Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25056 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 25056 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

Ud. 10/10/2013

sul ricorso 8466-2010 proposto da:

PU

DE CHIARA PAOLA DCHPLA47E60D548M, DE CHIARA ANTONIA
DCHNTN50H60D548M, domiciliata ex lege in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentate e difese dall’avvocato DE CHIARA
ANTONIA anche difensore di sè medesima e giusta
2013

delega in atti per la prima ricorrente;
– ricorrente –

1875
contro

A.CE.R.

CASA

FERRARA AZIENDA

00051510386;

1

EMILIA

ROMAGNA

Data pubblicazione: 07/11/2013

- intimata –

avverso la sentenza n. 360/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 10/03/2009, R.G.N.
1337/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO

Svolgimento del processo

1. L’Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.) di Ferrara
si oppose, con atto notificato il 26.7.06, al precetto di
rilascio di una porzione di giardino, intimato da Antonia e
Paola De Chiara:

ed il tribunale estense accolse

delle intimanti fu poi dichiarato inammissibile dalla corte
di appello di Bologna, con sentenza n. 360 del 12.3.09, sia
in applicazione dell’art. 616 cod. proc. civ. nel testo
vigente pro tempore,

sia per difetto di specificità dei

motivi.
Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorrono,
affidandosi a sei motivi, le De Chiara; non svolge attività
difensiva in questa sede l’intimata Azienda
Motivi della decisione

2. Le ricorrenti sviluppano sei motivi:
– di violazione e falsa applicazione dell’art. 616 cod.
proc. civ., ultima parte, nel testo anteriore alla riforma
di cui alla legge 69/09: sostenendo che l’interpretazione
condivisa dalla corte territoriale deve applicarsi alle
opposizioni all’esecuzione e non al precetto; e conclude
con sette quesiti di diritto;
– di violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.
proc. civ.: lamentando essersi limitata la corte
territoriale alla lettura della parte conclusiva dell’atto
di appello, senza considerare le doglianze espresse nella
parte argomentativa di quest’ultimo; e conclude con un
quesito di diritto;

3

l’opposizione con sentenza 11.3.08; il successivo appello

- di violazione e falsa applicazione dell’art. 351, l °
comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 283 cod.
proc. civ.: ritenendo doverosa la pronuncia sull’istanza di
sospensione anche se già ritenuta l’inammissibilità del
gravame; e conclude con un quesito di diritto;
di violazione dell’art.

112

cod.

proc.

civ.,

dolendosi, per il caso in cui fosse ritenuta scorretta la
pronuncia di inammissibilità, dell’omessa pronuncia su
specifici motivi di appello; e conclude con un duplice
quesito di diritto;
– di violazione dell’art. 474, comma secondo e n. 3
dell’ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo la novella di
cui alla legge “51/2006”) e falsa applicazione in relazione
agli artt. 1476, n. l, 1477, 2930 cod. civ. e 81 cod. proc.
civ.; e conclude con un triplice quesito di diritto;
– di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,
lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità
della notifica della citazione in opposizione a precetto; e
conclude con un quesito di diritto.
3. Va rilevata la manifesta infondatezza del primo
motivo: e tanto, comportando la preclusione dell’esame di
ogni altra questione, comporta l’inammissibilità di tutti
gli altri.
La corte territoriale è stata investita di un appello
avverso una sentenza di primo grado in tema di opposizione
a precetto, pronunciata addì 11.3.08 e cioè nel periodo di
vigenza della norma dell’ultima disposizione dell’art. 616
cod. proc. civ., introdotta senza alcuna disciplina
transitoria – dall’art. 14 legge 24 febbraio 2006, n. 52; e
4

tale sentenza di primo grado,

benché relativa ad

un’opposizione a precetto e quindi ad una esecuzione non
ancora iniziata, restava comunque assoggettata alla
medesima regola della non impugnabilità dettata per
l’opposizione ad esecuzione iniziata (tra le altre,

marzo 2008, n. 14179; Cass., ord. 23 dicembre 2008, n.
30202; Cass., ord. 30 giugno 2010, n. 15629; Cass., ord. 30
aprile 2011, n. 9591; Cass. 16 maggio 2011, n. 10702,
nonché Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161; Cass., ord. 6
aprile 2012, n. 5602).
Al riguardo, la disciplina transitoria dell’art. 58
della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che il nuovo
testo dell’art. 616 cod. proc. civ., dal quale – in forza
dell’art. 49, comma secondo, della medesima legge – era
stata espunta la regola della non impugnabilità, si applica
ai procedimenti ancora pendenti in primo grado al 4.7.09.
Pertanto,

dipendendo il regime di impugnazione di una

sentenza – e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i
termini per esercitarla – dalla legge processuale in vigore
al momento della sua pubblicazione

(tra le molte: Cass.

S.U. 20 dicembre 2006 n. 27172, Cass. S.U. 27 luglio 2007
n. 16618), occorre fare riferimento alla data di
pubblicazione;

ne consegue che, essendo stata la sentenza

di primo grado sull’opposizione ai sensi del primo comma
dell’art. 616 cod. proc. civ. pubblicata tra il 1.3.06 ed
il 4.7.09, essa non era appellabile, ma soltanto
ricorribile per cassazione

(tra le molte: Cass., ord. 30

aprile 2011, n. 9591; Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; ai

5

specificamente per l’opposizione a precetto: Cass., ord. 29

sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma primo: Cass., ord. 17
agosto 2011, n. 17321; Cass., ord. 30 dicembre 2011, n.
30425; Cass., ord. 10 luglio 2012, n. 11518; Cass., ord. 20
luglio 2012, n. 12738; Cass., ord. 7 novembre 2012, n.
19266; Cass. 13 dicembre 2012, n. 22916; Cass. 29 gennaio

maggio 2013, n. 11961; Cass., ord. 10 luglio 2013, n.
17075; Cass., ord. 30 agosto 2013, n. 20035).
Ed è appena il caso di annotare che la conformità alla
Carta costituzionale dell’art. 616 cod. proc. civ., nel
testo applicabile ratione temporis alla fattispecie, è già
stata riscontrata da questa Corte, secondo un orientamento
cui è convinta opinione del Collegio necessario garantire
continuità (per tutte, v. : Cass. 18 gennaio 2008, n. 976;
Cass. 15 febbraio 2011, n. 3688; Cass., ord. 17 agosto
2011, n. 17321; Cass., 20 aprile 2012, n. 6281; Cass. 13
dicembre 2012, n. 22916; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2972).
L’appello era pertanto inammissibile e correttamente è
stato dichiarato tale dalla corte territoriale.
4. Ogni altra questione resta preclusa da tale pronuncia
ed elide in radice l’interesse delle ricorrenti alla
disamina degli altri motivi.
Quest’ultima, quand’anche potesse mai concludersi in
senso favorevole per le ricorrenti, non potrebbe giammai
condurre all’accoglimento del ricorso per il carattere
assorbente della prima questione, risolta in senso a loro
sfavorevole e di per sé sola idonea a comportare la
definizione in rito del loro gravame.

6

2013, n. 2072; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2972; Cass. 16

Infatti, ove una sentenza sia sorretta da una pluralità
di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali
giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la
decisione adottata, la ritenuta infondatezza o
inammissibilità delle censure mosse ad una delle

rationes

interesse, le censure relative alle altre ragioni
esplicitamente fatte oggetto di doglianza, poiché queste
ultime non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta
definitività delle altre, alla cassazione della decisione
stessa (per tutte, v. Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

E senza considerare che non ha senso dolersi della
mancata separata disamina di un’istanza di inibitoria se si
sia deciso nel merito: essendo del tutto evidente come la
pronuncia sulla fondatezza o meno del gravame assorba
necessariamente ogni provvedimento interinale e funzionale
alla disamina del merito di quello.
5. Pertanto, il ricorso va rigettato. Ma non vi è luogo
a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non
avendo qui l’intimata svolto alcuna attività processuale.
P.

Q.

M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 10 ottobre 2013.

decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA