Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25055 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25055 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

PU

SENTENZA

sul ricorso 8405-2010 proposto da:
CAMMAROTA MARIO CMMMRA27M13F839L, DI GIOIA ELENA
DGILNE28A44F839M, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
APRILE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato
PIZZOLLA PROSPERO giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2013
1873

contro

S.G.C. S.R.L. GESTIONE CREDITI SOCIETA’ 0888050151 in
persona del suo procuratore speciale Dr. MASSIMO
GIACOBBIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato EFRATI CARLA
VIRGILIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PALMIERO CARLO MARIA giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 3307/2009 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 13/03/2009, R.G.N. 28109/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito l’Avvocato CARLO PALMIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

EQUITALIA POLIS S.P.A., ESPOSITO CAROLINA;

Svolgimento del processo

1. Mario Cammarota ed Elena Di Gioia proposero, con
ricorso del 19.4.05 al g.e. del tribunale di Napoli,
opposizione di terzo all’esecuzione immobiliare intrapresa
in danno di Salvatore Parola e di Carolina Esposito dalla

di Napoli verso questi ultimi, nella quale era intervenuta
almeno la G.E.I. spa (poi incorporata dalla Equitalia Polis
spa). Dedussero gli opponenti di avere acquistato, con atto
per Notar Sica del 20.5.94 e trascritto il 21.6.94, un
complessivo ed unitario cespite, ivi però erroneamente
individuato con riferimento alla sola scheda catastale
7740/83 e non anche a quelle nn. 7741 e 7742 del 29.3.83; e
che proprio i beni oggetto di queste ultime erano stati
pignorati per un debito degli alienanti verso il Banco di
Napoli.
L’adito tribunale rigettò l’opposizione, con sentenza
3307 del 13.3.09; e per la cassazione di questa ricorrono
oggi il Cammarota e la Di Gioia, mentre con controricorso
resiste soltanto la S.G.C. srl Società Gestione Crediti.
Sia i ricorrenti che la controricorrente depositano memoria
ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

2. I ricorrenti Mario Cammarota ed Elena Di Gioia si
dolgono:
– con un primo motivo (come descritto, al termine della
sua esposizione, a pag. 10 del ricorso), di “violazione e
falsa applicazione delle norme di cui agli art. 51, 10
comma n ° 4 e 2 ° comma, 158, 273, 274, 295, 616, 619, 624 I
3

S.G.C. srl, cessionaria dell’originario credito del Banco

c.p.c.” e di “contraddittoria motivazione su punto decisivo
della controversia”); formulando, a suo corredo, quattro
quesiti;
– con un secondo (come descritto, al termine della sua
esposizione, a pag. 16 del ricorso, di “violazione e falsa

2693, 2695, 2913 e 2914 c.c. e artt. 112, 555 e 619
c.p.c.”, e di “contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia”); formulando, a suo corredo,
altri quattro quesiti di diritto e l’indicazione del punto
controverso nella mancata valutazione delle eccezioni di
nullità del pignoramento e di inefficacia della sua
trascrizione.
Dal

canto

suo,

la

controricorrente,

ricostruito

l’andamento del processo: esclude, in applicazione del
principio tempus regit actum o dell’art. 5 cod. proc. civ.,
l’applicabilità delle sopravvenute norme in tema di
introduzione del giudizio di merito e di incompatibilità,
rispetto a quest’ultimo, del giudice della fase sommaria; e
nega qualunque lesione del diritto di difesa; eccepisce
l’inammissibilità della doglianza di omessa pronuncia,
prospettata ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc.
civ., anziché del n. 4 della stessa norma; nel merito del
secondo motivo, ripropone gli argomenti sull’irrilevanza di
eventuali errori o modifiche delle risultanze dei registri
immobiliari dopo il pignoramento.
3. Va, a questo punto, premesso che, essendo la sentenza
impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla
fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua
4

applicazione delle norme di cui agli artt. 2659, 2665,

abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di
cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la
rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass.
27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;

3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.
Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio
2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla
ratio decidendi,

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del
quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008,
n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28
settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n.
27901);
3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
5

Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:

motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., l ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30

3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme
di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
4. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
4.1. In primo luogo, esso è, quanto alla doglianza di
vizio motivazionale, privo di un separato e conclusivo
autonomo momento di sintesi o di riepilogo, dai rigorosi
requisiti di cui sub 3.2 e 3.3.
Quanto alla doglianza di violazione di legge, poi, esso
è concluso da quesiti plurimi, nessuno dei quali di per sé
in linea con la rigorosa giurisprudenza di cui al
precedente punto 3.1: col primo, si prospetta solo la
necessità di applicazione immediata della legge 24 febbraio
2006, n. 52; col secondo, si chiede di stabilire se il
nuovo testo dell’art. 619 cod. proc. civ. si applichi alle
procedure ed ai correlativi giudizi di opposizione già
pendenti alla data del 1.3.06; col terzo, si domanda di
stabilire se, in una opposizione di terzo introdotta prima
dell’entrata in vigore della legge n. 52 del 2006, esaurita
6

dicembre 2009, ord. n. 27680);

la fase sommaria fosse indispensabile la fissazione di un
termine perentorio per l’introduzione del giudizio di
merito; col quarto, si invoca dirsi se l’assegnazione allo
stesso giudice dell’esecuzione della causa di opposizione
dia luogo ad un’ipotesi di astensione obbligatoria.
Tanto basta a qualificare inammissibile ciascuno dei

quesiti.
Inoltre, il primo quesito sarebbe di per sé apodittico,
mentre il secondo ed il terzo non si fanno carico della
peculiarità del caso concreto e, in particolare,
dell’indicazione dei tempi di proposizione dell’opposizione
e di sviluppo delle relative fasi, onde consentire di
ricostruire se e quando la novella del 2006 abbia potuto in
concreto incidere sul procedimento; infine, il quarto
quesito è privo di riferimenti alla fattispecie concreta ed
alla regula iuris che si assume malamente applicata.
4.2. In secondo luogo, per quanto sia dato desumere
dalla lettura congiunta dei primi tre quesiti (quand’anche
essa potesse per un momento ammettersi, visto che neppure
servirebbe a renderli ammissibili una loro sintesi), essi
pongono questioni a loro volta inammissibili:
– per imperfetta osservanza dei nn. 4 e 6 dell’art. 366
cod. proc. civ., attesa l’incompletezza della trascrizione
degli atti del grado di merito e della loro sede
processuale, nei quali la relativa questione sarebbe stata
sottoposta, onde escluderne l’inammissibilità per novità in
questa sede (per l’ipotesi di questione addotta come non
esaminata dal giudice del merito e per limitarsi ad alcune
tra le numerosissime: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass.
7

(9

10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599;
Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n.
22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio
2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5
giugno 2012, n. 8992; Cass. Sez. Un., 12 marzo 2013, n.

– perché erroneamente sussunti entro il n. 3, anziché il
n. 4, dell’art. 360 cod. proc. civ., con essi in modo
evidente essendo prospettato un error in procedendo;
– per difetto di interesse, non essendo stata
prospettata alcuna negativa conseguenza, per il loro
diritto di difesa, dall’omessa concessione di un termine
per la separata instaurazione

ex novo

del giudizio di

merito; mentre invece è orientamento giurisprudenziale più
che consolidato che la denuncia di vizi di attività del
giudice non tutela l’interesse all’astratta regolarità
dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto
l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal
diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato
error in procedendo;

qualora, pertanto, la parte ricorrente

non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito,
l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a
determinare la cassazione della sentenza impugnata (Cass.
22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4020;
Cass. 14 novembre 2012, n. 19992; Cass. 23 luglio 2012, n.
12804; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass. 21 febbraio
2008, n. 4435).
4.3. Infine, al quarto quesito, ove ci si potesse
concedere per un solo momento di considerare esclusivamente
8

6076; Cass. Sez. Un., 2 settembre 2013, n. 20074);

la

regula iuris

astratta, dovrebbe pur sempre darsi

risposta negativa: è infatti pacifico che,

per le

opposizioni diverse da quelle agli atti esecutivi (ed anzi
pure per queste, prima della novella del 2009), non
sussiste alcuna incompatibilità e tanto meno alcun

che hanno trattato la fase sommaria e quelli che trattano
la fase – se anteriore alla riforma del 2006 – o il
giudizio se posteriore di merito

(per un

approfondimento e per tutte, v. Cass. 27 maggio 2009, n.
12263); mentre non è mai viziata, per questo solo fatto, la
sentenza resa da un giudice del medesimo ufficio
giudiziario, quand’anche non correttamente investito della
cognizione dell’affare

(per tutte: Cass. 11 dicembre 2012,

n. 22644, ove riferimenti)

e, comunque, il giudice

dell’esecuzione ha, con tutta evidenza, seguito nella
specie il rito ordinario di cognizione: anche in tal caso
non ledendo in alcun modo il diritto di difesa della parte.

5. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.
5.1. In primo luogo, esso è sì, quanto alla doglianza di
vizio motivazionale, assistito da un separato e conclusivo
autonomo momento di sintesi o di riepilogo, ma questo è
privo però dei rigorosi requisiti di cui sub 3.2 e 3.3: non
indicando esso (e neppure, come da giurisprudenza
consolidata, potendo esso essere integrato con la lettura
per esteso del motivo, altrimenti perdendo la sua
ineludibile funzione di sintesi) gli addotti motivi delle
prospettate nullità del pignoramento e della nota della sua
trascrizione, tali da rendere contraddittoria la
9

obbligo di astensione in capo ai secondi – tra i giudici

valutazione prioritaria accordata al contenuto della nota
di trascrizione dell’atto di provenienza.
5.2. Quanto alla doglianza di violazione di legge, poi,
esso è concluso da quesiti plurimi, nessuno dei quali di
per sé in linea con la rigorosa giurisprudenza di cui al

peculiarità del caso concreto e, segnatamente, degli
aspetti e delle ragioni per le quali il pignoramento e la
sua trascrizione sarebbero stati nulli o inefficaci.
5.3. Tanto esime dal rilevare (per riferimenti alle
problematiche, v., tra le più recenti, Cass. 8 febbraio
2013, n. 3075) che è stata fatta corretta applicazione del
principio di diritto per il quale

gli errori o le

improprietà di identificazione del bene negli atti di
provenienza non potrebbero giammai essere opponibili, di
per sé soli considerati, ai terzi di buona fede che abbiano
diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali
pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore
risulta da questi al momento del pignoramento;

d’altra

parte, in tale contesto, l’indicazione, nel pignoramento e
nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non
aggiornati al momento del pignoramento stesso
(segnatamente,

della

scheda

catastale,

notoriamente

preparatoria e quindi sovente di molto anteriore nel
tempo – dell’attribuzione dei dati definitivi, rispetto a
questi ultimi) non vizia né l’uno né l’altra, ove non vi
sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei
beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali
precedenti e quelli corretti all’atto dell’imposizione del
10

precedente punto 3.1: nessuno di loro dà conto delle

vincolo, sì che l’erroneità, di per sé considerata, non
comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a
beni ontologicamente differenti.
6. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed i
soccombenti ricorrenti condannati – tra loro in solido per

giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
P.

Q.

M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Mario Cammarota ed Elena Di Gioia, tra loro in solido, al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore
della S.G.C. srl Società Gestione Crediti, in pers. del
leg. rappr.nte p.t., liquidate in

e

6.200,00, di cui e

200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 10 ottobre 2013.

la comunanza della posizione processuale – alle spese del

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