Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25056 del 23/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25056

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29002/2015 proposto da:

D.G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO

20, presso lo studio dell’avvocato DANIELA RESCIGNO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARTA NEGRONI;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 18,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO RAGAZZONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA PASQUALONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2918/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con sentenza n. 2918 pubblicata il 12 maggio 2015 la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da D.G.A.M. avente per oggetto l’attribuzione di un assegno divorzile a carico dell’ex marito P.E., dando disposizioni sul riparto delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio e regolando le spese di lite a carico della D.G., previa parziale compensazione nella misura di un terzo;

che avverso tale pronuncia la signora D.G.A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti dal Palermo con controricorso.

considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115,116 e 244 c.p.c.), censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le deposizioni testimoniali pervenendo alla scorretta conclusione di un miglioramento delle proprie condizioni economiche;

che con il secondo motivo lamenta “l’omesso esame e l’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio”, censurando la sentenza impugnata per non avere esaminato una dichiarazione sottoscritta da un terzo e depositata in atti che spiegava la provenienza del denaro rinvenuto sul conto corrente di essa ricorrente, e per aver apoditticamente presunto che ella fosse intestataria di un altro conto corrente con ingenti depositi;

che con il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 5, comma 6, e successive modifiche, L. n. 898 del 1970, in punto di accertamento del diritto all’assegno divorzile in riferimento alla convivenza more uxorio”, censurando l’erronea motivazione resa dalla corte territoriale in tema di stabilità della convivenza e di apporto migliorativo della stessa alle condizioni economiche della ricorrente;

che con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo l’erroneità della liquidazione a suo carico delle spese del giudizio di appello, stante la soccombenza reciproca delle parti in quella fase;

che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, di cui ha chiesto comunque il rigetto;

ritenuto che il primo motivo è inammissibile;

che questa Corte ha affermato che l’art. 116 c.p.c., comma 1, consacra il principio del libero convincimento del giudice di merito al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, con apprezzamento insindacabile in cassazione se motivato (Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004): da ciò consegue che il vizio di violazione o di falsa applicazione di legge nella materia può trovare ingresso solo qualora la censura contesti che il giudice abbia giudicato una prova al di fuori del canone legale di riferimento o abbia falsamente applicato i canoni legali di valutazione delle prove;

che nella specie, al contrario, il motivo di censura contesta il merito dell’apprezzamento delle varie testimonianze acquisite ed esaminate dalla corte di merito (ivi compresa quella del M.), rivelandosi per tal via una contestazione della sufficienza della motivazione, non più consentita nel paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

che il secondo motivo è parimenti inammissibile atteso che dalla lettura complessiva della censura si evince che nella realtà la ricorrente non lamenta l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, dolendosi piuttosto della mancata considerazione del contenuto di una dichiarazione di un terzo depositata in atti, il che ridonda in una critica alla correttezza della valutazione delle prova (come letteralmente si esprime il motivo in esame a pag. 8), su cui valgono le medesime considerazioni svolte a proposito del primo motivo;

che il terzo motivo è infondato, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che la Corte territoriale non ha solo affermato la stabilità della convivenza more uxorio instaurata dalla ricorrente, ma ha dato conto dell’acquisto da parte dei conviventi di un immobile e del conseguente oggettivo miglioramento delle condizioni reddituali della predetta, circostanza la cui valutazione è insindacabilmente affidata al giudice del merito ma che esclude che vi sia stata la denunciata falsa applicazione della normativa denunciata con il motivo in esame;

che il quarto motivo è infondato, posto che è principio costante di questa Corte che in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013);

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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