Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25056 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10739/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

CAD La Spezia s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore,

rappresentata e difesa dall’avv.to Lupi Alessandra, con domicilio

eletto in La Spezia, via Istria 7, presso lo studio dell’avv. Lupi;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 1214 del 26 ottobre 2015, depositata in data 11

novembre 2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2019

dal Consigliere Adet Toni Novik;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento

del primi tre motivi del ricorso e assorbimento del quarto;

Udita l’avvocato Anna Collabolletta per l’Avvocatura Generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1214 del 26 ottobre 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l’appello proposto dal Centro Assistenza Doganale – CAD La Spezia S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta respinto i ricorsi dal medesimo proposto avverso gli avvisi di rettifica degli accertamenti dazi e Iva relativi alle importazioni dalla Cina effettuate per conto della società I. & c. negli anni 2007 – 2011 – di pezzi classificati come ghisa non malleabile, ma che dalle polizze di carico e fatture risultavano essere composti da ghisa a grafite sferoidale (ghisa duttile).

2. A sostegno della decisione di riforma, la Commissione regionale, per quanto interessa in questa sede, riteneva che i prodotti importati rientravano nella ghisa non malleabile per come si ricavava da una perizia effettuata nel 2012 dal Laboratorio Chimico di Roma della Direzione Interregionale delle Dogane per il Lazio e l’Abruzzo su campioni “analoghi a quelli sempre commercializzati dalla società Dott. G.I. & c. S.r.l., oggetto delle rettifiche in esame”; richiamava inoltre il giudicato favorevole ottenuto dalla ditta I., importatrice, su analoghe questioni da parte della C.T.P. di Ancona e della C.T.P. di Firenze; riteneva assorbita ogni altra considerazione inerente il giudizio.

3. L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi. Il CAD è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’agenzia delle dogane deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dei regolamenti CE n. 1212/2005, n. 500/2009 per aver la commissione regionale proceduto alla classificazione dei prodotti in contrasto con la natura degli stessi, essendo costituiti da ghisa sferoidale, qualificata dai regolamenti come duttile.

Con il secondo motivo è dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2729 c.c. – e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’utilizzo come presunzioni gravi, precise e concordanti, della perizia compiuta in laboratorio su merce importata con altra e successiva operazione doganale, fornita da una società diversa da quella che aveva ceduto i prodotti nelle operazioni assoggettate a revisione.

Con il terzo motivo lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione alla utilizzazione ai fini del decidere di sentenze rese nei confronti di una parte diversa dal CAD La Spezia e che, non essendo stato prodotto in giudizio alcuna copia autentica che lo attestasse, non risultavano essere passate in giudicato.

Infine, denuncia error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice di appello effettuato “un mero rinvio a sentenze di giudici diversi per fattispecie differenti, senza illustrare quali sia il ragionamento logico-giuridico fatto proprio per le ragioni della ritenuta identità di fattispecie concreta”.

2. Rileva d’ufficio il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorso dell’Agenzia delle dogane è stato redatto in originale telematico e sottoscritto digitalmente, per essere poi, come tale, notificato a mezzo p.e.c.. Ciò risulta dalla “relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata” e dai certificati di accettazione e di avvenuta consegna allegati alla copia analogica del ricorso della Agenzia. Il ricorso, sottoscritto digitalmente, è stato depositato (nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1) in copia analogica informe, non sottoscritta con firma autografa del difensore, insieme alle copie cartacee del messaggio di p.e.c. e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prive dell’attestazione di conformità L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter.

2.1. Si osserva, che questa Corte, all’esito di un elaborato percorso argomentativo, nell’ottica dell’affermazione dei principi immanenti al “giusto processo”, che non possono essere recessivi rispetto alle forme e alle modalità, contingenti, nei quali il processo stesso viene ad essere configurato in base all’esercizio, ragionevole, della discrezionalità di cui gode il legislatore nel plasmarne gli istituti (tra le molte, Corte Cost., sentenze n. 243 del 2014 e n. 216 del 2013), ha affermato i seguenti principi di diritto: a) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente; b) ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi della medesima disposizione, comma 2), l’asseverazione di conformità all’originale (L. n. 53 del 1994, ex art. 9) della copia analogica depositata sino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all’adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile; c) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all’originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all’udienza pubblica o all’adunanza di camera di consiglio), depositare l’asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all’originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile; d) nell’ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente – posto che il comportamento concludente ex art. 23 c.a.d., comma 2, impegna solo la parte che lo pone in essere – sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l’asseverazione di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile”.

2.2. Nel caso in esame ricorre l’ipotesi di cui al punto b), da coordinarsi con l’arresto portato da Cass. 19078/2018, sopra richiamato. L’Agenzia delle dogane, infatti ha depositato un ricorso cartaceo, notificato in via telematica, ragione per cui ai fini di prova del perfezionamento della notificazione era necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati, nonchè delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, mediante sottoscrizione autografa del difensore: poichè sono presenti, fra gli atti depositati, soltanto le copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di spedizione e consegna prive di asseverazione, e poichè l’intimato non si è difeso nè la situazione è stata sanata sino alla data dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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