Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25057 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 18/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13099/2015 proposto da:

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Barberini n. 36, presso la sede della

Delegazione Romana della Regione Puglia, rappresentata e difesa

dall’avvocato Simone Michele, giusta procura speciale in calce

all’atto di costituzione;

– ricorrente –

e contro

Comune di Serracapriola, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Paisiello n. 55, presso lo

studio dell’avvocato Scoca Franco Gaetano, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mescia Giacomo, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Barberini n. 36, presso la sede della

Delegazione Romana della Regione Puglia, rappresentata e difesa

dall’avvocato Simone Michele, giusta procura speciale in calce

all’atto di costituzione;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 104/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2020 dal cons. Dott. MELONI MARINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Ambruosi Paola, con delega

scritta dell’avv. Simone, che si riporta;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Pellegrino Raffaella, con delega scritta avv. Mescia, che si

riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Serracapriola propose opposizione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 avverso l’ingiunzione di pagamento n. 6425 emessa in data 13/9/2006 dall’Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia con la quale era stato intimato al Comune il pagamento della somma di Euro 273.722,16 corrispondente all’importo complessivo del prestito concessogli dalla Regione Puglia in virtù di vari decreti regionali di concessione di prestiti l’ultimo dei quali risaliva al 26/3/1986. In particolare il Comune eccepiva l’illegittimità del ricorso da parte della Regione Puglia allo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 ed avanzava in ogni caso eccezione di prescrizione essendo decorsi circa venti anni dalla concessione del prestito in mancanza di atti interruttivi.

Il Tribunale di Foggia accolse l’opposizione e dichiarò illegittima l’ingiunzione di pagamento oggetto del giudizio dovendosi applicare alla fattispecie la L.R. n. 22 del 2006, art. 41 entrata in vigore il 21/7/2006.

Su appello della Regione Puglia la Corte di Appello di Bari, pur ritenendo, contrariamente al giudice di primo grado, che la L.R. n. 22 del 2006, art. 41 facoltizzava la Regione a scegliere tra i vari sistemi di riscossione coattiva, confermò la sentenza di primo grado in quanto ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune in primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia affidato a quattro motivi. Il Comune di Serracapriola resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo più memoria. La Regione Puglia replica controricorso a ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Regione Puglia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello di Bari ha accolto l’opposizione ad ingiunzione dopo aver ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del debito formulata in primo grado dal Comune di Serracapriola (e non riproposta in appello) laddove il motivo di impugnazione era costituito unicamente dalla doglianza relativa ad una presunta incompetenza dell’Ufficio Regionale del Contenzioso.

Infatti la Corte di Appello di Bari nella sentenza impugnata, dopo aver ritenuto fondato il motivo di gravame proposto dalla Regione Puglia e riaffermato la competenza all’ingiunzione dell’Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia, ha ritenuto tuttavia di accogliere l’eccezione di prescrizione per decorso di circa venti anni dall’erogazione del prestito, ritenuta assorbita dal Tribunale di primo grado ma poi riproposta dal Comune in appello.

La ricorrente Regione Puglia rileva che l’appellato Comune di Serracapriola avrebbe dovuto espressamente riproporre le domande e le eccezioni formulate in primo grado, nella ipotesi in cui l’appello principale fosse stato accolto, nella forma dell’appello incidentale mentre ciò non è avvenuto.

Pertanto, secondo la Regione ricorrente erra il giudice territoriale quando dice che il Comune ha ” riproposto in appello l’eccezione di prescrizione ritenuta assorbita dal Tribunale” in quanto tale eccezione, al contrario, non era stata riproposta.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti, come ha dato atto il giudice di appello, il Comune si è costituito in appello riproponendo espressamente le domande ed eccezioni già spiegate in primo grado come risulta dagli scritti difensivi e cioè comparsa di costituzione in appello, comparsa conclusionale e memoria di replica e pertanto non si è verificata la decadenza prevista dall’art. 346 c.p.c. per le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e che si intendono rinunciate perchè non sono state espressamente riproposte in appello.

Sul punto le S.U. di questa Corte con n.11799 del 12/5/2017 e successivamente 13195 del 25/05/2018 hanno chiarito che l’appello incidentale è necessario solo ove la domanda od eccezione successivamente accolta in appello era stata ritenuta infondata in primo grado, mentre è sufficiente la mera riproposizione qualora la questione non sia stata oggetto di alcun esame diretto o indiretto da parte del giudice di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e della L.R. Puglia 5 settembre 1994, n. 32, art. 13 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello di Bari ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione applicando il termine prescrizionale breve mentre, come già esposto dalla Regione nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, il termine di prescrizione era decennale trattandosi nella sostanza di un finanziamento da assimilare allo schema tipico del contratto di mutuo, ed il dies a quo del termine prescrizionale non coincideva con quello di concessione del prestito ma con lo spirare del termine previsto per il pagamento dell’ultima rata.

A tal riguardo, secondo la Regione, la somma era stata concessa al Comune di Serracapriola a titolo di finanziamento per l’acquisizione di aree ed edifici e per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione (L.R. n. 3 del 1977, art. 3) mentre la restituzione mediante rate semestrali doveva avvenire ex L.R. Puglia 5 settembre 1994, n. 32 rispettivamente in due e dieci anni dalla data dell’ultima Delib. della Giunta Municipale del Comune di Serracapriola 23 febbraio 1990, n. 137 Pertanto la prescrizione decennale doveva essere computata a partire dall’anno 2000 e risultava interrotta, entro il termine di dieci anni dalla scadenza del termine previsto dalla legge per il pagamento, dalla nota n. 5989 del 9/8/2006 con la quale la Regione Puglia chiedeva il rimborso delle somme mutuate.

Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti i decreti regionali dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia di concessione del prestito prevedono espressamente: ” la somma concessa deve essere restituita al fondo regionale di rotazione senza applicazione di interessi o oneri aggiuntivi entro cinque anni dalla data del presente decreto mediante ratei semestrali e con inizio entro un anno dalla prima deliberazione Comunale di assegnazione delle aree ai soggetti interessati” Pertanto anche applicando il termine prescrizionale decennale, risulta maturata la prescrizione considerando come dies ad quo le date dei decreti regionali dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia e cioè 23 marzo 1978, 6 luglio 1979 e 22/7/1985 e 26/3/1986.

La previsione contenuta nei suddetti decreti non può essere infatti ignorata o superata in quanto risulta al contrario decisiva nei rapporti tra le parti regolati anzitutto dalle pattuizioni contenute nei decreti pur in deroga ad eventuali norme di legge.

Con il terzo motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello di Bari ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali sebbene avesse accolto l’unico motivo di appello proposto dalla Regione Puglia. Il motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti la ricorrente è risultata soccombente nel giudizio di appello e pertanto correttamente il giudice di appello l’ha condannato alle spese secondo il principio generale della soccombenza.

Con il quarto motivo di ricorso la Regione Puglia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 343 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello di Bari ha respinto il gravame mentre al contrario avrebbe dovuto accoglierlo poichè la eccezione di prescrizione non era stata proposta con appello incidentale ma solo meramente riproposta con riferimento agli scritti difensivi di primo grado.

Il motivo è infondato e deve essere respinto per quanto già detto in riferimento al primo motivo.

Non vi è luogo ad esaminare l’appello incidentale condizionato stante il rigetto dell’appello principale.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in favore del controricorrente in complessive Euro 8.000,00 oltre spese ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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