Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25054 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25054

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25341/2016 R.G. proposto da:

BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A., rappresentata da D.G.L. in

virtù di procura speciale per notaio P.M. del (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Cangiano, con domicilio

in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

CONSCOOP – CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOC.

COOP., in persona del legale rappresentante p.t. Pa.Ma.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Pasqualina Ianni, con domicilio in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– resistente –

e

(OMISSIS) A R.L. e FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) A R.L.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di

Napoli Nord n. 1609/16 depositata il 30 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto

il rigetto del ricorso, con la dichiarazione di competenza del

collegio arbitrale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Conscoop – Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. convenne in giudizio la Banca Popolare di Ancona S.p.a. e l'(OMISSIS) a r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 973/ 14, emesso l’11 aprile 2014 dal Tribunale di Napoli Nord, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 155.206,83 in favore della Banca, in qualità di cessionaria del credito vantato dall'(OMISSIS) per lavori di ricostruzione, ripristino e miglioramento d’immobili eseguiti in favore del Consorzio Cocceria UI 2 Nocera Umbra (PG).

A sostegno dell’opposizione, eccepì l’incompetenza del Giudice adito, in virtù della clausola compromissoria prevista dall’art. 34 dello statuto consortile, affermando nel merito l’infondatezza della domanda; subordinatamente, eccepì la compensazione del credito azionato con i crediti risarcitori vantati nei confronti dell'(OMISSIS), proponendo domanda di manleva.

Si costituirono le convenute, e resistettero all’opposizione, chiedendone il rigetto.

Il giudizio, riunito a quello di opposizione proposto dall'(OMISSIS), fu dichiarato interrotto per il fallimento di quest’ultima, e riassunto dall’opponente.

1.1. Con sentenza del 30 settembre 2016 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto l’opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo, declinando la propria competenza e dichiarando competente il collegio arbitrale previsto dallo statuto consortile.

Premesso che l’intervenuta cessione del credito non impedisce al debitore ceduto di avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando la relativa eccezione tra quelle opponibili a quest’ultimo, e non potendosi privare il primo del diritto di far decidere la controversia ad arbitri in forza di un accordo al quale egli è rimasto estraneo, il Tribunale ha rilevato che lo statuto del Consorzio prevedeva effettivamente il deferimento ad un collegio arbitrale di tutte le controversie relative a diritti disponibili derivanti dal rapporto sociale. Precisato inoltre che la pretesa azionata nel procedimento monitorio traeva origine dalla cessione di un credito derivante dall’esecuzione di lavori che il Consorzio aveva affidato alla propria associata (OMISSIS) in virtù del rapporto sociale, ha ritenuto applicabile la clausola arbitrale, concludendo per la dichiarazione d’improponibilità della domanda e l’annullabilità del decreto ingiuntivo.

2. Avverso la predetta sentenza la Banca ha proposto istanza di regolamento di competenza, per un solo motivo. Il Consorzio ha resistito con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., sollevata dalla difesa del Consorzio in relazione alla mancata articolazione delle censure in motivi specifici ed autosufficienti, nonchè all’omessa indicazione delle norme giuridiche violate.

Premesso che, in quanto configurata dall’art. 43 c.p.c., come mezzo d’impugnazione, l’istanza di regolamento di competenza deve contenere, al pari del ricorso per cassazione, l’esposizione delle ragioni per cui s’intende censurare la pronuncia sulla competenza (cfr. Cass., Sez. 3, 29/06/1981, n. 4218; 29/09/1975, n. 3080), corredata dall’indicazione degli elementi minimi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa (cfr. Cass., Sez. 3, 18/12/2008, n. 29567; 6/03/2007, n. 5092; 2/12/1983, n. 7208), nonchè degli atti e dei documenti necessari per la risoluzione della questione di competenza (cfr. Cass., Sez. 3, 4/11/2015, n. 22576), si osserva che la proposizione di un’unica censura articolata in più profili, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce di per sè causa d’inammissibilità dell’impugnazione, ove, come nella specie, la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, in modo da consentirne, se necessario, l’esame separato (cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez. 6, 17/03/2017, n. 7009). In ossequio al principio jura novit curia, applicabile anche nel giudizio di legittimità, l’indicazione delle norme violate non costituisce poi requisito essenziale del ricorso, trattandosi di un elemento richiesto al solo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. 3, 23/10/2014, n. 22502; 7/11/2013, n. 25044; Cass., Sez. 1, 25/03/1976, n. 1072). Quanto infine al requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il tenore delle censure proposte dalla ricorrente consente di ritenere sufficienti, ai fini del relativo esame, i puntuali richiami delle stesse agli atti ed ai documenti relativi alla fase di merito, e di escludere quindi la violazione della predetta disposizione, la cui osservanza dev’essere verificata con riguardo ad ogni singolo profilo di doglianza, e può dunque condurre alla declaratoria d’inammissibilità soltanto quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo e dei relativi presupposti fattuali, nonchè la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (cfr. Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887).

2. Premesso che per risultare opponibile al cessionario del credito la clausola compromissoria dev’essere contenuta nel contratto da cui deriva il credito ceduto, la ricorrente sostiene che la lettera-contratto prodotta in giudizio dall'(OMISSIS) non reca alcuna clausola compromissoria nè alcun riferimento all’art. 34 dello statuto consortile, mentre il regolamento di assegnazione ed esecuzione dei lavori tra il Consorzio e le Cooperative associate non esclude la competenza del Giudice ordinario.

Aggiunge che la clausola compromissoria inserita nello statuto consortile, da interpretarsi in senso restrittivo in quanto avente portata derogatoria rispetto alla giurisdizione statale, si riferisce alle sole controversie derivanti dal rapporto sociale, cioè a quelle che riguardano pretese aventi la loro causa petendi nel contratto sociale, e non può quindi essere estesa alle controversie come quella in esame, rispetto alle quali il rapporto sociale costituisce un mero presupposto storico, avendo le stesse ad oggetto rapporti economici ovvero il pagamento di compensi o crediti tra il consorzio e le imprese associate.

Sostiene inoltre che la dichiarazione di fallimento dell'(OMISSIS) comporta l’inoperatività della clausola compromissoria, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 83-bis, che lega la sorte della clausola a quella del contratto in cui è inserita, e dello statuto del Consorzio, che prevede l’esclusione di diritto in caso di fallimento delle imprese consorziate.

Afferma infine che l’eccezione di arbitrato è incompatibile con le domande formulate dall’opponente, la cui proposizione comporta pertanto la rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria.

3. Il ricorso è infondato.

Ai fini dell’applicabilità della clausola compromissoria prevista dall’art. 34 dello statuto consortile, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto irrilevante il mancato richiamo della stessa da parte della lettera di affidamento dei lavori all'(OMISSIS) e del regolamento che disciplina l’assegnazione e l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese aderenti al Consorzio, configurandosi il predetto affidamento non già come un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, posto in essere tra la singola Cooperativa ed il Consorzio, ma come un mero atto esecutivo del contratto consortile, volto a ripartire tra le imprese consorziate i lavori assunti in appalto nei confronti di un terzo, nell’esercizio della funzione di coordinamento istituzionalmente spettante al Consorzio. Pur traendo origine dall’esecuzione dei predetti lavori, la pretesa azionata in giudizio non ha il suo titolo nel contratto di appalto, al quale la Cooperativa è rimasta formalmente estranea, avuto riguardo alla distinta personalità giuridica di cui è dotato il Consorzio, ed alla sua conseguente legittimazione ad instaurare autonomi rapporti con i terzi; la causa petendi della predetta pretesa è rappresentata invece dal rapporto associativo derivante dal contratto consortile, in esecuzione del quale l'(OMISSIS) ha provveduto a realizzare le opere ad essa assegnate dal Consorzio, maturando il credito successivamente ceduto alla Banca attrice.

3.1. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la controversia in esame fosse riconducibile all’ambito applicativo della clausola compromissoria: quest’ultima, come rilevato dal Tribunale, non si limita infatti a devolvere agli arbitri la cognizione delle controversie “relative alla validità, interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci”, ma ne estende la competenza a “tutte le controversie relative a diritti disponibili derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale”, con esclusione soltanto di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Non diversamente dalle predette controversie, peraltro, quella avente ad oggetto il pagamento dell’importo dovuto per i lavori eseguiti ha il suo titolo direttamente nel rapporto associativo, il quale non costituisce un mero presupposto di fatto dell’assegnazione, ma il fondamento della stessa; esso, infatti, fa sorgere immediatamente diritti ed obblighi a carico delle imprese consorziate, tra i quali va incluso anche l’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori assunti dal consorzio nei rapporti con i terzi, in conformità della ripartizione di volta in volta stabilita con atto per esse vincolante. All’adempimento di tale obbligo consegue poi il diritto dell’impresa consorziata al pagamento dello importo dovuto, il quale, tuttavia, non rappresenta il corrispettivo di un contratto di appalto (o subappalto) stipulato tra il consorzio e la impresa, ma trova anch’esso fondamento nel contratto consortile, dovendo essere corrisposto nella misura e secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento del consorzio, nonchè eventualmente dall’atto di assegnazione.

3.2. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile la clausola compromissoria, estendendone l’ambito di operatività anche al rapporto con la Banca cessionaria del credito, in conformità del principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, mentre il cessionario di un credito nascente da un contratto nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio, e non può pertanto invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto, quest’ultimo può invece avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando la stessa tra le eccezioni opponibili all’originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo al quale egli è rimasto estraneo (cfr. Cass., Sez. 6, 28/12/2011, n. 29261; Cass., Sez. 2, 21/11/2006, n. 24681; Cass., Sez. 1, 19/09/2003, n. 13893).

3.3. Non può condividersi, al riguardo, la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui l’intervenuta dichiarazione di fallimento della Cooperativa, determinandone l’esclusione dal Consorzio, con il conseguente scioglimento del rapporto sociale, comporterebbe l’inefficacia della clausola compromissoria, ai sensi della L. Fall., art. 83-bis: tale disposizione, nell’escludere la prosecuzione dei procedimenti arbitrali pendenti in caso di fallimento di una delle parti del contratto comprendente la clausola compromissoria, circoscrive tale effetto alle ipotesi in cui lo scioglimento del contratto abbia luogo a norma delle disposizioni di cui alla Sezione 4^ del Capo 3^ del Titolo 2^ della L. Fall. e non può dunque trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui lo scioglimento del rapporto sociale si verifica per effetto della norma statutaria che prevede l’esclusione dal Consorzio in caso di fallimento del socio. Essa, inoltre, fa riferimento esclusivamente ai procedimenti arbitrali pendenti, senza incidere sulla problematica generale concernente l’ammissibilità del ricorso all’arbitrato in caso di fallimento di una delle parti, la quale dev’essere risolta sulla base dei principi che presiedono alla materia in questione, i quali consentono di escludere lo scioglimento della convenzione arbitrale, avuto riguardo all’autonomia della stessa rispetto al contratto cui accede ed alla configurabilità del mandato conferito agli arbitri come atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell’interesse di terzi, con la conseguente inapplicabilità della L. Fall., art. 78 (cfr. Cass., Sez. Un., 26/05/2015, n. 10800; Cass., Sez. 1, 17/02/2010, n. 3803; Cass., Sez. 3, 8/09/2006, 19298). Nella specie, ai fini dell’operatività della clausola compromissoria, occorre d’altronde tener presenti da un lato la disponibilità del diritto fatto valere con la domanda giudiziale, che rende ammissibile il deferimento della controversia agli arbitri, dall’altro l’estraneità della società fallita al rapporto controverso, in conseguenza dell’intervenuta cessione del credito in favore della Banca, dall’altro ancora la portata meramente formale della riassunzione del giudizio nei confronti della società fallita, per effetto dell’improcedibilità, ai sensi della L. Fall., art. 52, della domanda avanzata dal Consorzio nei confronti della stessa.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con-troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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