Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25054 del 16/09/2021
Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25054
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25988/2015 proposto da:
Navimar S.r.l., Finship S.r.l., Luxdynamic S.a., New Dragon S.a.,
Olivella S.a., R. – B. – D.C. Armatori – RBD
S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo
studio dell’avvocato Sandulli Michele, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Nardone Antonio, giuste n. 3 procure
speciali in calce al ricorso e n. 3 procure speciali per Notaio
W.d.S.J. (Lussemburgo) del 9.10.2015, con Apostille
del 13.10.2015;
– ricorrenti –
contro
B.M., S.R., elettivamente domiciliati in
Roma, Circonvalazione Clodia n. 167, presso lo studio dell’avvocato
Sansone Antonella, rappresentati e difesi dall’avvocato Cardaropoli
Sergio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e sul ricorso successivo proposto da:
B.G., B.O., D.C.U.,
R.G.M., R.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 88, presso lo studio dell’avvocato Callea Andrea,
rappresentati e difesi dagli avvocati Borriello Gennaro, Magliulo
Alfonso, Castaldo Bruno, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
B.M., S.R., elettivamente domiciliati in
Roma, Circonvalazione Clodia n. 167, presso lo studio dell’avvocato
Sansone Antonella, rappresentati e difesi dall’avvocato Cardaropoli
Sergio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1499/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/04/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – Con citazione notificata il 13 febbraio 2013 a B.M. e a S.R., B.G., R.R., D.C.U., R.G.M. e B.O. impugnavano innanzi alla Corte di appello di Napoli il lodo arbitrale sottoscritto in data 26 luglio 2012: chiedevano dichiararsi la nullità dello stesso e, per l’effetto, di pronunciarsi la risoluzione di alcuni accordi per eccessiva onerosità o per inadempimento, con condanna delle controparti alla conseguente restituzione delle somme versate in esecuzione di tali accordi e al risarcimento dei danni; in via concorrente, alternativa o subordinata, chiedevano ricondurre il regolamento pattizio ad equità e di condannare la parte convenuta alla restituzione dell’esubero, oltre che al risarcimento del danno; in via ulteriormente gradata domandavano di ricondurre il contratto ad equità, tenendo conto dell’intervenuta svalutazione.
1.1. – Il lodo era stato reso in esito a un procedimento arbitrale introdotto in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto del 15 marzo 2008 denominato “atto preliminare di cessione quote e contestuale conferimento di mandato” col quale era stata programmata la cessione, in favore degli impugnanti, sopra indicati, oltre che di persone fisiche o giuridiche da nominarsi, delle quote sociali detenute da B.M. e S.R. nelle società R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.l., Navimar s.r.l. e Luxdynamic SA. Il prezzo era stato convenuto, sulla base di una concorde valutazione forfettaria, in un importo complessivo di Euro 113.829.300,00, cui andava aggiunta la somma di dollari statunitensi 118.350.000,00. La convenzione prevedeva la possibilità che, ai fini dell’esecuzione delle cessioni, fosse necessaria una rivalutazione delle partecipazioni societarie e, nel ribadire la natura forfettaria e convenzionale della determinazione del prezzo del trasferimento, essa specificava che tale prezzo era suscettibile di revisione in alcune ipotesi, specificamente previste. Successivamente le cessioni programmate erano state attuate a un prezzo determinato sulla scorta di perizia giurata di stima e, in forza di contratti stipulati il 27 giugno 2008, si era determinato l’acquisto delle richiamate partecipazioni in capo a R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.l., Navimar s.r.l., Olivella SA e Luxdynamic SA.
Le società acquirenti, dopo aver versato una parte del prezzo pattuito, avevano invocato, quale fattore sopravvenuto imprevedibile, la crisi economica manifestatasi nell’ultimo trimestre dell’anno 2008 nel settore dello shipping e il conseguente crollo dei noli: su questa base si erano rifiutate di versare il saldo del prezzo riferito alle cessioni delle quote delle società Navimar e Luxdynamic. B.G., R.R., D.C.U., R.G.M. e B.O., dopo aver invano sollecitato i venditori a procedere alla rinegoziazione secondo buona fede degli accordi e a procedere alla risoluzione degli stessi, secondo quanto previsto dall’art. 17 del contratto preliminare, avevano allora attivato la procedura arbitrale; erano intervenute Navimar, Finship, RBD Armatori, Olivella, Luxdynamic e New Dragon. Il giudizio arbitrale si era concluso con il rigetto della domanda di declaratoria di invalidità e di inefficacia, nonché di risoluzione, del contratto preliminare del 15 marzo 2008 e delle pattuizioni contenute negli addenda relativi a detto accordo, nonché degli atti di cessione delle partecipazioni sociali. Peraltro, il lodo, preso atto dell’offerta, formulata da B.M. e S.R., della somma complessiva di Euro 115.590.965,00, aveva accertato e dichiarato, ai sensi degli effetti dell’art. 1467 c.c., comma 3, la congruità in via equitativa di tale somma e la sua idoneità a ristabilire l’equilibrio delle reciproche prestazioni. In conseguenza, il lodo stesso aveva dichiarato esistente l’obbligo di tutte le parti di procedere al ripristino dell’equilibrio tra le prestazioni reciproche, relative al pagamento del prezzo, “versando la differenza tra quanto pagato e/o dovuto e la somma di Euro 115.590.965,00”. La pronuncia arbitrale aveva rigettato, infine, la domanda di risoluzione per inadempimento e dichiarato superata e assorbita ogni ulteriore domanda e questione.
1.2. – A seguito dell’impugnazione del lodo, si costituivano in giudizio le società R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.l., Navimar s.r.l. Luxdynamic SA, Olivella SA e New Dragon SA, le quali nel far proprie le allegazioni difensive e le domande formulate da B.G., R.R., D.C.U., R.G.M. e B.O., proponevano impugnazione incidentale domandando, a loro volta, la nullità del lodo perché reso in via rituale, nonostante le parti avessero contemplato l’arbitrato irrituale, e per aver l’arbitro unico giudicato secondo equità e non secondo diritto; in subordine domandavano accertarsi la nullità del lodo stesso con conseguente declaratoria di inefficacia delle pattuizioni concluse, per non aver trovato i contratti definitivi del 27 giugno 2008 completa attuazione entro il termine essenziale del 31 dicembre 2008; in ulteriore subordine, chiedevano la risoluzione di tutti i contratti per inadempimento di B.M. e di S.R., ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta, o, in via ulteriormente gradata, la riconduzione dei contratti in questione ad equità; proponevano, inoltre, le conseguenti domande aventi ad oggetto le restituzioni e il risarcimento del danno.
1.3. – La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 marzo 2015, rigettava l’impugnazione principale è dichiarava inammissibile quella incidentale tardiva, condannando le parti soccombente al pagamento delle spese processuali.
2. – Ricorrono per cassazione, con cinque motivi, R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.l., Navimar s.r.l. Luxdynamic SA, Olivella SA e New Dragon SA.
Altro ricorso per cassazione, basato su sette motivi, è proposto da B.G., R.R., D.C.U., R.G.M. e B.O..
Ad entrambe le impugnazioni resistono, con controricorso, B.M. e a S.R..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I motivi del ricorso proposto dalle società sono i seguenti.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 331,334 e 343 c.p.c.. Si lamenta che la Corte di merito abbia errato nell’affermare che la parte chiamata a integrare il contraddittorio non possa proporre impugnazione incidentale tardiva di tipo adesivo.
Secondo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 331 c.p.c., nonché degli artt. 1401,1411 e 1406 c.c., oltre che omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Viene dedotto che il contratto preliminare non avrebbe riguardato le sole persone fisiche, ma anche le società R.B.D. Armatori, Finship, Navimar e Luxdynamic. E’ aggiunto che la Corte di appello non avrebbe considerato la stipula, in data 27 giugno 2008, dell’addendum al contratto preliminare di cessione di quote e che vi sarebbe stata convergenza e fusione delle varie manifestazioni di volontà negoziale in un intento comune: evenienza – questa – desumibile, tra l’altro, dall’inserzione di un termine essenziale, considerato “elemento comune subordinante simultaneamente l’efficacia dei contratti”.
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c., in relazione all’art. 332 c.p.c.. Viene osservato che, ove pure si fosse ritenuto che nella fattispecie non ricorresse un’ipotesi di inscindibilità o dipendenza di cause, “l’impugnazione incidentale tardiva delle persone giuridiche sarebbe stata ammissibile alla luce dell’interesse alla impugnazione sorto per effetto dell’impugnazione principale proposta dalle persone fisiche”.
Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 331,332,334 e 102 c.p.c.. Viene dedotto che la dimostrata violazione delle norme sopra indicate comporterebbe, altresì, nullità del procedimento di impugnazione e della relativa sentenza. Il mezzo si basa sul semplice rinvio alle precedenti censure.
Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Si deduce che l’omesso esame della circostanza che i contratti preliminari fossero stati sottoscritti anche da alcune delle società e la mancata considerazione del fatto che i contratti oggetto di causa non potessero definirsi semplicisticamente l’uno contratto preliminare e l’altro contratto definitivo renderebbe la sentenza impugnata nulla per motivazione incomprensibile.
2. – Il ricorso proposto da B.G., R.R., D.C.U., R.G.M. e B.O. sottopone al Collegio i seguenti motivi.
Primo motivo: nullità assoluta della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, per mancata, o comunque solo apparente, motivazione. Si lamenta che la Corte appello, per argomentare la propria decisione con riguardo al rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, abbia richiamato pedissequamente la motivazione dell’arbitro nella parte in cui quest’ultimo aveva ritenuto che l’obbligo di rinegoziazione degli accordi raggiunti avrebbe potuto ritenersi sussistente soltanto ove gli accadimenti straordinari e imprevedibili si fossero verificati prima della cessione definitiva.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 1321,1362 c.c. e segg.. Il mezzo di censura richiama l’art. 17 del contratto preliminare secondo cui, nel caso di accadimenti straordinari o imprevedibili, non imputabili alle parti, che rendessero impossibile o eccessivamente onerosa l’attuazione dell’accordo, le parti si impegnavano a rinegoziare il medesimo in buona fede, o risolverlo con ripristino dello status quo ante. Si assume essere non sostenibile la tesi, contenuta nella sentenza, per cui la richiamata previsione riguardava solo il contratto preliminare e non sopravviveva, quindi, alla stipula dei contratti definitivi.
Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui la Corte di appello si è limitata a richiamare la decisione dell’arbitro quanto al fatto che il rifiuto di rinegoziazione dei convenuti, odierni resistenti, potesse ritenersi giustificato dalla circostanza che, alla data in cui venne formulata la richiesta di rinegoziazione, gli effetti degli eventi straordinari che avevano inciso in maniera significativa sul mercato, e che l’avrebbero giustificata, non si erano verificati e non avevano potuto quindi incidere sul valore delle partecipazioni oggetto della cessione. Rilevano inoltre i ricorrenti essere incomprensibile come – a fronte della comprovata crisi del settore e della conseguente perdita di valore delle partecipazioni sociali e dell’obbligo di rinegoziazione discendente dal contratto, oltre che dal dovere giuridico di agire secondo buona fede – il giudice distrettuale abbia potuto non considerare contraddittoria la motivazione dell’arbitro laddove aveva ritenuto giustificato il diniego alla rinegoziazione.
Quarto motivo: nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata, o comunque solo apparente motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Viene lamentato che la Corte di merito avrebbe mancato di considerare che l’offerta formulata dai convenuti era espressamente subordinata al rigetto delle eccezioni preliminari di merito sollevate dai convenuti stessi. In tal senso, la decisione arbitrale di accettare l’offerta e di ricondurre a una presunta congruità il contratto avrebbe presupposto l’accertamento di tutte le condizioni, in fatto in diritto, delle domandate pronunce di risoluzione, per inadempimento e per eccessiva onerosità sopravvenuta: ossia il verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili che avevano modificato il sinallagma e il conseguente obbligo di rinegoziare il contratto. E’ osservato, in proposito, che tale accertamento non era stato oggetto di impugnazione incidentale da parte degli odierni controricorrenti ed era, pertanto, passato in giudicato.
Quinto motivo: nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata, o comunque solo apparente motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. I ricorrenti ricordano che l’arbitro aveva ritenuto congrua l’offerta di modificazione delle condizioni contrattuali, in quanto la medesima era stata formulata sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede arbitrale. Con riferimento a tale consulenza tecnica gli istanti lamentano che la Corte di appello si sia limitata ad affermare genericamente, e con mere petizioni di principio, che il CTU aveva reso i chiarimenti richiesti dai consulenti di parte: in realtà, il giudice distrettuale avrebbe omesso di considerare che il consulente si era limitato a ribadire surrettiziamente la correttezza delle proprie conclusioni senza replicare e senza giustificare la sua mancata adesione alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Sesto motivo: violazione e falsa applicazione dei principi sanciti in tema di litisconsorzio processuale necessario e violazione, nonché falsa applicazione, degli artt. 331 e 334 c.p.c.. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del lodo da parte delle società, trascurando di considerare che nella fattispecie veniva in questione una causa inscindibile.
Settimo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.. La doglianza veicolata dal mezzo di censura ha ad oggetto la statuizione in punto di spese processuali. Deducono i ricorrenti che le gravi ed eccezionali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese ricomprendano “anche quelle situazioni in cui la decisione della controversia abbia richiesto la soluzione di questioni complesse e/o affrontate in presenza di un numero considerevole di parti”.
3. – Va attribuita priorità di trattazione al primo dei ricorsi propositi, il quale investe questa Corte della questione circa la rispondenza al diritto della statuizione di inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dalle società R.B.D. Armatori s.p.a., Finship s.r.l., Navimar s.r.l. Luxdynamic SA, Olivella SA e New Dragon SA.
La Corte di appello ha reputato inammissibile l’impugnazione del lodo da parte delle società, rilevando come il contratto preliminare fosse stato stipulato dai promittenti acquirenti (che avevano impugnato in via principale), mentre quelli definitivi erano stati conclusi dalle società (che avevano svolto l’impugnazione incidentale tardiva): ha evidenziato che nella vicenda non era dato di individuare un litisconsorzio necessario tra i due gruppi di contraenti, quale che fosse la qualificazione giuridica della clausola con cui il promissario acquirente si era impegnato ad acquistare per sé o per persona da nominare. In particolare, ha escluso che tra le due cause potesse stabilirsi una relazione di dipendenza analoga a quella sussistente tra i rapporti intercorsi. Il giudice distrettuale ha quindi negato l’ammissibilità, nella presente fattispecie, della impugnazione incidentale tardiva; essa, secondo la Corte di merito, può ritenersi consentita solo eccezionalmente, tutte le volte in cui l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata alla quale l’impugnante abbia prestato acquiescenza, ma sempre che l’interesse ad impugnare sorga per effetto dell’impugnazione principale proposta da controparte, e non quando detto interesse sorga direttamente della pronuncia impugnata.
Deve premettersi che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale sono applicabili i principi stabiliti dal codice di procedura civile per il processo di impugnazione (Cass. 9 maggio 2006, n. 10663).
Ora, l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 28 ottobre 2015, n. 21990; Cass. 18 maggio 2016, n. 10243; Cass. 7 marzo 2018, n. 5438; sul punto, cfr., da ultimo, Cass. Sez. U. 29 ottobre 2020, n. 23903).
Va poi considerato che sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza; conseguentemente, nelle cause inscindibili tale impugnazione è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, e ciò ove pure sia fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte; peraltro, dal litisconsorzio necessario deriva che l’impugnazione proposta da una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti, poste nella stessa posizione processuale, cessando perciò di aver rilievo il fatto che queste non abbiano proposto la medesima impugnazione (Cass. 17 marzo 2009, n. 6444; Cass. 10 dicembre 2010, n. 25005; Cass. 22 aprile 2011, n. 9308).
Alla luce di tali principi, i primi due motivi del ricorso sono fondati: ciò nei termini che si vengono ad esporre.
Come evidenziato dai ricorrenti, il contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali contemplava obbligazioni assunte da R.B.D. Armatori (all’art. 5) e da tutte le società sottoscrittrici del documento contrattuale (oltre a quella teste’ menzionata, Finship, Navimar e HLP Hotel La Palma s.p.a.) (cfr. art. 6). Non si rivela corretta, pertanto, la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui, appunto, il detto contratto venne concluso dai soli B.G., R.R., D.C.U., R.G.M. e B.O.).
Oggetto del giudizio approdato avanti alla Corte di appello di Napoli – lo si è detto – era l’invalidità, l’inefficacia e la risoluzione del contratto preliminare di cessione delle partecipazioni sociali, onde pacificamente le parti del medesimo erano litisconsorti necessari.
Ne discende che le società che erano state parti del detto contratto, quali litisconsorti di coloro che avevano proposto il gravame principale, ben potevano spiegare impugnazione incidentale tardiva, anche adesiva, contro il lodo arbitrale.
Tale rilievo è dirimente. Le altre questioni agitate col ricorso in esame restano assorbite, sicché non deve rendersi pronuncia sulle ulteriori censure in esso contenute.
4. – Resta parimenti assorbito il secondo ricorso, visto che il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi sui motivi di gravame fatti valere con l’impugnazione incidentale tardiva, i quali investono statuizioni ricadenti su di un contratto (quello preliminare) di cui sono parti sia le società sopra richiamate, sia i proponenti il secondo ricorso: statuizioni che, per riferirsi a litisconsorti, non possono scindersi con riguardo alle diverse parti del rapporto, che resta unitario.
5. – In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi del primo ricorso, mentre i restanti motivi, come pure il ricorso incidentale, restano assorbiti.
La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte;
accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; dichiara altresì assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in differente composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021