ne consegue che l’ordinanza con la quale il giudice istruttore trasmette al presidente del tribunale gli atti relativi ad un causa per la sua assegnazione alla sezione specializzata dello stesso tribunale in materia d’impresa – istituita ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 come modificato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2 conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012 – non è qualificabile come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un provvedimento a valenza meramente amministrativa, e non è, quindi, impugnabile, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., con il regolamento di competenza”;

b) ancora più di recente la Sesta Sezione-2, con ordinanza n. 7227 del 2017 ha affermato, pure condividendo la ricostruzione sostenuta dal Pubblico Ministero e svolgendo questa volta ampiamente proprio gli argomenti da esso evocati, che “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di imprese e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo alla mera ripartizione degli affari, poichè, ai sensi del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2, ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie attribuite alle medesime; ne deriva che è inammissibile il regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria “competenza” in favore della sezione specializzata”;

c) nel caso ora in esame, avendo il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, adottato una pronuncia di dichiarazione di litispendenza, con cui ha chiuso il processo quanto alle domande riguardo al quale l’ha ravvisata, la pronuncia – diversamente dai casi appena riferiti, in cui il giudice di merito aveva espressamente o implicitamente negato l’esistenza di una questione di competenza e, dunque, si era in presenza di decisioni che non potevano considerarsi decisioni sulla competenza – è impugnabile con il regolamento di competenza, in quanto è riconducibile all’art. 42 cod. proc. civ., sebbene per un’erronea applicazione delle regole sulla competenza, invece che di quelle sulla ripartizione delle attribuzioni riferibili ad uno stesso ufficio;

d) tali regole avrebbero imposto al giudice specializzato di provvedere a norma dell’art. 273 c.p.c., comma 2 e art. 274 c.p.c., comma 2, come si spiegherà di seguito, sicchè la discussione sulla detta declaratoria era possibile soltanto con il mezzo del regolamento necessario;

e) passando all’enunciazione di altri argomenti a favore della tesi condivisa, si rileva in primo luogo che l’argomento della composizione soltanto con magistrati togati della sezione in materia di impresa segna anche, come, del resto, è stato notato, una evidente diversità pure rispetto alla specializzazione realizzata con i tribunali regionali delle acque pubbliche, in relazione ai quali, com’è noto, viene in rilievo la nozione di competenza rispetto al tribunale in cui sono incardinati, nel mentre, la già evocata dal Pubblico Ministero Cass. n. 22979 del 2004 ebbe a spiegare perchè a favore della connotazione,delle attribuzioni, delle sezioni specializzate agrarie militassero anche ragioni inerenti la loro origine storica;

f) in secondo luogo si osserva che il riferimento sia della rubrica, sia del testo normativo al concetto di competenza, presente nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012, e che tanto è parso rilevante sia a taluni uffici di merito che a parte della dottrina per ricondurre il rapporto fra Sezione e Tribunale in cui è incardinata, appare, in realtà, del tutto sovrastimato ed in realtà assolutamente inidoneo per le seguenti ragioni:

f1) la prima, preliminare, è che il riferimento alla competenza, non a caso accompagnato a quello alla “materia di..”, è stato fatto dal legislatore soprattutto nella prospettiva appunto di individuare la “materia”, cioè la tipologia di controversie, da trattarsi dalla Sezione e, dunque, risulta usato in funzione del tutto servente e finalizzata ad esprimere questa individuazione (che non avrebbe potuto farsi altrimenti che evocando il concetto riassuntivo di “materia”), piuttosto che per evocare la relazione fra la sezione e il tribunale in cui è incardinato;

f2) il criterio esegetico del “legislatore consapevole”, tanto più da valorizzare in tempi in cui si susseguono e si sono susseguite riforme in materia processuale e, considerato nello specifico, che analoga problematica si era palesata nel vigore della precedente normativa di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003 nel testo originario, avrebbe consigliato al legislatore, se avesse voluto dare rilievo al concetto di competenza per quella relazione e, quindi, costruire come ufficio competente in senso proprio la sezione, di dirlo espressamente e non di non dire nulla, tanto più in ragione del ricorso nell’art. 2, comma 2 nel disciplinare la composizione delle sezioni e l’attribuzione in concreto della trattazione degli affari, al concetto di “assegnazione” di affari, che è concetto che suppone un potere esercitabile dal capo di uno stesso ufficio e, dunque, è incompatibile con la qualificazione sub specie di competenza della detta relazione;

f3) ben diversa pregnanza ha l’uso del termine “competenza territoriale” nel D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 4 novellato dal D.L. del 2012, essendo lì, per lo steso fatto che si individua, conforme alla logica del criterio della competenza territoriale, la “competenza” della Sezione anche riguardo al territorio di tribunali diversi da quello in cui è incardinato, così assumendo l’ufficio in cui la sezione è incardinato la certa posizione di destinatario di attribuzioni sottratte a distinti uffici per ragioni di territorio ed in quanto ricadenti nella “materia” di cui all’art. 3;

f4) ulteriormente, lo scarso tecnicismo del legislatore nell’impiego del termine “competenza” o, se si vuole il suo impiego in modo volutamente relativizzante e tale da lasciare all’interprete di individuare se di competenza veramente si tratti, è evidenziato dall’art. 5, D.Lgs., che in rubrica parla di “competenza del Presidente della sezione specializzata” evocando questa volta il concetto, estraneo a quello di competenza in senso proprio, della c.d. competenza interna (alias, distribuzione delle funzioni all’interno di uno stesso ufficio, ipoteticamente rilevante ai sensi del solo art. 158 cod. proc. civ.) e vale soltanto a implicare che il presidente della sezione, se la causa è iscritta a ruolo con espressa indicazione ed evocazione della Sezione Specializzata, eserciti direttamente le funzioni di cui all’art. 168-bis cod. proc. civ. in vece del presidente del tribunale;

g) in terzo luogo, l’argomento che certa dottrina ha prospettato nel senso che si avrebbe il rilievo della competenza solo quanto alla distribuzione territoriale fra le varie sezioni specializzate, è francamente incomprensibile, perchè non se ne coglie la significatività: è sufficiente osservare che anche a proposito di competenze per materia in cui viene in rilievo un problema di rito all’interno dello stesso tribunale (come quella del lavoro o del tribunale fallimentare), la logica in,cui esso si iscrive è quella della distribuzione degli affari nello stesso ufficio, onde il problema non è di competenza, ma solo di distribuzione degli affari;

h) in quarto luogo, si rileva che il controllo sul se la causa sia stata decisa correttamente dalla sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, d’altro canto, se non potrà essere possibile in via immediata con il regolamento di competenza, lo sarà per il tramite degli ordinari mezzi di impugnazione, sub specie di vizio ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., sicchè nell’ipotesi in cui la causa sia stata erroneamente decisa in primo grado, in appello si potrà rimediare dando corso alla composizione specializzata o negandola in grado di appello, con i provvedimenti di rito conseguenti, mentre, ove la questione dell’attribuzione venga decisa in senso affermativo della sussistenza in capo alla sezione o a tribunale ordinario che si trovino investiti, con una sentenza parziale a norma dell’art. 279, comma 2, n. 4 resta possibile la prospettiva dell’appello immediato.

3. Dalle svolte considerazioni consegue che l’ordinanza impugnata dev’essere caducata e dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.

La causa andrà riassunta davanti alla Sezione Specializzata di quel Tribunale, la quale, lo si dispone a norma dell’art. 49 c.p.c., comma 2, ove ravvisi situazione di ricorrenza dei presupposti dell’art. 273 cod. proc. civ. fra le domande di cui trattasi e quelle pendenti davanti al tribunale in composizione ordinaria rimetterà gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., comma 2 e art. 274 c.p.c., comma 2, e quel Presidente, nell’esercitare i poteri di cui a detta norma, applicherà del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, il comma 3 che, riferendosi alla connessione concerne non solo anche la connessione fra cause per identità, ma, soprattutto, imporrà, essendo le dette cause, appartenenti o meno che siano alle attribuzioni della Sezione Specializzata, connesse con quella principale ad essa, attribuita (giudizio di opposizione,al decreto emesso dalla sezione), di dare rilievo all’unitaria trattazione davanti alla detta Sezione.

4. Il principio di diritto che viene in rilievo è, dunque, il seguente: “Il rapporto tra la “materia”, di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2 come sostituito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 2 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012, attribuita in primo grado alla Sezione specializzata in materia di Impresa istituita presso i Tribunali e in secondo grado alla Sezione istituita presso le Corti di Appello a norma dell’art. 1 del medesimo D.Lgs., da un lato, e le altre controversie attribuite al Tribunale o alla Corte d’Appello presso la quale la Sezione è incardinata, dall’altro, non è riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all’interno di uno stesso ufficio. Ne consegue che la Sezione specializzata, la quale, ravvisi l’esistenza di un rapporto di identità fra una causa davanti ad essa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui è incardinata, non può dichiarare l’esistenza della litispendenza, ma deve provvedere a norma dell’art. 273 cod. proc. civ., comma 2 e, se la causa riguardo alla quale ravvisi il predetto rapporto di identità risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, a norma dell’art. 274 cod. proc. civ., comma 2. La decisione che pronuncia la litispendenza è impugnabile con il regolamento necessario e la Corte, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., comma 2, nell’accogliere l’istanza di regolamento caducando la pronuncia deve indicare tale modus procedendi al giudice di merito”.

5. Le spese del giudizio di regolamento debbono essere compensate, atteso che, nel regime di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (che si applica al giudizio avuto riguardo alla sua introduzione) l’esistenza di una situazione di incertezza nella giurisprudenza della Corte integra giuste ragioni al riguardo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis poichè la Regione è stata difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

PQM

La Corte dichiara illegittima la declaratoria di litispendenza e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Fissa per la riassunzione dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa di detto Tribunale il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Compensa le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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