Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25056 del 07/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29055-2014 proposto da:
BUSINESS CONSULTANT SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,
presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, rappresentata e
difesa dall’avvocato RAIMONDO MAIRA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI
107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ELIO DEL PRATO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GORI giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5562/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l’Avvocato Rosario Livio Alessi (delega avvocato Raimondo
Maira) difensore della ricorrente che insiste per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – La MC Business Consultant s.r.l. otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di TIM s.p.a. per il pagamento della somma di Euro 34.086,16 per prestazioni d’opera. L’opposizione della società ingiunta era accolta dal Tribunale di Roma, che con sentenza n. 3809/07 revocava il decreto opposto.
1.1. – L’appello presentato dalla Business Consultant s.r.l. era dichiarato inammissibile con sentenza n. 5562/13 della Corte distrettuale di Roma, sul presupposto, oggetto di specifica eccezione della parte appellata, che la società appellante fosse diversa da quella che aveva preso parte al giudizio di primo grado.
2. – Per la cassazione di tale sentenza la Business Consultant s.r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi.
2.1. – Resiste con controricorso Telecom Italia s.p.a.
3. – Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., art. 83 c.p.c., comma 3, artt. 125, 115, 116, 333 e 33, 333 e 343 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene parte ricorrente che nel corso del giudizio dì primo grado la Business Consultant s.r.l. si era già costituita a mezzo di un nuovo difensore con comparsa del 3.4.2006, depositata in cancelleria il 16.5.2006, specificando sia in tale atto di costituzione sia nella procura a margine che detta società altro non era se non la nuova denominazione della MC Business Consultant s.r.l., tant’è che identica era la persona del legale rappresentante ( C.A.), la sede legale ((OMISSIS) e la partita IVA ((OMISSIS)). E aggiunge che da quel momento in poi la società opposta non aveva più sollevato alcun rilievo in merito.
3.1. – Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti di causa, cui questo relatore ha accesso trattandosi dì verificare l’esistenza d’un error in procedendo, si rileva quanto dedotto dalla parte ricorrente. E sebbene nè la comparsa di costituzione del nuovo difensore datata 3.4.2006 e depositata in cancelleria il 16.5.2006 nè la procura ivi apposta a margine rechino la specifica e diretta affermazione che la MC Business Consultant s.r.l. aveva semplicemente variato la propria denominazione sociale in Business Consultant s.r.l., tale conclusione appare senz’altro obbligata in considerazione delle anzi dette corrispondenze, tra le quali soprattutto quella del numero di partita IVA dimostra l’unicità soggettiva a fronte di due diverse denominazioni sociali.
4. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame delle restanti due censure (violazione, tra altre norme, degli artt. 115, 116 e 356 c.p.c. e violazione dell’art. 91 c.p.c.).
5. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.
2. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la memoria di parte controricorrente non apporta elementi di novità, idonei a indurre una decisione di segno diverso.
3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016