Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25057 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20345/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 91,

presso lo studio dell’avvocato Lucisano Claudio, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Pittori Silvio, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in Liquidazione, in persona del curatore

Dott. S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana n. 82, presso lo studio dell’avvocato Antonelli Patrizia,

rappresentato e difeso dall’avvocato Statizzi Alberto, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Satrel S.p.a. in Concordato Preventivo;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1428/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/04/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo L. Fall., ex art. 161 comma 6 (per mancata allegazione dell’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti) e la contestuale sentenza dichiarativa del fallimento, su istanza della Satrel s.p.a., cessionaria del credito di un socio della (OMISSIS) iscritto al bilancio societario al 31/12/2010 come “credito senza clausola di postergazione”, successivamente non ammesso al passivo del fallimento (per difetto di prova della cessione e in quanto ritenuto postergato ex art. 2467 c.c.);

1.1. la corte territoriale ha, tra l’altro: escluso che la mancata comunicazione alla debitrice del decreto di inammissibilità comportasse violazione del suo diritto di difesa e quindi la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento; rigettato i motivi di reclamo sulla decisione di inammissibilità della domanda di preconcordato; escluso che il legale rappresentante della Satrel, in quanto a sua volta in concordato preventivo, dovesse munirsi dell’autorizzazione del giudice delegato per presentare il ricorso L. Fall., ex art. 6;

2. avverso detta sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso, poi corredato da memoria, mentre la Satrel non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2.1. Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 739 c.p.c., comma 2 e art. 24 Cost., per avere la corte d’appello errato nel ritenere che l’omessa comunicazione del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva comportasse solo la mancata decorrenza del termine per proporre il reclamo contro il relativo provvedimento, perché, essendo stato dichiarato il fallimento, questo poteva essere impugnato solo con il reclamo avverso la sentenza dichiarativa; la mancata comunicazione aveva dunque comportato l’illegittima compressione del diritto di difesa della ricorrente, che aveva dovuto proporre il reclamo senza conoscere le ragioni su cui si fondava la decisione di inammissibilità della domanda di preconcordato;

2.2. il secondo mezzo prospetta la nullità della sentenza dichiarativa per violazione dell’art. 1116 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, essendo mancata la comunicazione alla debitrice del decreto di inammissibilità del concordato preventivo con riserva, la sentenza di fallimento non avrebbe potuto essere motivata per relationem al decreto di cui (OMISSIS) non conosceva il contenuto;

2.3. il terzo motivo denunzia la violazione della L. Fall., art. 161 comma 7, poiché la creditrice istante, essendo in concordato preventivo, avrebbe dovuto munirsi dell’autorizzazione del giudice delegato per presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione;

3. i primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili;

3.1. invero, premessa la giurisprudenza di questa Corte per cui “la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito” (Cass. 26419/2020; conf., sotto vari profili, Cass. 28188/2020, 28229/2017, 269/2017, 7966/2016, 12128/2015, 26831/2014, 15676/2014; Cass. Sez. U., 2881/2002), nel caso di specie risulta che la società ha in concreto esercitato il diritto di difesa ex art. 24 Cost., proponendo specifici motivi di reclamo dai quali è desumibile la sua conoscenza della ragione per cui la domanda di pre-concordato era stata dichiarata inammissibile; peraltro, la mancata impugnazione del rigetto di detti motivi configura anche un difetto di interesse a sollevare la questione, essendosi formato il giudicato sull’accertamento delle ragioni di inammissibilità della domanda concordataria; in ogni caso, l’omessa comunicazione di un atto (onere di regola ricadente sul cancelliere) in quanto successiva ad esso non può integrare un motivo di nullità dello stesso (Cass. 23430/2016);

3.2. le esposte considerazioni valgono anche per la seconda censura, tanto più che, secondo quanto accertato dalla corte d’appello, la sentenza di fallimento non era motivata per relationem al decreto, ma si limitava a dare atto che la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile;

3.3. per l’infondatezza del terzo motivo è sufficiente richiamare l’insegnamento nomofilattico per cui “la domanda giudiziale proposta da un imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo” – tale essendo sicuramente il ricorso L. Fall., ex art. 6, nei confronti di un proprio debitore – “non necessita, ai fini della sua ammissibilità, della previa autorizzazione del tribunale ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 7, in quanto la mancanza di tale autorizzazione, necessaria ai fini del compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, produce conseguenze esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali (a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tali atti derivino), ma non spiega alcun effetto sul piano processuale” (Cass. Sez. U., 10080/2020; cfr. Cass. 19983/2009, in tema di auto-fallimento di debitore societario; v. anche Cass. 2957/2017); ed in effetti legittimati a far valere un eventuale vizio in tal senso sarebbero, semmai, i soci o i creditori della società istante;

4. il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo;

5. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente (Cass. Sez. U., 20867/2020 e 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sta del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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