Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25058 del 10/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 10/10/2018), n.25058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4986/2017 proposto da:
C.R., esercente la responsabilità genitoriale sul minore
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA n. 6,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI DI MAJO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAURIZIO DINOI;
– ricorrente –
contro
GROUPAMA ASS.NE S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 395/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata in data 8/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 5/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nel 2012 C.R., nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore A.A., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, I.D. e la Groupama Assicurazioni (indicata in ricorso come Groupama Assicurazione) S.p.a., rispettivamente proprietario nonchè conducente e società assicuratrice del motociclo targato (OMISSIS), per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni riportati dal predetto minore allorchè era stato investito dall’indicato motociclo in data (OMISSIS), in (OMISSIS), mentre attraversava sulle strisce pedonali con la madre.
Si costituì la sola compagnia assicuratrice che contestò la domanda e dedusse, in subordine, il concorso di colpa della C. per omessa vigilanza sul minore.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 2722/2013, ritenute non attendibili le prove addotte a dimostrazione del sinistro, rigettò la domanda.
Avverso tale decisione la C., nella predetta qualità, propose appello, cui si oppose soltanto la società assicuratrice mentre l’ I. non si costituì neppure nel secondo grado del giudizio di merito.
La Corte di appello di Lecce – sede distaccata di Taranto, con sentenza pubblicata in data 8 agosto 2016, rigettò il gravame; condannò l’appellante alle spese del secondo grado del giudizio in favore della società appellata; diede atto della sussistenza dei presupposti id cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; ai sensi dell’art. 331 c.p.p., segnalò alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto D.L. per il reato di falsa testimonianza ipotizzabile a suo carico in relazione alla deposizione resa in data 8 maggio 2013 dinanzi al Tribunale civile di Taranto.
Avverso la sentenza della Corte di merito C.R., nella già indicata qualità, ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio osserva che la memoria, inviata dalla ricorrente alla cancelleria di questa Corte a mezzo fax in data 30 marzo 2018 e successivamente pervenuta a mezzo posta in data 4 aprile 2018, è inammissibile.
Si evidenzia, al riguardo, che questa Corte ha già affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui, nell’adunanza camerale ex art. 380-bis c.p.c., sono inammissibili le memorie presentate a mezzo fax inviato alla cancelleria, atteso che per tali memorie – aventi funzione sostanzialmente omologa rispetto a quelle di cui all’art. 378 c.p.c., per le quali è prescritto il deposito in cancelleria – dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, stabilisce la necessità della “presentazione”, con tale espressione dovendosi identificare, in mancanza di diversa precisazione, il deposito in cancelleria, che è il modo normale con cui la parte provvede all’attività diretta a partecipare all’ufficio un atto che le è consentito compiere (Cass., ord., 20/10/2014, n. 22201), deposito che deve peraltro riferirsi ad un atto sottoscritto in originale.
Nè il successivo invio a mezzo posta di detta memoria la sottrae alla declaratoria di inammissibilità per le considerazioni che seguono. A tale proposito si osserva preliminarmente che l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, poichè quest’ultimo è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo rispetto all’udienza di discussione o dell’adunanza in camera di consiglio – ritenuto necessario dal legislatore e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (Cass., ord., 4/01/2011, n. 182; Cass. 19/04/2016, n. 7704).
Va, pertanto, esclusa l’ammissibilità della memoria del ricorrente, spedita a mezzo posta, poichè pervenuta in cancelleria in data 4 aprile 2018 e, quindi, in violazione del termine stabilito dall’art. 380-bis c.p.c., comma 2, non rilevando, alla luce di quanto sopra evidenziato, il momento in cui la memoria in questione è spedita, ma solo quello in cui è pervenuta in cancelleria; ne consegue che la memoria dell’attrice va considerata, ai fini della decisione, tamquam non esset, sicchè il suo contenuto non può essere neppure preso in considerazione (v. anche Cass., ord., 10/08/2017, n. 19988; Cass., ord., 10/03/2018 n. 8835; Cass., ord., 3/04/2018 n. 8168; v. Cass., ord., 16/10/2009, n. 22033, proprio con riferimento ad un caso del tutto analogo al presente).
2. Con l’unico articolato motivo, rubricato “Omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, precisando (v. ricorso p. 5) che la censura riguarda “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, da individuarsi “nell’avveduto comportamento del minore, A.A., che accompagnato dalla propria mamma, camminava regolarmente sulle strisce pedonali il giorno dell’incidente”, la ricorrente lamenta che, nonostante l’esistenza di tale “fatto” risulti “dal modulo CAI, da tutti gli atti di parte, dalla relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio della Dott.ssa N.M. e dalla testimonianza resa dalla sig.ra D.L.”, la Corte di merito si sarebbe solo limitata a menzionare tale fatto, omettendo ogni suo esame.
Ad avviso della C., la sentenza impugnata sarebbe insufficientemente motivata in quanto la Corte di merito avrebbe comunque omesso di valutare “la contumacia dell’ I…., la sottoscrizione del modulo CAI…, la copiosa documentazione probatoria:… certificato di pronto soccorso…; modulo CAI… testimonianza resa dalla sig.ra D.L….; C.T.U. della Dott.ssa N.M.” nonchè “la mancanza di prove da parte del sig. I…. (e (l)interrogatorio formale reso dalla parte” (v. ricorso p. 5 e segg. e in particolare p. 12) ed avrebbe violato anche gli artt. 115 e 116 c.p.c., pervenendo ad una “valutazione probatoria… errata in quanto arbitraria”.
2.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
2.2. Lo stesso difetta di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale della deposizione testimoniale, del mod. CAI e della c.t.u. nella parte in cui dai predetti elementi risulterebbero, secondo la C., le modalità del sinistro di cui si discute in causa e, in particolare, l’attraversamento sulle strisce pedonali del minore, evidenziandosi che a ciò non si riferisce il brano della consulenza dell’ausiliare del giudice riportato a p. 9 e 10 del ricorso.
2.3. Inoltre il motivo non contiene alcuna specifica denuncia del paradigma degli artt. 115 e 116 c.p.c. (v. Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, p. 33; Cass. 27/12/2016, n. 27000; Cass. 11/10/2016, n. 20382).
2.4. Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056).
2.5. A quanto precede deve aggiungersi che con il mezzo all’esame, peraltro, si tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.
5. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la ricorrente, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., ord., 22/03/2017, n. 7368; Cass. ord., 30/03/2017, n. 23003; Cass., 2/09/2014, n. 18523).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018