Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25059 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4169/2015 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

MORICHI, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AVV. A.C., AVV. C.V., AVV. P.M.,

D.C.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8405/2014 del TRIBUNALE di MILANO, emessa e

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato L.R., che si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. L’avv. L.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Milano, gli avvocati A.C., C.V. e P.M. e la signora D.C.A.M., chiedendo che fossero condannati, ai sensi degli artt. 88 e 94 c.p.c., al rimborso della somma di Euro 2.500 da lui corrisposta per l’assistenza prestata nel giudizio promosso contro di lui dalla D.C., assistita dagli avv. A. e C., definito dal Tribunale di Milano con sentenza di rigetto della domanda.

A sostegno della domanda espose che i predetti convenuti si erano comportati, nella causa promossa contro di lui, in modo non conforme ai doveri di lealtà e probità, se non addirittura con dolo.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 giugno 2014, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale propone ricorso l’avv. L.R. con atto affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto infondato.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; con il secondo motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

5.1. I due motivi, da trattare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono privi di fondamento, quando non inammissibili.

5.2. Si rileva, innanzitutto, che il ricorso è formulato in modo non rispettoso dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè fa riferimento (v. p. 5) ad una serie di atti – che dimostrerebbero il fondamento della domanda risarcitoria – senza indicare se e dove essi siano stati prodotti, in modo che la Corte possa averli a disposizione. Oltre a ciò, va detto che non è contestata in alcun modo la sentenza impugnata là dove ha rilevato che nessuna pretesa risarcitoria poteva essere rivolta nei confronti dell’avv. P., in quanto egli non era stato difensore della D.C. nel giudizio da lei promosso contro l’avv. L..

5.3. Ciò premesso, la sentenza impugnata si regge, in sostanza, sulla decisiva affermazione per cui la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del dovere di cui all’art. 88 c.p.c., da parte del difensore non può essere proposta in un giudizio “separato ed autonomo rispetto a quello nel quale si sarebbe realizzata la loro violazione”.

Tale affermazione non è in sintonia con i principi affermati da questa Corte in materia e deve, perciò, essere corretta. Come ha recentemente ribadito la sentenza 23 ottobre 2014, n. 22522, in linea con una consolidata giurisprudenza, “competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall’uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un’azione di cognizione; B) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore (sentenze 9 luglio 2009, n. 16121, 3 marzo 2010, n. 5062, nonchè, in tempi recentissimi, l’ordinanza 29 agosto 2013, n. 19907, e la sentenza 12 settembre 2013, n. 20891)”.

D’altra parte, il riconoscimento della competenza di un giudice diverso quando la domanda è stata proposta contro il difensore costituisce l’evidente riconoscimento che tale azione è proponibile, risultando altrimenti detta affermazione contraria alla logica ed al buon senso.

5.4. Quest’orientamento, correttamente richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, è da confermare, ma non giova tuttavia all’accoglimento del ricorso.

Dalla lettura dello stesso emerge, infatti, che l’unica ragione che l’avv. L. risulta aver prospettato a supporto della propria domanda risarcitoria è costituita dal fatto che gli originari convenuti, dopo aver promosso nei suoi confronti il giudizio per responsabilità professionale, hanno omesso di proporre le istanze istruttorie (esame dell’unico teste), chiedendo che fosse fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, cui fece seguito il rigetto della domanda. Si tratta, come facilmente si comprende, di una scelta difensiva del tutto libera, della quale le parti hanno subito le conseguenze e che non si comprende perchè dovrebbe integrare gli estremi di un comportamento sleale o improbo.

Ne consegue che la sentenza impugnata, così corretta nella motivazione, si sottrae alle censure prospettate dal ricorrente.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dover compiere le seguenti precisazioni ed aggiunte rispetto alla relazione trascritta.

Risulta dalla sentenza impugnata in questa sede e dallo stesso contenuto del ricorso che, in effetti, l’avv. L. fu convenuto in un giudizio per responsabilità professionale dalla D.C., che la relativa domanda fu rigettata dal Tribunale di Milano con compensazione delle spese di lite e che in quella sede egli chiese il rimborso della somma di Euro 2.500 da lui asseritamente sborsata per l’assistenza giudiziale. Ne consegue che la domanda fatta poi oggetto dell’odierna controversia era, in realtà, un tentativo per rimettere in discussione la decisione di compensazione delle spese emessa dal Tribunale nel precedente giudizio; questione che, invece, avrebbe dovuto essere eventualmente proposta nella competente sede dell’appello.

2. Ritiene il Collegio, pertanto, che la domanda di cui al giudizio odierno non poteva essere proposta, sicchè la sentenza oggetto del presente ricorso deve essere per tale ragione cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

A tale esito segue la necessità di provvedere alla integrale liquidazione delle spese di lite. Quanto al primo grado e all’appello, vanno mantenute ferme le statuizioni di condanna emesse a carico dell’avv. L. dal Giudice di pace e dal Tribunale di Milano, stante la sostanziale soccombenza dello stesso; nulla va disposto, invece, quanto alle spese del giudizio di cassazione, poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio, perchè la domanda non poteva essere proposta; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio, nei termini di cui alle relative sentenze; nulla per 1c spese quanto al giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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