Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25053 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16195-2016 proposto da:

C.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO GLIOZZI;

– ricorrente –

contro

G. RUOTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ABRUZZI 25, presso

lo studio dell’avvocato UGO SCURO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCA MARIA ROLFO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/04/2016 r.g.n. 190/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato FILIPPO GLIOZZI;

udito l’avvocato FRANCESCA ROLFO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 11.4.2016, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto da C.D. avverso la decisione del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta dal predetto intesa all’accertamento della non genuinità dell’appalto conferito dalla G. Ruote s.r.l. alla società cooperativa Business & Work ed alla costituzione di un diretto rapporto di lavoro subordinato con la prima società, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, con decorrenza dal 7.1.2009, oltre che alla condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 32.571,57 conseguenti all’applicazione del c.c.n.l. industria metalmeccanica, livello 4, in luogo del c.c.n.l. settore trasporto merci e logistica, livello 4.

2. La Corte evidenziava la novità e la conseguente inammissibilità dell’allegazione secondo la quale il contratto di appalto sarebbe stato nullo per violazione del T.U. 81 del 2008, art. 26 e delle clausole contrattuali 4.2. e 4.3, con riguardo a dedotte interferenze di lavorazioni svolte anche da non meglio precisata società MAC, che peraltro, secondo quanto dichiarato da un teste, effettuava assemblaggio e saldature in una zona ben definita del capannone, ed osservava che l’eventuale nullità del contratto per i motivi tardivamente allegati dal C. da un lato non avrebbe inficiato il rapporto di lavoro tra B&W ed il predetto e, dall’altro, non avrebbe implicato la costituzione di un rapporto di lavoro tra lo stesso e la G. Ruote D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 3bis.

2.1. Tale conseguenza poteva, secondo la Corte, riconnettersi non alla nullità del contratto di appalto per i motivi introdotti in seguito, bensì esclusivamente in relazione al fatto che il contratto di appalto fosse stato stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, ossia al verificarsi di un’ipotesi di interposizione fittizia di manodopera.

2.2. Osservava che nella specie era pacifico che tra la G. Ruote e la B&W era stato stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura (da parte della seconda) di un servizio di handling, movimentazione, ricevimento e spedizione merci presso il magazzino di (OMISSIS), sulla base di accordo quadro del 12.1.2009, e che, alla luce delle acquisizioni processuali, rappresentate dall’istruttoria orale espletata e dalle risultanze documentali, doveva pervenirsi alla conclusione che il C. era stato alle dipendenze della B&W e non dell’appaltante G. Ruote, non potendo sostenersi che lo stesso si fosse trovato in posizione sostanzialmente sovrapponibile a quella dei lavoratori da quest’ultima direttamente assunti.

3. Di tale decisione domanda la cassazione il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la G. Ruote srl. Vi è costituzione di nuovo difensore del C., essendo l’originario deceduto nelle more.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la G. nella nuova denominazione di G. Fad Wheels srl, assunta in sede di fusione per incorporazione. Quest’ultima ha depositato nota spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 81 del 2008, art. 26 in relazione agli artt. 1418 e 1421 c.c., con riferimento alla validità del contratto d’appalto tra la Cooperativa B&W e la Srl G. Ruote, sostenendo che la lavorazione promiscua di lavoratori di due distinte società nello stesso capannone rendeva applicabile il T.U. n. 81 del 2009, art. 26, comma 5 con nullità dell’appalto rilevabile anche d’ufficio, come confermato da Cass. 14828/2012 e statuito dalla Corte di Giustizia (C 243-08), ed assumendo che non poteva neanche determinarsi, per effetto delle preclusioni e decadenze, quali quelle rilevate dal giudice del gravame, una sanatoria della invalidità di un atto nullo non prevista dall’ordinamento.

2. Con il secondo motivo, il C. lamenta violazione e falsa applicazione del disposto dei commi I e III bis del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 anche in relazione agli oneri di cui all’art. 2697 c.c., sul rilievo che nella fattispecie esaminata la società cooperativa non esercitava nessun potere direttivo e organizzativo, in quanto di fatto questo era esercitato da dipendenti della G. Ruote, essendo nel magazzino di (OMISSIS) mezzi e strumenti prevalentemente di proprietà di quest’ultima e risultando in capo all’appaltatore solo la gestione amministrativa del rapporto.

2.1. Assume che l’incarico svolto era quello di addetto alla movimentazione delle merce (ruote per autoveicoli) presso il deposito di (OMISSIS), sulla base di direttive e controlli provenienti dai responsabili della G. Ruote srl, senza alcun intervento organizzativo e/o direttivo della società cooperativa di cui risultava fittizio dipendente.

2.2. Aggiunge che l’onere di provare l’esistenza dell’opera e del servizio in presenza dei quali, in via eccezionale, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 consente di configurare un effettivo contratto di appalto, a prescindere dalla organizzazione di mezzi da parte dell’appaltatore, purchè vi sia un’effettiva e sostanziale organizzazione del personale da parte dell’appaltatore, competa alla parte convenuta, che non aveva offerto o dedotto alcunchè. Ciò con riguardo alla circostanza che all’interno del magazzino di (OMISSIS) vi era un coordinatore dei due lavoratori, destinatario delle richieste giornaliere dell’ufficio commerciale della G., con il compito di dirigere ed organizzare il lavoro dei due facchini, dal che doveva desumersi, secondo il ricorrente, che non vi fosse stato altro che una “fornitura di pura manodopera”.

3. Con riguardo al primo motivo, pur aderendosi ad una impostazione in virtù della quale, come affermato dalla stessa controricorrente, il giudice d’appello, investito di una domanda di nullità, non può limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità, ma debba, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione (in linea con quanto sancito da Cass. s. u. n. 26243/2014), il Collegio ritiene che il giudice del gravame abbia proceduto a tale esame.

3.1. Ed invero, la Corte distrettuale ha analizzato le prove assunte in primo grado rilevando che le interferenze delle lavorazioni eccepite non erano state confermate in sede istruttoria e che, anzi, lo stesso C. aveva escluso che nel magazzino oggetto di causa operassero dipendenti MAC insieme a dipendenti della G. Ruote e questa ratio decidendi, come anche l’altra secondo cui la nullità del contratto di appalto per i motivi tardivamente allegati dal C. non inficerebbe il rapporto tra lo stesso e la B&W e non implicherebbe la costituzione di un rapporto del primo con la G. Ruote D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 3bis non è stata idoneamente censurata.

3.2. Peraltro, la prospettazione del motivo quanto al profilo in fatto della lavorazione promiscua di lavorazioni si risolve nella deduzione di un’inammissibile mera ricostruzione contrappositiva rispetto a quella fornita dalla Corte distrettuale.

3.3. Neanche conduce alle conseguenze volute il richiamo al contenuto del T.U. n. 81 del 2008, art. 26, comma 5, a tenore del quale: Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli artt. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, artt. 1655,1656 e 1677 c.c., devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3.4. La disposizione normativa richiamata attiene, invero, alla violazione delle prescrizioni sui costi relativi alla sicurezza nei contratti di somministrazione, ma la censura formulata dal lavoratore, ritenuta dal giudice del gravame connotata da novità, non si collega a precise deduzioni in fatto che diano fondamento alla stessa, anche in termini di rilevabilità d’ufficio di eventuali ulteriori motivi di nullità.

4. Con riguardo alle ulteriori censure, formulate con il secondo motivo, la Corte distrettuale ha evidenziato come non era la G. Ruote ad organizzare l’attività dei dipendenti della B&W presso il magazzino, limitandosi la committente a dare disposizioni inerenti unicamente al risultato, nonchè a manifestare al coordinatore B&W esigenze particolari che poi il C. riferiva alla Cooperativa, la quale provvedeva di conseguenza decidendo se e quanto personale inviare per far fronte alla prestazione oggetto di appalto; ha, poi, osservato che non era emerso che premessi e ferie dei dipendenti B&W fossero gestiti dalla committente, che l’assunzione del rischio era a carico dell’impresa appaltatrice, come rilevabile dalla diversa unità di misura adottata per il corrispettivo dell’appalto (un tot a lavorazione) rispetto a quella per la retribuzioni dei dipendenti (un tot all’ora), con alea gravante sull’appaltatore rispetto alla copertura di costi di lavoro e di capitali con il ricavato dell’appalto in relazione a periodi dell’anno in cui il mercato delle ruote subiva una naturale flessione.

4.1. Ha, quindi, in maniera chiara e indicativa rispetto alla soluzione adottata, evidenziato come l’intervento dei dipendenti della G. Ruote nel magazzino fosse mirato non a controllare i lavoratori, bensì la regolarità ed appropriatezza del servizio reso dall’appaltatrice e che tale controllo apparisse del tutto legittimo e non tale da denotare la non genuinità dell’appalto, non comportando inoltre eventuali anomalie o disservizi riscontrati interventi disciplinari da parte di G. Ruote sui dipendenti della B&W, ma contatti tra appaltante ed appaltatrice per risolvere le situazioni di criticità. Anche la presenza di dispositivi ed apparecchiature di proprietà della committente nel magazzino erano valutati nel loro valore marginale ed accessorio rispetto all’apporto dell’appaltatore in termini e di organizzazione e di direzione della forza lavoro e di fornitura delle attrezzature (due carrelli elevatori).

4.2. La Corte distrettuale ha individuato come sussistenti i caratteri distintivi di un appalto genuino, in coerenza con i principi giurisprudenziali che hanno valorizzato anche la sussistenza del solo potere direttivo ed organizzativo dell’appaltatore e la sussistenza del rischio d’impresa, ritenuti sicuramente presenti nella fattispecie esaminata.

4.3. La sentenza è pertanto conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa” (cfr., tra le altre, Cass. 27.11.2018 n. 30964).

4.4. Ed è conforme alla fattispecie legale anche l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera, la cui liceità è ritenuta sussistente “purchè il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 costituisca un servizio in sè, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore” (cfr. in tali termini Cass. 10.6.2019 n. 15557).

5. Alla stregua di tali osservazioni il ricorso deve essere complessivamente respinto.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

7. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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