Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25058 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 25058 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 6011-2008 proposto da:
D’ALIO

GIUSEPPE

SALVATORE

DLAGPP37S06F892S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICELI PICARDI
4, presso lo studio dell’avvocato IRACI SARERI
GIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati SANTANGELI FABIO, CUTRERA CLAUDIO giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1887

contro

CALDARERI SALVATORE CLDSVT42H10F8921;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

sul ricorso 9547-2008 proposto da:
CALDADERI SALVATORE CLDSVT42H10F8921, elettivamente
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dagli avvocati CANNATA GIOVANNI, LO BIANCO ANTONIO

– ricorrente contro

D’ALIO

GIUSEPPE

SALVATORE

DLAGPP37S06F892S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICELI PICARDI
4, presso lo studio dell’avvocato IRACI SARERI
GIACOMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati SANTANGELI FABIO, CUTRERA CLAUDIO giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 19/01/2007 R.G.N.
101/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato CLAUDIO CUTRERA;
udito l’Avvocato ANTONIO LO BIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

2

giusta delega in atti;

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Nel giugno del 1982 Salvatore Caldareri conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Nicosia Giuseppe Salvatore D’Alio e la Compagnia Tirrena di Assicurazioni
s.p.a., sua assicuratrice, per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti in
occasione di un incidente di caccia avvenuto il 2 settembre 1981 durante una battuta di

Li Volsi. Nell’occasione il Caldareri era stato colpito dai pallini di piombo provenienti da
un colpo di fucile esploso dal D’Alio.
All’esito dell’istruzione e dopo un’interruzione a seguito di messa in liquidazione
coatta amministrativa della società assicuratrice, il cui portafoglio veniva trasferito alla
Assicurazioni Praevidentia, il Tribunale di Nicosia pronunciava sentenza nel marzo del
1997, la quale, però, veniva annullata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta per la
pretermissione nel giudizio del Commissario Liquidatore della Tirrena Assicurazioni.
Riassunto il giudizio dinanzi al primo giudice dal Caldareri nei confronti della
Tirrena Assicurazioni in 1.c.a. e del D’Alio, il Tribunale di Nicosia nel marzo del 2004
pronunciava una nuova decisione, con cui, riconosciuta la responsabilità del D’Alio lo
condannava al risarcimento del danno in E 84.278,62 ed inoltre condannava in solido la
società inl.c.a. fino a concorrenza di E 7.612,30 per i limiti della copertura assicurativa.
§2. Sull’appello principale della società ed incidentale del D’Alio, la Corte d’Appello
di Caltanissetta, con sentenza del 19 gennaio 2007, ha accolto l’appello principale della
Compagnia Tirrena Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. ed ha dichiarato improponibile la domanda
di risarcimento del Caldareri nei suoi riguardi, per non essere applicabile nel regime della 1.
n. 968 del 1977 i principi di cui alla 1. n. 990 del 1969 riguardo alla sopravvenienza della
1.c.a. dell’impresa assicuratrice, mentre ha accolto parzialmente l’appello incidentale del
D’Alio e, previa declaratoria dell’esistenza di una concorrente ed eguale responsabilità
della vittima e del medesimo, ha quantificato il danno a favore del Caldareri in E 28.318,
94 oltre interessi dalla sentenza al saldo.
§3. Avverso la sentenza della Corte nissena il D’Alio ha proposto ricorso per
cassazione in via principale, iscritto al n.r.g. 6011 del 2008, contro il solo Caldareri.
A tale ricorso ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale
iscritto al n.r.g. 9547 del 2008 il Caldareri, notificandolo, peraltro, anche alla Compagnia
Tirrena Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a.
§4. Le parti hanno depositato memorie.

Est. Cons.

aele Frasca

caccia al coniglio alla quale l’attore partecipava con il D’Alio, Antonino Rizzo e Mariano

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Preliminarmente il ricorso incidentale dev’essere riunito a quello principale, in
seno al quale è stato proposto.
§2. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di <>, con conseguente sua inammissibilità, prospettata dal

resistente. Tale eccezione è stata formulata a motivo che la notificazione sarebbe stata
effettuata in Nicosia da un ufficiale giudiziario privo di competenza e precisamene
dall’ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Nicosia, mentre avrebbe dovuto effettuarsi
o dall’Ufficiale Giudiziario di Roma o da quello addetto alla Corte d’Appello di
Caltanissetta, quale giudice che ha emanato la sentenza impugnata.
L’eccezione — in disparte che, se la nullità della notificazione fosse veramente
sussistita, sarebbe risultata comunque sanata ex tune dalla proposizione del controricorso,
che avrebbe avuto l’effetto di evidenziare il raggiungimento dello scopo — è priva di
fondamento: la notificazione è stata eseguita in Nicosia presso lo studio del difensore del
Caldareri nel giudizio di appello con consegna a mani proprie (ed anche al domicilio
personale del medesimo Caldareri, ai sensi del’art. 140 c.p.c.) e, quindi, lo è stata da parte
dell’Ufficiale Giudiziario di Nicosia del tutto legittimamente, in quanto l’atto compiuto
rientrava nell’ambito delle sue competenze ai sensi dell’art. 106, primo comma, del d.P.R.
n. 129 del 1959, non venendo in giuoco le limitazioni previste dal successivo articolo 107,
secondo comma, per le notificazioni a mezzo posta, le quali, peraltro, operano solo se la
notificazione debba farsi fuori dalla circoscrizione cui l’ufficiale è addetto (per cui, se
anche la notificazione fosse avvenuta a mezzo posta, bene sarebbe stata eseguita
dall’ufficiale di Nicosia: in proposito va ricordato che <>: così Cass. n. 3125 del 2012;
anteriormente Cass. n. 322 del 2007).
4
Est. Cons. Ragao1e Frasca

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

§3. In via sempre preliminare il Collegio rileva che si prospetterebbe una questione
che le parti non hanno discusso.
Essa sarebbe quella discendente dalla circostanza che il ricorso principale, a
differenza di quello incidentale, non risulta proposto contro la Compagnia Tirrena di
Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a.
Ora, va ricordato che l’incidente di caccia in questione si verificò nel 1981 e, quindi,
sotto il vigore della legge 27 dicembre 1977 n. 968, che all’art. 8, commi quinto e sesto,

prevedeva un’ipotesi di assicurazione obbligatoria e di azione diretta nei confronti
dell’assicuratore nei seguenti termini: <>
(Cass. n. 937 del 1963).
Sicché il motivo si sarebbe dovuto dire infondato ed il riportato principio di diritto si
ribadisce agli effetti dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., dato il tempo trascorso dalla sua
affermazione.
§4.1.4. Il motivo è conclusivamente dichiarato inammissibile.
§4.2. Con il secondo motivo si denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione dell’art. 2050 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; erronea
interpretazione dell’art. 2050 cod. cv .”.
L’illustrazione si chiude con il seguente quesito di diritto: «chiarisca la Suprema

Corte in relazione all’attività sportiva-ricreativa della caccia se è corretta
9
Est. Cons. RffaeIe Frasca

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

l’interpretazione dell’art. 2050 c. c. con attribuzione della responsabilità oggettiva al
danneggiante, ovvero se non deve più correttamente accertarsi nel contesto delle attività
sportive e ricreative pericolose, il presupposto della colpa del danneggiante scaturente dal
mancato rispetto delle regole e delle consuetudini che disciplinano detta attività.>>.
§4.2.1. Fermo che essa non reca il momento di sintesi ed è, dunque, inammissibile
per quanto attiene al vizio a sensi del n. 5 dell’art. 360 c..c., per quel attiene al vizio ai

inidoneo ad assolvere al requisito dell’art. 366-bis c.p.c. All’interrogativo astratto circa il
modo di intendere l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. potrebbe darsi risposta,
ma essa si giustificherebbe se si stesse discettando di tale responsabilità in un ottica di
esposizione scientifica e non con riferimento ad un ricorso per cassazione contro una
sentenza di merito.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
§4.2.2. Lo sarebbe comunque, se anche fosse superabile l’indicata ragione di
inammissibilità e si procedesse alla lettura della illustrazione, perché l’asserto che la Corte
nissena avrebbe considerato l’art. 2050 c.c. come norma di responsabilità oggettiva
(indipendentemente dalla sua esattezza: si veda, da ultimo Cass. n. 25616 del 2009) non
viene argomentato con l’indicazione della parte di motivazione nella quale la Corte di
merito avrebbe fatto tale affermazione, sicché la critica svolta nel motivo non risulta
conciata, come necessario per ogni motivo di impugnazione, alla motivazione della
decisione impugnata, che avrebbe dovuto essere individuata.
§4.3. Il terzo motivo denuncia nuovamente “nullità della sentenza per violazione e
falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
L’illustrazione si conclude con il seguente quesito di diritto: «chiarisca ancora la

Suprema Corte se la violazione delle regole tecniche che disciplinano l’attività pericolosa
da parte del danneggiato, motivo determinante della causazione dell’evento lesivo,
costituiscano caso fortuito escludente responsabilità ex art. 2050 c.c.>>.
§4.3.1. Nuovamente manca il momento di sintesi per il motivo ai sensi del n. 5
dell’art. 360 ed il quesito è del tutto astratto e generico.
§4.3.2. Se si leggesse l’illustrazione si evidenzierebbe, peraltro, che, nel prospettare
che il sinistro dovesse essere imputabile a imprudenza del danneggiato, assumente il
carattere di caso fortuito esentante il D’Alio dalla canalizzazione della responsabilità, si
paleserebbe l’assoluta mancanza di parametrazione di essa con il dato emergente dalla
motivazione della sentenza impugnata, che, pur considerando che effettivamente il

10
Est. Cons. Ràf1e Frasca

sensi del n. 3 propone nuovamente un quesito del tutto astratto e generico e, dunque,

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

Caldareri era uscito imprudentemente dal suo appostamento tra il primo ed il secondo
colpo esplosi dal D’Alio, costui non aveva comunque dimostrato di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, «come per esempio provvedere ad accertarsi anche a mezzo
di richiamo vocale della ubicazione del Caldareri>>.
§4.4. Il quarto motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 345 comma 2° c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,

decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.
L’illustrazione si conclude con un quesito di diritto del seguente tenore: <>.
§4.4.1. Anche in questo caso non v’è traccia di momento di sintesi per la censura ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., mentre il quesito è astratto e generico, donde
l’inammissibilità del motivo.
§4.4.2. Non solo: deducendo, del tutto genericamente, che vi sarebbe stata <>, il quesito,
sebbene in astratto, evoca un errore revocatorio, onde anche come quesito astratto pone un
interrogativo che alla Corte di cassazione nemmeno potrebbe rivolgersi nella stessa
illustrazione del motivo, ma che avrebbe dovuto in ipotesi sollecitare l’uso del rimedio
della revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
§4.4.3. Se si legge l’illustrazione del motivo, peraltro, si coglie una totale mancanza
di collegamento fra la motivazione che si dichiara di voler impugnare e il motivo, perché,
dopo un esordio in cui si dice che la Corte nissena avrebbe <>, si fa riferimento ad una
parte della motivazione in cui quella Corte ha motivato circa le ragioni della utilizzabilità
del materiale probatorio acquisito nel primo giudizio davanti al Tribunale di Nicosia, in
particolare assumendo che vi era stata accettazione del detto materiale probatorio. Onde vi

11
Est. Cons. Ra’ele Frasca

nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

è un evidente scollamento fra il preteso errore della Corte di merito e l’indicazione della
motivazione con cui l’avrebbe commesso. Scollamento che si conferma di seguito,
allorquando si inizia a fare riferimento ad un verbale in cui, nel secondo giudizio dinanzi al
Tribunale, si sarebbe insistito per l’ammissione dei mezzi di prova richiesti nella comparsa
di costituzione nel primo giudizio. E quindi ad altro verbale in cui si era reiterata la
richiesta ed a due ordinanze del Tribunale, nella seconda delle quali si sarebbe ritenuta

giudizio e senza provvedere sui mezzi istruttori richiesti dal D’Alio.
Il motivo così illustrato, inoltre, si presenta inosservante dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
(norma che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza
dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione e su cui, da ultimo ampiamente, Cass.
n. 7455 del 2013, cui rimanda), giacché: a) non si indica se e dove gli atti processuali cui si
fa riferimento siano stati prodotti in questa sede e siano esaminabili e ciò neppure
precisando che si troverebbero nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass. sez. un. n.
22726 del 2001); b) non si riproduce il contenuto dei detti atti per la parte che
sorreggerebbe la censura e nemmeno lo si fa indirettamente indicando in quale parte
l’indiretta riproduzione troverebbe riscontro.
Si aggiunga: aa) che l’inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c. concerne anche
l’individuazione delle prove, che si sostiene sarebbero state decisive; ab) che nemmeno si
dice se in sede di precisazione delle conclusioni l’istanza era stata mantenuta e dove (ed
all’uopo, ad evitare l’inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c. non potrebbe soccorrere l’esame
della sentenza impugnata quanto alle conclusioni formulate, dove, peraltro, lo si nota ad

abundantiam, si fa generico riferimento a mezzi istruttori richiesti nella comparsa e
reiterati in corso di causa).
Nell’illustrazione si fa, poi, riferimento ad una richiesta di nuovi mezzi di prova
<>, che si indicano nell’interrogatorio formale e in una c.t.u., ma
nuovamente non se ne fornisce l’indicazione specifica e neppure si precisa di quale atto si
tratti, tenuto conto che la sentenza allude a due successive comparse di risposta del D’Alio,
la seconda depositata con nuovo difensore.
Tutte le precisazioni indicate facevano parte dell’onere di specificazione, giusta la
richiamata giurisprudenza.
§4.4.4. Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile per le plurime ragioni indicate.

12
Est. Cons. Raffaele Frasca

matura la causa per la decisione con acquisizione del materiale probatorio del primo

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

§4.5. Il quinto motivo fa valere “nullità della sentenza per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360
n. 5 c.p.c.”.
L’illustrazione è conclusa dal seguente “quesito”: «chiarisca la Suprema Corte se è

sufficiente ed esaustiva la motivazione della sentenza dei giudici di appello della Corte
nissena che giunga ad una affermazione di responsabilità ex art. 2050 c. c. senza indicare
anche eventualmente per non condividerle, alle risultanze probatorie del processo; dica
inoltre la Suprema Corte se sia o meno erronea e contraddittoria l’affermazione apodittica
dei Giudici di merito in ordine alla richiesta di un comportamento non conforme alle più
comuni regole di prudenza da parte del presunto vaneggiante ai fini dell’esclusione della
responsabilità ex art. 2050 c.c.».
§4.5.1. Il riportato “quesito” non si connota come momento di sintesi espressivo
della chiara indicazione cui alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (sui cui termini si vedano le già
citate Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), dato che in modo
del tutto incompatibile con la logica di un motivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (che
pertiene alla ricostruzione della quaestio facti) e con la nozione indicata dall’espressione
contenuta nell’art. 360-bis c.p.c., id est quella del fatto controverso, evoca la norma
dell’art. 2050 c.c. e “ragioni logico-giuridiche”.
Comunque risulta nuovamente prospettare un interrogativo del tutto astratto.
§4.5.2. Il motivo è in ogni caso ulteriormente inammissibile per inosservanza
dell’art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che non fornisce l’indicazione specifica degli atti processuali
sul cui contenuto si fonda.
Infatti, l’illustrazione del motivo fa riferimento alle dichiarazioni testimoniali del
teste Rizzo e del teste Li Vuolsi, ad un rapporto dei “verbalizzanti” del 15 settembre 1981
e alle risultanza di una consulenza tecnica di parte del ricorrente, ma, quanto alle prime,
omette di indicare la data di assunzione e, quindi, il relativo verbale e di precisare (si
ricorda Cass. sez. un. n. 22726 de 2011, già citata) dove esso sarebbe leggibile, ed omette
di indicare il capitolato probatorio; quanto al rapporto non indica se e dove sia stato
prodotto in questa sede e dove sarebbe esaminabile; quanto alla c.t.p. non fornisce
parimenti detta indicazione e facendo un indiretto riferimento al suo contenuto omette di
indicare a quale parte del relativo documento l’indicazione corrisponderebbe.
§4.6. Il sesto motivo deduce “falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Mancata motivazione su punto riguardante la condanna della Compagnia Tirrena di

13
Est. Cons. Ra

le ragioni logico giuridiche supportanti detto giudizio e senza fare riferimento alcuno,

R.g.n. 6011-08; 9547-08 (ud. 11.10.2008)

Assicurazione in liquidazione coatta amministrativa al pagamento di C 7.612,29 oltre
interessi dal dì del verificato incidente di caccia al soddisfo”.
L’illustrazione si chiude con un quesito in cui si chiede alla Corte di dire <<,se ne avessi ritenere legittimo il pagamento effettuato nel corso del giudizio dall'obbligato parzialmente all'adempimento in favore del potenziale aventi diritto al risarcimento danni e se l'importo di un siffatto pagamento andava decurtato dalla condanna posta a carico §4.6.1. Il quesito è nuovamente inidoneo attesa l'assoluta astrattezza e genericità dei termini in cui è redatto. §4.6.2. Ove, poi, si leggesse l'illustrazione, si dovrebbe rilevare l'inosservanza ancora una volta dell'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che, al fine di postulare che dalla somma oggetto della disposta condanna a carico del D'Alio fatta dalla sentenza impugnata se ne sarebbe dovuto tenere conto defalcandola, vi si fa riferimento non solo all'offerta di pagamento al Caldareri da parte della Compagnia Tirrena di Assicurazioni della somma oggetto della condanna in primo grado disposta dal Tribunale di Nicosia e, quindi, ad un rifiuto di riceverla ed ad un non meglio individuato deposito di essa a nome Caldareri, senza fornire l'indicazione specifica di tali atti, ma, inoltre, si omette di fornire l'indicazione specifica del modo in cui la Corte nissena era stata investita della questione, riguardo alla quale le si imputa di avere omesso di pronunciarsi. §4.6.3. Il motivo è, pertanto, dichiarato inammissibile. §4.7. Il settimo motivo denuncia "Falsa ed erronea applicazione dell'art. 2947 co. l° Cod. Civ. Mancanza assoluta di motivazione su punto decisivo della controversia. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.". All'illustrazione segue il quesito con cui si domanda alla Corte di dire <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA