Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25057 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 07/12/2016), n.25057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 21851/2015 proposto da:

SELIVIABIPIEMME LEASING SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LUIGI CELLA, ELISA NEMBRI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ROSARIO RUSSO

che chiede che il menzionato ricorso sia dichiarato inammissibile

con statuizione sul c.u.;

avverso la sentenza n. 8638/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Claudio propose opposizione al d.i. emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano e con il quale gli si ingiungeva il pagamento di Euro 322.775,89, oltre interessi e spese, in favore di SelmaBipiemme Leasing S.p.a., eccependo, tra l’altro e per quanto rileva in questa sede, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ex art. 33 del Codice del consumo.

2. Il Tribunale adito, con sentenza pubblicata il 13 luglio 2015, dichiarò l’incompetenza territoriale di quel Tribunale in favore del Tribunale di Padova e, per l’effetto, revocò il d.i. in questione e condannò la società opposta alle spese di lite.

3. SelmaBipiemme Leasing S.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza, illustrata da memoria, avverso la predetta sentenza, sostenendo che la decisione impugnata sarebbe errata perchè nella specie – a suo avviso – non si verte di credito al consumo ma di contratto di finanziamento non rientrante nelle fattispecie disciplinate dal Codice del consumo o da norme sul credito al consumo del TUB.

4. M.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. Il P.M. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso a mezzo posta, con statuizione sul c.u..

6. Il predetto avviso di ricevimento risulta depositato dalla società ricorrente in data 18 febbraio 2016 e, avendo comunque il P.G. formulato le sue conclusioni, non va disposto il rinvio – chiesto dalla parte ricorrente – degli atti allo stesso.

7. Osserva il Collegio che la disciplina di tutela del consumatore dettata dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33 e segg. (cd. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione o dell’oggetto del contratto (arg. ex Cass., ord., 20/03/2010, n. 6802), sicchè l’esclusione dell’applicazione della disciplina tipica del contratto di credito ai consumatori – definito dall’art. 121 del T.U. Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) come il contratto con cui il finanziatore concede a un consumatore un credito sotto forma di prestito o di altra facilitazione finanziaria – ai finanziamenti di importo inferiore a 200,00 euro o superiore a 75.000,00 prevista dall’art. 122 comma 1, lett. a) non comporta l’inapplicabilità ai predetti contratti della norma processuale di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del già richiamato Codice del consumo in materia di competenza territoriale.

Essendo stato il contratto di leasing oggetto di causa stipulato da un soggetto non professionista ed essendo lo stesso relativo ad un bene (imbarcazione da diporto) che non riveste, nella specie, carattere strumentale ai fini dell’esercizio di un’attività professionale, come affermato nella sentenza impugnata, non censurata sul punto dalla ricorrente, correttamente il Tribunale ha ritenuto, in applicazione del già richiamato art. 33 del Codice del consumo, nulla la clausola di cui all’art. 25 del contratto di leasing in questione, relativa al foro convenzionale esclusivo, e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Padova, nel cui circondario l’utilizzatore ha la sua residenza e ha eletto domicilio ((OMISSIS)), dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.

8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso per regolamento di competenza all’esame non è fondato.

9. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

10. Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Padova, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge; condanna la società ricorrente alle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge; ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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