Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25056 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. I, 09/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13199/2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Bonaccorsi Di Patti

Domenico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Scoglio Luciano, giusta procura a margine del primo ricorso e in

calce al controricorso in resistenza al secondo ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. B. S.p.a., quale società incorporante e successore

universale della E.M. Medicinali S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avvocato

Ciccotti Sabina, rappresentata e difesa all’avvocato Guerrera

Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso in resistenza al

primo ricorso e al secondo ricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

M.V. e La Sanitaria s.r.l. in liquidazione;

– intimati –

e contro

Ma.Ca., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio Caro n.

62, presso lo studio dell’avvocato Ciccotti Sabina, rappresentato e

difeso da sè stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per il ricorrente M.P., l’Avvocato Domenico

Bonaccorsi di Patti, che ha chiesto l’accoglimento del proprio

ricorso;

udito, per il controricorrente Ma.Ca., l’Avvocato Sabina

Ciccotti, con delega orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorso incidentale E.M. Medicinali (ex D.M.

B. S.p.a., l’Avvocato Fabrizio Guerrera, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1995, E.Mollica M.s.c.i.a.T.d.M.Mollica Pierluigi p.s.c.a.r.d.d.d.s.p.n.q.d.a.d.d.s.a.t.i.f.1.e.i.d.1.

I.c.n.c.i.g.c.e.o.l.a.c.i.c.g.a. M.C. e M.V., cui addebitava un comportamento ostruzionistico nella gestione della società, e da cui chiedeva di essere manlevato.

Con un distinto atto di citazione La Sanitaria s.r.l. proponeva analoga azione di responsabilità nei confronti di M.P. quale proprio ex amministratore.

Le cause erano riunite; a seguito di consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale adito accoglieva le domande attrici e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 413.000,00 in favore di M. s.p.a. e della somma di Euro 87.797,00 in favore di La Sanitaria s.r.l.; rigettava, invece, la domanda proposta da M.P..

2. – La pronuncia del Tribunale era impugnata da quest’ultimo, oltre che da Ma.Ca. (per un profilo che però qui più non interessa).

La Corte di appello di Messina pronunciava, in data 30 aprile 2015, sentenza con cui limitava la condanna di M.P. al pagamento della somma di Euro 16.259,10, escludendo la responsabilità dello stesso per inadempienze diverse rispetto a quella consistente nella violazione della normativa tributaria; la stessa Corte disattendeva, inoltre, la domanda di garanzia proposta da M. nei confronti dei due componenti del consiglio di amministrazione di cui si è detto; condannava poi La Sanitaria al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante principale, le compensava tra quest’ultimo e la società Enrico M. Medicinali e condannava infine il medesimo M.P. al pagamento delle spese di lite in favore di Mollica Vincenzo e. M.C..

3. – Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione sia M.P., con sei motivi, che D.M. B. s.p.a., quale società incorporante E.M. Medicinali, con sette. Quest’ultima resiste con controricorso alla prima impugnazione, così come M.P. resiste con controricorso alla seconda; ha assunto la veste di controricorrente anche Ma.Ca.. Hanno depositato memoria M.P., Ma.Ca. e D.M. B..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Per ragioni di ordine logico-espositivo conviene anteporre l’esame del ricorso incidentale allo scrutinio di quello incidentale e verificare, anzitutto, se, avendo riguardo alle censure sollevate da D.M. B. s.p.a., sia corretta la statuizione della Corte di appello con cui è stata esclusa la responsabilità di M.P. per inadempienze diverse da quelle correlate alla violazione della normativa tributaria e, segnatamente, alla concessione di credito all’impresa Mo., esercente attività di vendita di prodotti farmaceutici, e successivamente fallita.

Per quanto qui rileva, la Corte di merito ha ritenuto, al riguardo, che nell’atto introduttivo del giudizio promosso da M. s.p.a. parte attrice si era limitata a “descrivere l’operazione condotta da M.P.L. con la farmacia Mo., senza alcun riferimento al contesto complessivo dell’operazione medesima che avrebbe dovuto evidenziare il difetto di diligenza e suggerire il comportamento alternativo che era lecito attendersi dall’amministratore”; ha osservato che sulla situazione di decozione della impresa di Mo. e sulla possibilità di M. di rendersene conto nulla era stato dedotto, spiegando che i ritardati rimborsi delle ASL potevano aver indotto l’amministratore alla prosecuzione dell’approvvigionamento del cliente (il quale non aveva provveduto a pagare le numerose forniture ricevute). La Corte territoriale ha inoltre conferito rilievo alla prestazione di garanzia personale da parte della moglie di Mo.Fr. per il debito avente ad oggetto la complessiva somma di lire 398.796.763 e rimarcato che con l’acquisizione della detta garanzia non poteva sostenersi che l’amministratore fosse stato poco accorto nel condurre l’operazione “in assenza di una prova della sicura riconoscibilità da parte di M.P. di una situazione di decozione della farmacia Mo. e in assenza di prova della incapienza del patrimonio del garante con riferimento al debito assunto” (pag. 19 della sentenza impugnata).

2. – Ciò detto, il primo motivo del detto ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 345 c.p.c.. Viene lamentato che la Corte di Messina abbia ritenuto ammissibili nel giudizio di appello nuove allegazione di fatto non risultanti dagli atti del processo di primo grado. La censura investe il giudizio formulato dal giudice del gravame circa l’insussistenza dei profili di responsabilità già riconosciuti dal Tribunale e si fonda sulla mancata prova delle mere difese poste dalla Corte di appello a fondamento della statuizione di riforma.

Col secondo motivo viene lamentata la nullità della sentenza e del procedimento, sempre per violazione dell’art. 345 c.p.c.. Si imputa alla Corte del merito di aver ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in assenza dei presupposti della decadenza incolpevole ovvero della indispensabilità. E’ richiamato il principio per cui detta indispensabilità sussiste quando dalla motivazione della sentenza si evinca la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario.

Il terzo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione di legge per inosservanza delle disposizioni sull’onere della prova con riferimento al giudizio di appello, ossia dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115, 342 e 350 c.p.c.. E’ in sintesi osservato che, venendo a mancare il fondamento del motivo di gravame basato sulle nuove allegazioni e sui nuovi documenti, la Corte messinese aveva finito per addivenire a un’erronea applicazione della regola dell’onere della prova.

I tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono privi di fondamento.

La ricorrente pare assumere che le deduzioni svolte dalla controparte con l’atto di appello siano eccezioni in senso stretto, ma non fornisce precise indicazioni quanto al fatto che la Corte di merito abbia fondato la propria decisione su eccezioni di tale natura. L’argomento speso a pag. 12 del ricorso incidentale (ove è ricordato che l’appellante aveva invocato anche l’applicazione dell’art. 1127 c.c., comma 2 – scilicet: dell’art. 1227 c.c., comma 2, – con riferimento alla condotta della società M., che aveva perso le garanzie nei confronti della condebitrice R.A. e si era disinteressata del credito di cui alla seconda istanza di insinuazione al passivo del fallimento Mo.) non figura tra quelli che a pag. 19 della sentenza fondano la pronuncia di rigetto.

D’altra parte, le questioni prese in considerazione dalla Corte distrettuale (attinenti, da un lato, alla riconoscibilità da parte di M.P. di una situazione di decozione della farmacia Mo. e, dall’altro, alla capienza del patrimonio del garante R.A.) non integrano eccezioni in senso stretto, per tali dovendosi intendere quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e che, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (in tema, per tutte: Cass. Sez. U. 27 luglio 2005, n. 15661; Cass. 30 giugno 2015, n. 13335; Cass. 5 agosto 2013, n. 18602). Sicchè è agevole rilevare che le richiamate questioni potevano avere ingresso in appello (ove è consentita la proposizione delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, oltre che delle mere difese).

Che, poi, le deduzioni di M.P.L. si siano basate su documenti prodotti irritualmente in appello è affermazione priva di autosufficienza, giacchè tali scritti non sono stati adeguatamente identificati e descritti dalla società istante. Infatti, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469; cfr. pure Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).

3. – Con il quarto motivo del ricorso incidentale la sentenza impugnata è censurata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto individuato nell’incapienza del patrimonio del garante R.A.. La doglianza investe l’affermazione della Corte di appello che aveva escluso la responsabilità di M.P. con riferimento ai rapporti intrattenuti con Mo.Fr., titolare di un esercizio farmaceutico rimasto esposto nei confronti della società M.E. per oltre 398 milioni di Lire; il giudice distrettuale, al riguardo, aveva escluso che l’amministratore fosse stato poco accorto: e ciò sia per la mancanza della prova della sicura riconoscibilità, da parte di M., della situazione di decozione dell’impresa, sia in considerazione della garanzia personale prestata dalla moglie di Mo., R.A., per il debito in questione, per cui era stata rilasciata, in data 11 novembre 1993, una ricognizione di debito. Secondo la ricorrente incidentale la Corte di appello aveva omesso di considerare la situazione di incapienza patrimoniale della predetta R..

Il quinto mezzo propone una doglianza di nullità della sentenza del procedimento per violazione del diritto di difesa del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Cost., in combinato disposto con l’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte di appello ammesso la produzione di un nuovo documento indispensabile per replicare alle nuove difese proposte per la prima volta in fase di gravame dall’avversario. Il motivo si collega a quello precedente ed è incentrato sul rilievo per cui la società M.E. aveva tempestivamente prodotto avanti alla Corte di Messina la visura ipotecaria relativa alla garante R.A.: documento che avrebbe comprovato lo stato patrimoniale della predetta e che “sembrerebbe non essere stato però ammesso in appello”.

Con il sesto motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2697 c.c., con riferimento la responsabilità per colpa dell’amministratore della società per azioni. La società istante lamenta che la Corte di merito, facendo un’applicazione fuorviante e impropria della giurisprudenza di questa S.C. con riferimento agli “elementi di contesto”, aveva praticamente stravolto le regole che informavano la responsabilità degli amministratori delle società per azioni per mala gestio. In particolare, il giudice distrettuale avrebbe disapplicato i principi generali in materia di colpa contrattuale degli amministratori e ignorato che “la particolare gravità della colpa e del danno arrecato alla società avrebbe richiesto una rigorosa prova di non colpevolezza”, trascurando altresì di considerare che il rapporto con la farmacia Mo. “presentava profili di assoluta anomalia e comunque di specificità in senso qualitativo e quantitativo, che lo rendevano non equiparabile ai rapporti commerciali con le altre farmacie, per le quali si discuteva degli oneri finanziari determinati dalla tolleranza di eccessive dilazioni”.

I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente.

Il sesto risulta essere fondato nei termini che si vengono ad esporre.

Occorre anzitutto rilevare come l’affermazione della Corte di appello circa la mancata allegazione (e la mancata prova) della conoscenza della situazione di decozione dell’impresa Mo. da parte di M. non appaia concludente. E infatti, la responsabilità dell’amministratore per la ragguardevole esposizione debitoria maturata dalla detta impresa nei confronti della società M. non postulava la conoscenza o conoscibilità dell’insolvenza dell’obbligato, ben potendosi delineare in presenza di indici diversi di mala gestio. Nella fattispecie la ricorrente ha in particolare ricordato come nel proprio atto di citazione di primo grado avesse rappresentato che la condotta posta in atto dall’amministratore, il quale aveva manifestato tolleranza verso gli inadempimenti di Mo. (e di altri clienti della società M.), continuando a rifornire il cliente di quantitativi sempre più ingenti di merce, doveva considerarsi avventata, avendo riguardo sia alla situazione di nota difficoltà finanziaria in cui versava Mo., sia all’incremento esponenziale del debito che era maturato nel periodo 1992-1993 (cfr. ricorso, pag. 24).

La società M. aveva quindi prospettato una responsabilità dell’amministratore basata, come è ricordato in ricorso (pag. cit.), sulla “assoluta irragionevolezza e anormalità di quell’abnorme apertura di credito fatta a soggetto in difficoltà”.

La Corte di merito non nega il dato della rapida crescita dell’esposizione debitoria e nemmeno esclude che fosse nota a M. la situazione di difficoltà finanziaria (che è cosa diversa dalla vera e propria decozione) in cui versava l’impresa Mo.. Si limita ad assumere che i ritardati rimborsi da parte delle ASL potrebbero aver indotto l’amministratore a continuare ad approvvigionare il cliente: con il che, all’evidenza, non viene confutato che la condotta posta in atto da M.P. presentasse gli indicati connotati di anomalia, ma è formulata una semplice supposizione (chè di questo si tratta) quanto alle motivazioni che possano aver spinto lo stesso amministratore a mantenere, nel tempo, la stessa imprudente condotta.

E’, del resto, la medesima Corte di appello a dar conto di come quella supposizione risulti essere priva di autosufficienza sul piano motivazionale: essa Corte difatti aggiunge, subito dopo, che con riferimento alla vicenda che qui interessa “va posto l’accento sulla garanzia personale assunta da R.A. per il debito complessivo”. Appare del tutto ovvio, in proposito, che il giudice distrettuale non avrebbe avuto alcuna necessità di prendere in considerazione tale garanzia, quale cautela ottenuta dall’amministratore per far fronte a un definitivo inadempimento del debitore principale, se la condotta posta in essere dallo stesso M. attraverso l’ingente concessione del credito a Mo. fosse stata da considerare non censurabile (e improntata, quindi, a diligenza).

Come è noto, all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società: ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (per tutte: Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470).

E’ altrettanto risaputo che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa abbia soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti (Cass. 11 novembre 2010, n. 22911; Cass. 31 agosto 2016, n. 17441; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2975).

Sul tema della ripartizione dell’onere probatorio la Corte di appello evoca Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045, secondo cui, ove i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sè vietati dalla legge o dallo statuto e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell’adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l’illecito è integrato dal compimento dell’atto in violazione di uno dei menzionati doveri: per modo che in tal caso l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza. Si tratta di un principio che è conforme all’insegnamento della dottrina, per la quale il contenuto di siffatti obblighi di carattere generale può specificarsi solo con riferimento alle circostanze del caso concreto, onde l’attore ha l’onere di fornire la prova del fatto che la condotta da lui tenuta ne costituisca, avendo riguardo alle dette circostanze, inadempimento. Pertanto, in relazione alla mancata osservanza, da parte dell’amministratore, dell’obbligo di diligenza, chi agisce in giudizio deve dare dimostrazione di quegli elementi di contesto dai quali è possibile inferire la violazione del predetto dovere, che è definito dall’art. 2392 c.c. (avendo ovviamente riguardo alle diverse versioni della norma che si sono succedute nel tempo).

Ciò detto, reputa il Collegio che il richiamo, da parte della Corte distrettuale, a Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045 non sia stato operato correttamente.

Se, infatti, l’onere di dar prova degli elementi di contesto inerisce al fatto costituivo dedotto in lite, che è l’illecito dell’amministratore, l’attore (nella specie, la società) adempie a tale onere probatorio dando dimostrazione di quelle condotte che, nella particolare contingenza, denotano l’inosservanza, da parte di quel soggetto, del dovere di lealtà o di diligenza che a lui fa capo. Una volta che tale prova è stata acquisita al processo, compete all’amministratore evocato in giudizio allegare e provare gli ulteriori fatti – consistenti in cautele, informazioni, verifiche (cfr. al riguardo la cit. Cass. 22 giugno 2017, n. 15470) – che sono idonei ad escludere (o attenuare) la sua responsabilità colpevole: diversamente, il detto soggetto sarebbe totalmente dispensato dell’onere di provare la non imputabilità del fatto dannoso, in deroga alla regola posta dall’art. 1218 c.c. e l’attore, a fronte del conclamato inadempimento del debitore, sarebbe tenuto a dare positiva dimostrazione di tutte le circostanze – della congerie più disparata e dal numero potenzialmente indefinito – che, in via ipotetica e astratta, si rivelino idonee a comprovare ulteriori profili di negligenza dello stesso obbligato.

All’opposto, la Corte di appello ha dapprima implicitamente riconosciuto, sulla base delle circostanze del caso, che la condotta posta in essere dall’amministratore (consistita nella protratta erogazione di forniture nonostante l’assenza dei pagamenti) era negligente e quindi produttiva di responsabilità: come osservato in precedenza, se avesse ritenuto il contrario, la stessa Corte non avrebbe avvertito la necessità di affermare che nella vicenda descritta M. si era dimostrato accorto proprio acquisendo la fideiussione di R.A.; il giudice distrettuale ha poi riversato sulla società le conseguenze della mancata prova dell’incapienza del fideiussore, laddove, per quanto detto, era l’amministratore a dover dimostrare che il danno non gli era imputabile, avendo procurato la garanzia di un soggetto solvibile.

Sul punto la sentenza va dunque cassata.

Restano assorbiti il quarto e il quinto motivo.

4. – Quello che è indicato come settimo motivo oppone la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. E’ dedotto che, stante la fondatezza degli altri motivi di ricorso, M.P. doveva ritenersi soccombente nei confronti della società D.M. B., onde lo stesso doveva essere condannato al pagamento delle spese dei gradi di merito del giudizio di legittimità.

Non si tratta di un vero e proprio motivo di censura, in quanto la ricorrente per incidente si limita con esso a rilevare che l’accoglimento del proprio ricorso implicherebbe la necessità di rimodulare la pronuncia sulle spese del giudizio di appello.

5. – Il primo motivo del ricorso principale di M.P. denuncia la violazione dell’art. 2392 c.c. in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c.. Ricorda l’istante che la propria condanna nei confronti della società M. riguardava esclusivamente la responsabilità per il supposto danno derivante dal mancato pagamento di alcune imposte in relazione ad operazioni imponibili di trascurabile consistenza rispetto al fatturato della società stessa. Rammenta, altresì, che le contestazioni svolte avverso l’accertamento tributario erano state definite dalla società con atti di adesione che avevano importato un esborso complessivo di Euro 16.259,10. La censura investe un rilievo svolto dalla Corte di appello con riguardo a quanto osservato dal consulente tecnico d’ufficio in merito alle richiamate infrazioni: l’ausiliario aveva sostenuto che una parte dei ricavi non contabilizzati sembrava essere dipesa da disfunzioni o guasti del programma relativo ai movimenti di magazzino; secondo la Corte territoriale tanto integrava “una eventualità (…) prospettata dal CTU in termini probabilistici che non esonera(va) da responsabilità l’amministratore, in assenza di una prova certa della causa della mancata contabilizzazione che avrebbe dovuto essere fornita dal M.P.”. Viene osservato, al riguardo, che la Corte di merito non aveva però indicato nè l’obbligo che si reputava inadempiuto, nè in cosa fosse consistito il comportamento dell’amministratore che si assumeva posto in violazione di un obbligo di legge. E’ spiegato che alla società spettava l’onere di dare non solo la prova dell’esistenza del danno e del suo ammontare, ma anche quello di allegare e, quindi, di provare, che il danno occorso per le violazioni delle prescrizioni tributarie era dipeso dal comportamento illecito dell’amministratore.

Il motivo è nel complesso infondato.

La questione svolta in punto di allegazione non è agevolmente comprensibile. Il ricorrente nemmeno assume di essersi doluto, col proprio atto di appello, della mancata deduzione di cui dibatte: e anzi il motivo di gravame trascritto a pagg. 9 s. del ricorso non fa punto menzione di una carenza in tal senso. E’ evidente, pertanto, che la questione non possa essere proposta per la prima volta in questa sede. Per completezza si osserva, comunque, che i doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati, ma alcuni di essi risultano puntualmente specificati e si identificano in ben determinati comportamenti, come ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e, per l’appunto, i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali (Cass. Sez. U. 6 maggio 2015, n. 9100, in motivazione): la deduzione di una tale inadempienza era quindi comunque sufficiente a delineare, con riguardo al profilo che qui interessa, il thema decidendum.

Quanto al tema della prova, incombe – come detto – sugli amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabilità a loro stessi del fatto dannoso. Orbene, la Corte di appello ha escluso, in base a un giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, che le disfunzioni prospettate dal consulente circa il “programma di rilevazione dei movimenti del magazzino” integrasse una mera ipotesi, e non una prova: onde continuava a gravare sul ricorrente, in base alla regola sopra richiamata, l’onere di fornire il positivo riscontro della causa esoneratrice della propria responsabilità.

6. – Il secondo mezzo del ricorso principale oppone l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura si riferisce alla circostanza per cui le violazioni tributarie contestate alla società erano risalenti a un periodo (anno 1991) in cui il ricorrente principale non era ancora amministratore; ciò sarebbe emerso dagli accertamenti peritali e dal verbale di constatazione della guardia di finanza del 9 agosto 1993 depositato dalla società ed esaminato dal consulente tecnico. Tali documenti, è spiegato, erano stati acquisiti al processo e risultavano decisivi per il giudizio in quanto influenti sull’inversione dell’onere della prova posto a carico del debitore ex artt. 1218 e 2697 c.c..

Il motivo non ha fondamento.

Nella sentenza impugnata è precisato (pagg. 14 s.) che le irregolarità tributarie accertate che diedero luogo al concordato per adesione e al conseguente esborso di Euro 16.259,10 riguardavano “il periodo in cui il M. era amministratore (anni 92/93)”.

Nè può farsi questione dell’omesso esame del verbale di constatazione del 9 agosto 1993, giacchè, per un verso, la Corte di merito, come si è appena visto, non ha mancato di considerare la circostanza per cui M. assunse la qualità di amministratore da parte di M. solo nel 1992 e, per altro verso, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

7. – Il terzo motivo del ricorso principale oppone l’omesso esame degli atti di adesione in sede di consulenza tecnica in data 10 giugno 1999, con cui erano stati determinati le imposte evase, gli interessi da ritardato pagamento e le sanzioni pecuniarie. Sostiene il ricorrente che il danno risarcibile andava commisurato alle maggiori somme che, per sua responsabilità, la società era stata costretta a sborsare rispetto a quanto la medesima avrebbe dovuto pagare in adempimento delle ordinarie obbligazioni tributarie: in tal senso, non poteva essere certamente addebitato all’istante l’importo corrispondente alle imposte evase, trattandosi di debito comunque dovuto dalla società. Assume inoltre l’istante di non dover rispondere del danno consistente negli interessi addebitati per ritardato pagamento: la società, infatti, aveva conservato, per effetto del mancato pagamento, la disponibilità delle somme, ritraendo quindi dalle stesse un utile pari, quantomeno, al saggio legale degli interessi; doveva in particolare trovare applicazione, nella fattispecie, l’istituto della compensatio lucri cum damno, venendo in questione un pregiudizio e un incremento patrimoniale dipendenti dal medesimo fatto. Nel corpo del motivo viene inoltre lamentato che la Corte di appello aveva fatto decorrere gli interessi dal momento della proposizione della domanda giudiziale, laddove, invece, essi spettavano dal momento dell’insorgenza del danno: e cioè da quando erano stati operati gli esborsi conseguenti alla definizione fiscale raggiunta tramite gli atti di adesione.

Il motivo è inammissibile.

Delle questioni svolte nel corpo del motivo la sentenza impugnata non si occupa, nè l’istante chiarisce come abbia fatto valere le stesse nella precorsa fase di merito. Come è noto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

8. – Il quarto motivo, erroneamente rubricato come terzo, denuncia la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e la conseguente violazione dell’art. 91 c.p.c.; oppone, in particolare, l’errato esame del motivo di appello del ricorrente in ordine al rigetto della domanda di garanzia nei confronti di Ma. e di M.V. e la conseguente violazione del regolamento delle spese rispetto ai terzi chiamati. La Corte di merito – viene rilevato – aveva osservato come, in relazione all’unico profilo di responsabilità accertato, concernente la violazione della normativa tributaria, il motivo di appello tacesse quanto ai comportamenti concreti adottati dai chiamati in causa da cui sarebbe dipesa la responsabilità di M.P. per le violazioni di carattere fiscale: in tal modo il giudice distrettuale aveva ritenuto che il motivo di gravame concernente la responsabilità di terzi chiamati finisse con “lo scontare una insufficiente parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, con riferimento all’aspetto fiscale sopra dedotto, (potesse) incrinarne il fondamento logico-giuridico”. La Corte, ad avviso del ricorrente, aveva mancato di considerare che le contestazioni di natura tributaria erano di trascurabile consistenza rispetto alla richiesta risarcitoria svolta in primo grado e che le ragioni della chiamata in causa erano collegate esclusivamente alla contestata responsabilità gestionale della società (giacchè la definizione del debito fiscale aveva avuto luogo in corso di causa, in forza di atti di adesione del 10 giugno 1999, successivi alla chiamata in giudizio dei due amministratori). La medesima Corte d’appello, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa nell’omesso esame del motivo di gravame che era volto a dimostrare gli ostacoli frapposti dai due consiglieri all’attività svolta dall’amministratore delegato e a dar conto del conflitto di interessi riferibile a M.V., fortemente esposto nei confronti della società. Da ultimo, l’istante rileva che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato deve gravare sull’attore ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione a tesi di questo rivelatesi infondate.

Il motivo va in parte disatteso e in parte deve ritenersi assorbito.

Nella sostanza, la Corte di Messina ha ritenuto inammissibile il motivo di appello che investiva il profilo della responsabilità dei terzi chiamati, con riferimento agli illeciti tributari, per l’insufficienza della sua parte argomentativa (in cui erano evocati elementi – l’omessa vigilanza e il conflitto di interessi – che non si raccordavano all’unico inadempimento di cui doveva rispondere l’amministratore delegato: e cioè, appunto, la violazione di prescrizioni fiscali).

Tale statuizione non è efficacemente aggredita dal ricorrente, il quale non può limitarsi ad affermare che la domanda di manleva risultava originariamente diretta a riversare sui terzi le conseguenze di una sua responsabilità anche per le altre violazioni oggetto del giudizio (e cioè per condotte rispetto alle quali potevano aver effettivamente rilievo, in ipotesi, l’omessa vigilanza e il conflitto di interessi di cui è parola nella sentenza). Quel che conta è che, con riguardo all’unico profilo di responsabilità concretamente accertato dalla Corte di appello (e per il quale si poneva, quindi, il problema della rivalsa verso i terzi chiamati) sia mancata una corretta articolazione del motivo di censura: questo avrebbe dovuto infatti recare, oltre alla chiara individuazione della questioni e dei punti contestati, le relative doglianze, in modo da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo giudice (così Cass. Sez. U. 16 novembre 2017, n. 27199).

Proprio in quanto la statuizione concerne la rivalsa per la violazione delle norme tributarie, resta evidentemente impregiudicato il profilo della garanzia incidente su di un diverso inadempimento di M. che fosse accertato in sede di rinvio.

Stante la cassazione della sentenza, resta poi assorbito la censura vertente sulla regolamentazione delle spese tra il ricorrente principale, da un lato, e Ma.Ca. e M.V., dall’altro.

9. – Il quinto motivo del ricorso principale rubricato in ricorso come quarto, denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c.. Rileva il ricorrente che la liquidazione delle spese in favore dei terzi chiamati avrebbe dovuto tener conto che l’invocata corresponsabilità di questi nelle violazioni tributarie andava raccordata a un danno di Euro 16.259,10; l’istante invoca la necessità di contenere la pronuncia relativa ai compensi entro i limiti minimo e massimo della tariffa.

Il sesto motivo dell’impugnazione di M.P., che è il quinto nella successione numerica del suo ricorso, oppone la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla mancata riforma della condanna alle spese e ai compensi di primo grado in favore dei chiamati e, in subordine, la violazione dell’art. 111 Cost.. Viene dedotto che nella liquidazione delle spese doveva tenersi conto dell’esito complessivo della lite in base a un criterio unitario e globale: in tal senso, la Corte di appello avrebbe dovuto rimodulare la condanna alle spese resa in primo grado, la quale si basava sulla soccombenza di esso attore su di una domanda risarcitoria che aveva trovato accoglimento per un importo pari a Euro 413.000,00.

Entrambi i motivi rimangono assorbiti, stante l’effetto espansivo interno della cassazione della pronuncia.

10. – In conclusione, primi due motivi del ricorso principale vanno respinti, il terzo deve essere dichiarato inammissibile, mentre il quarto va in parte rigettato e in parte dichiarato assorbito, così come sono da dichiararsi assorbiti il quinto e il sesto; vanno poi respinti i primi tre motivi del ricorso incidentale, accolto il sesto e dichiarati assorbiti il quarto e il quinto.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio farà applicazione del seguente principio di diritto: nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sè vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza; a fronte della prova della violazione del dovere, compete all’amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta i primi due motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo e respinge il quarto per quanto di ragione, dichiarandolo assorbito per il resto; dichiara altresì assorbiti il quinto il sesto motivo del ricorso principale; accoglie il sesto motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il quarto e il quinto e respinge gli altri motivi di quello stesso ricorso; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA