Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25058 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 07/12/2016), n.25058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di

Nocera Inferiore con sentenza N.R.G. 2255/2014 del 12/02/2016

depositata il 18/02/2016 nel procedimento tra:

F.G.;

COMUNE ANGRI;

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. Alberto Celeste che,

visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio ritenga fondata l’istanza di regolamento

d’ufficio, e dichiari competente il Giudice di Pace di Nocera

Inferiore, con le conseguenze di legge;

avverso la sentenza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE del 12/02/2016,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Giudice di pace di Nocera Inferiore – dinanzi al quale F.G. aveva proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo per mancato versamento delle somme indicate in cartelle di pagamento (rette nell’ingiunzione di pagamento n. 5003 notificata il 14/03/2012) in detto atto richiamate e relative a contravvenzioni al Codice della strada -, con sentenza depositata in data 11/11/2013, aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materia, rientrando nell’ambito dell’esecuzione forzata”, declinava la sua competenza per essere competente per materia il Tribunale di Nocera Inferiore.

2. Tale Tribunale, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha rilevato che la F. ha proposto con l’atto introduttivo del giudizio, con riferimento al predetto preavviso, opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi; ha rilevato, in relazione all’opposizione ex art. 617 c.p.c. (motivi sub A) e B) delle conclusioni di cui all’atto introduttivo), che l’opponente ha dedotto vizi propri, diretti o derivati del fermo amministrativo involgenti un’indagine circa la legittimità dell’atto impugnato, e ha, quindi, ritenuto al riguardo sussistente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sussistendo, invece, la giurisdizione del Giudice tributario. In ordine alla pure proposta opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1 (motivi sub C) e D) delle conclusioni di cui all’atto introduttivo), il Tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto che, venendosi in materia di sanzioni da violazione del Codice della strada, sussista la competenza per materia del giudice di pace e di dover, pertanto, richiedere d’ufficio il regolamento di competenza. Il predetto Tribunale, con sentenza depositata il 18 febbraio 2016 ha, quindi, tra l’altro, dichiarato “il proprio difetto di giurisdizione, quanto ai motivi A e B di cui alle conclusioni dell’atto di opposizione, in favore di quella della Commissione tributaria” assegnando il termine per la riassunzione del giudizio, ha ordinato la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria di questa Corte, “limitatamente alla controversia nella parte di cui ai motivi sub C e D delle conclusioni dell’atto introduttivo, affinchè voglia provvedere ad indicare il giudice competente a conoscere della controversia nonchè pronunciare ogni altro conseguente provvedimento”.

Le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il P.G., ritenendo fondata l’istanza proposta ex art. 45 c.p.c., ha concluso per la declaratoria di competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore, con le conseguenze di legge.

3. Il richiesto regolamento di competenza di ufficio è fondato.

Con ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

Osserva il Collegio che l’ingiunzione di pagamento posta a fondamento del preavviso di fermo amministrativo è relativa a violazioni del Codice della strada. Deve, quindi, farsi applicazione del principio di recente affermato da questa Corte, secondo cui, pur dovendo qualificarsi come ordinaria azione di accertamento negativo e non come opposizione esecutiva, l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, in relazione a cartelle di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada va proposta, per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria, al giudice di pace in applicazione dei criteri del D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 150, art. 6, comma 3 e art. 7 (Cass., ord., 10 maggio 2016, n. 9447).

4. Va, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.

5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore in merito alla controversia di cui ai motivi sub C) e D) delle conclusioni dell’atto introduttivo; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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