Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25057 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25057 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 5310-2008 proposto da:
SCANDALO S.R.L. 00092210426, in persona del legale
rappresentante p.t. sig. ELIO PELAGAGGIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY
28, presso lo studio dell’avvocato PAVONI DOMENICO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CUCCHIARINI ANNA
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

1884

contro

ALLIANZ S.P.A. (gia’ R.A.S. S.P.A.) 05032630963, in
persona dei suoi legali rappresentanti dott.ssa

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

MIRELLA

RESTELLI

e

dott.

ANDREA

CERRETTI,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G MAZZINI
27, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
TRIFIRO’ SALVATORE, MINUTOLO BONAVENTURA giusta

STEFANINI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato
GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
TRIANI RODOLFO giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

SBREGA CORSEO, GIMAR DI VALENTINI GIOVANNI & C S.N.C.

– intimati –

avverso la sentenza n. 375/2007 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 29/09/2007R.G.N. 373/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato ANNA CUCCHIARINI;
udito l’Avvocato GOFFREDO GOBBI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’improcedibilita’ del ricorso.

2

delega in atti;

R.g.n. 5310-08 (ud. 11.10.2013)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. La Società Scandalo s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro Silvio
Stefanini, la Società Gimar di Valentini Giovanni & C. s.n.c. e Corseo Sbrega, quale socio
responsabile della fallita Soc. International s.a.s. di Sbrega Corseo & C. (fallimento,
peraltro, indicato come definito), nonché nei confronti della s.p.a. Riunione Adriatica di
Sicurtà, avverso la sentenza del 29 settembre 2007, con la quale la Corte d’Appello di

Ancona ha provveduto in grado d’appello sulla controversia inter partes, decisa in primo
grado dal Tribunale di Ancona con sentenza del novembre 2004.
§2. Al ricorso hanno resistito con separai controricorsi soltanto lo Stefanini e la s.p.a.
Allianz, qualificandosi come già Riunione Adriatica di Sicurtà per mutamento di
denominazione sociale.
§3. Tutte e tre le parti costituite hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio ritiene superfluo riferire dei motivi del ricorso, in quanto esso si
palesa improcedibile per inosservanza dell’art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., giacché,
pur essendosi allegato nel ricorso espressamente che la sentenza impugnata venne
notificata il 17 dicembre 2007, si è prodotta una copia autentica di essa senza la relata della
sua notificazione.
Ne consegue che viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui <> (Cass. sez. un. n. 9005 del
2009).

D’altro canto nel caso di specie, essendo stato il ricorso notificato, dal punto di vista
della notificante, il 14 febbraio 2008 e situandosi tale data ben oltre i sessanta giorni dalla
pubblicazione della sentenza, avvenuta il 29 settembre 2007, non può venire in rilievo
nemmeno il principio di diritto – non contraddetto in alcun modo dal consolidato
orientamento di cui alla citata Cass. sez. un. n. 9005 del 2009, ma che si pone nel suo
solco – secondo cui: «qualora il ricorrente in cassazione alleghi che la sentenza impugnata
è stata notificata in una certa data oppure genericamente che è stata notificata, ma non
produca copia autentica della sentenza stessa con la relata della sua notificazione, siccome
gli impone il n. 2 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso dev’essere considerato
procedibile ove risulti, dallo stesso ricorso, che la sua notificazione (dal punto di vista del
notificante) è avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In
tal caso, infatti, l’inosservanza delle forme previste dall’indicata norma appare tale che lo
scopo che doveva essere raggiunto attraverso di esse a pena di improcedibilità, cioè quello
di consentire alla Corte di accertare fin dal momento del rituale deposito del ricorso la sua
tempestività in relazione al termine breve, risulta comunque raggiunto sempre in quel
momento attraverso il collegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel
ricorso, e quella della notificazione del ricorso stesso, risultante dalla relata in calce ad
esso>> (Cass. n. 14059 del 2013).
§2. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato improcedibile.
La ragione di improcedibilità rende superfluo interrogarsi sulla circostanza che il
ricorso risulti proposto contro Corseo Sbrega nella qualità, ancorché costui non figuri
indicato come parte della sentenza impugnata.
§3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012 separatamente a favore di ognuna delle due
parti resistenti.

P. Q. M.

Est. Cons.

L

4
ele Frasca

R.g.n. 5310-08 (ud. 11.10.2013)

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in
favore di ciascuna delle due parti resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
a favore di ognuna in euro ottomiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, 1’11

ottobre 2013.

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