Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25058 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.23/10/2017),  n. 25058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18685/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

C.M.L., D.Z.A., S.C., SC.EL.,

R.G., SA.MA., D.R.F.,

s.s., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D,

presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ORECCHIONI;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 1/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/03/2013, e la sentenza del TRIBUNALE di LANCIANO n.

484/2012 del 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto, l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza n. 484/2012, con la quale erano state accolte le domande proposte da C.M.L., Sc.El., S.C., D.Z.A., R.G., Di Renzo Filomena, s.s. e Sa.Ma., docenti non di ruolo, incaricate di supplenze in forza di consecutivi contratti a tempo determinato, alla progressione stipendiale in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti e all’attribuzione degli scatti biennali della L. 11 luglio 1980, n. 312, ex art. 53;

che il Tribunale aveva fondato la decisione in merito al computo dell’anzianità di servizio sul principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che impone la disapplicazione del diritto interno, nonchè sulla ritenuta applicabilità del disposto di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, inteso come atto a riconoscere gli scatti biennali in favore del personale non di ruolo, a condizione della nomina da parte del Provveditore agli studi e dell’esclusione delle mere supplenze;

che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonchè della sentenza di primo grado ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un motivo articolato per ciascuno dei provvedimenti impugnati;

che i docenti hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca impugna l’ordinanza della Corte d’appello ex art. 111 Cost., per violazione artt. 112,342,348 bis, 348 ter c.p.c., art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sul rilievo che sull’ampio contenzioso instaurato dai precari della scuola non si era formato un orientamento consolidato, anche in ragione dell’intervento della Corte Cost. con la decisione n. 146 del 20 giugno 2013;

che il motivo è inammissibile alla luce del principio enunciato da questa Corte, in forza del quale (Sez. U., Sentenza n. 1914 del 02/02/2016: L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2 e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso) senza che possa censurarsi nel merito l’adozione della scelta del giudice in ragione della ritenuta mancanza di una ragionevole probabilità che l’impugnazione sia accolta;

che lo stesso Ministero impugna la sentenza di primo grado, denunciandone l’illegittimità della L. 11 luglio 1980, n. 312, ex art. 53, art. 142 CCNL 24 luglio 2003 e 146 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 – del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3 – D.L. 13 maggio 2011, n. 106, art. 9, comma 18 – L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, nonchè per violazione della direttiva 1999/70/CE in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che sotto il profilo attinente all’affermata violazione del principio di non discriminazione assume che: – i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001; – il principio di non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa; – non è ravvisabile l’insussistenza di ragioni oggettive atte a giustificare il diverso trattamento economico, poichè il ricorso a supplenze non deriva da una scelta discrezionale dell’amministrazione ma da esigenze obiettive di gestione del rapporto di lavoro nel particolare settore;

che sotto ulteriore profilo deduce la non applicabilità della L. n. 312 del 1980, art. 53, alle supplenze e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: – gli aumenti biennali previsti da detta norma hanno come destinatari i soli docenti non di ruolo, incaricati dal Provveditore agli studi ed assunti con contratti a tempo indeterminato; – la categoria degli insegnanti non di ruolo, distinta da quella dei supplenti, è stata, però, soppressa dalla L. 20 maggio 1982, n. 270; – per i docenti di ruolo la contrattazione collettiva, sin dalla prima tornata contrattuale, ha provveduto a disciplinare gli effetti economici della anzianità, abolendo gli scatti biennali e sostituendoli con un sistema di progressione economica per “scaglioni”; – della L. n. 312 del 1980, art. 53, ha, quindi, continuato a disciplinare il solo trattamento economico degli insegnanti di religione, come ben chiarito dall’art. 142 del c.c.n.l. 24.7.2003;

che, quanto al primo profilo, se ne rileva l’infondatezza, posto che nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. n. 22558 del 07/11/2016 alla cui ampia motivazione si rimanda);

che, in ordine alla seconda questione, pur essendo in astratto fondato il rilievo mosso con il ricorso (poichè l’invocata attribuzione degli scatti biennali non può trovare titolo nel principio di non discriminazione, posto che tali scatti, a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo, potendosi, da tale momento, dirsi vigente ed efficace della L. n. 312 del 1980, art. 53, solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15) deve rilevarsi, tuttavia, che la censura non attinge il decisum, poichè il dispositivo della sentenza correttamente riconosce ai ricorrenti esclusivamente il diritto alla ricostruzione della carriera in forza dell’equiparazione della progressione economica rispetto al personale di ruolo;

che, pertanto, in difformità rispetto alla proposta, ribadito, a correzione della motivazione, il principio di diritto in forza del quale “La L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”, il ricorso va rigettato;

che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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