Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25053 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24976-2013 proposto da:

LIGESTRA DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.

(OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avv. FILIPPO LATTANZI, unitamente al quale è

elett.te dom.to presso lo studio LCA, sito in Roma, alla Via G.

Pierluigi da Palestrina, n. 47;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO MAXI, in persona del legale rappresentante p.t. rapp. e

dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avv.ti FRANCESCO PAOLUCCI e LUIGI FILIPPO PAOLUCCI, unitamente

ai quali è elett.te dom.to in Roma, alla Via Oslavia, n. 14, presso

lo studio dell’Avv. GIOVANNI PALLOTTINO;

– controricorrente –

e contro

FIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. rapp. e dif.,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli

Avv.ti FRANCESCO PAOLUCCI e LUIGI FILIPPO PAOLUCCI, unitamente ai

quali è elett.te dom.to in Roma, alla Via Oslavia, n. 14, presso lo

studio dell’Avv. GIOVANNI PALLOTTINO;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, dom.to ope legis in Roma,

alla Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1764/2013 della CORTE DI APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott. ZENO

IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine,

il rigetto del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

udito l’Avv. FILIPPO LATTANZI, per la parte ricorrente, nonchè

l’Avv. LUIGI FILIPPO PAOLUCCI per le parti controricorrenti

CONSORZIO MAXI e FIMA S.R.L., nonchè l’Avv. PIO MARRONE per il

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atti di citazione notificati il 18.7.1982, il CONSORZIO MAXI e la MAXI DI (poi divenuta FIMA S.P.A.) convennero, innanzi al Tribunale di Roma, la CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO, chiedendone la condanna alla restituzione, in proprio favore, del sovrapprezzo stabilito con provvedimento CIP n. 1195 del 22 giugno 1968, pagato per le importazioni effettuate tra il 1973 e il 1981, in contrasto col divieto di discriminazione fiscale stabilito dall’art. 95, Trattato CE, comma 1, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza del 21 maggio 1980.

2. Il tribunale capitolino, con sentenze del 30.9.1986, nn. 13205 e 13187, accolse le domande, per l’effetto condannando la CASSA a rimborsare al CONSORZIO MAXI la somma di Lit. 12.633.981.592 nonchè alla MAXI DI l’importo di Lit. 2.607.7056.640, in entrambi i casi oltre agli interessi legali dal 10.4.1982.

3. Entrambe le decisioni, appellate innanzi alla Corte di appello di Roma, vennero parzialmente confermate in sede di gravame, con sentenze del 12.6.1989, nn. 1337 e 1336, essendosi ivi disposta una diversa decorrenza e misura degli interessi.

4. Avverso tali decisioni la CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO propose, quindi, separati ricorsi per cassazione, parzialmente accolti da questa Corte con sentenze nn. 11894/1992 e 11969/1992, con rinvio alla Corte di appello di Roma sulla base del seguente principio di diritto: “a seguito della sentenza n. 73/1979 della Corte di Giustizia CEE, che ha dichiarato l’incompatibilità con la normativa comunitaria delle norme interne relative all’imposizione di un sovrapprezzo sullo zucchero destinato a finanziare gli aiuti alla produzione dello zucchero nazionale, gli interessati, ex art. 2033 c.c., hanno diritto di ripetere, nel termine di prescrizione ordinaria decennale, quanto versato in base a tale illegittima normativa, limitatamente alla parte destinata al finanziamento degli aiuti a favore dei produttori nazionali, e sempre che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, condizione questa stabilita con efficacia retroattiva dalla L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2″.

5. Riassunti entrambi i giudizi innanzi alla Corte di Appello di Roma dal CONSORZIO MAXI E dalla FIMA S.P.A. (già MAXI DI), nonchè dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (quale liquidatore della CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2000), il giudice di rinvio, con sentenze 13.12.2001, nn. 4038 e 4037, accolse gli appelli a suo tempo proposti dalla CASSA (per l’effetto condannando le società originarie attrici alla restituzione delle somme nel frattempo percepite in esecuzione delle pregresse decisioni), avendo accertato, attraverso consulenza tecnica d’ufficio, che: a) la Cassa aveva destinato, per il periodo in questione, il 32, 30% del sovrapprezzo agli aiuti dei produttori nazionali di zucchero; b) tutto il sovrapprezzo versato era stato riversato sui consumatori. In proposito rilevava che la prova della traslazione – secondo il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza 6 agosto 1992, n. 9315 – poteva essere fornita dall’amministrazione attraverso presunzioni semplici, anche in termini di ragionevole probabilità; c) nella specie, la prova doveva ricavarsi dal fatto che il sovrapprezzo risultava imposto da lungo tempo, e che, considerata la possibilità di acquistare il prodotto sul mercato nazionale, l’unica giustificazione plausibile dell’acquisto all’estero, pur gravato dalla tassa, era il maggior vantaggio dell’operazione, nella quale il sovrapprezzo veniva interamente recuperato attraverso le vendite ad un prezzo non inferiore al costo, ivi compreso il sovrapprezzo pagato in dogana. Inoltre, il Consorzio aveva rifiutato al consulente di accedere alla documentazione contabile, omettendo di fornire una spiegazione diversa da quella indicata dal consulente.

6. Avverso tali decisioni tanto il CONSORZIO MAXI quanto la FIMA S.P.A. proposero, pertanto, separati ricorsi per cassazione, accolti da questa Corte con sentenze, rispettivamente, del 30.5.2005, n. 11460 e del 24.5.2005, nn. 10939 e la novella cassazione delle gravate decisioni, con rinvio alla Corte di Appello di Roma sulla base del seguente principio di diritto:”la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Roma. I giudici di rinvio dovranno, quindi: a) in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, accertare, mediante prove, anche presuntive, aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. e che non costituiscano una mera enunciazione di criteri astratti o di generiche regole di esperienza, e cioè senza un’adeguata analisi dell’esito delle operazioni imponibili, delle condizioni e dell’attività dell’impresa e del mercato di riferimento, se vi sia stata traslazione dell’onere del tributo ad altri soggetti, e se, in caso affermativo, tale traslazione comporti, in caso di rimborso del tributo, un ingiusto arricchimento del soggetto che ottiene il rimborso; b) dare conto di tale accertamento con adeguata motivazione, dalla quale risultino in modo dettagliato le argomentazioni del consulente tecnico e quelle delle parti”.

7. Riassunti entrambi i giudizi innanzi alla Corte di Appello di Roma dal CONSORZIO MAXI E dalla FIMA S.P.A. (già MAXI DI), riuniti i procedimenti e nella intervenuta costituzione della LIGESTRA DUE S.R.L. (quale successore del MINISTERO DELLE FINANZE, in virtù del D.M. 11 novembre 2009 che le aveva nel frattempo trasferito i rapporti della CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO) il giudice di rinvio, con sentenza 27.3.2013, n. 1764, rigettò gli appelli originariamente proposti dal MINISTERO DELLE FINANZE, integralmente compensando tra le parti le spese di tutti i gradi di lite.

8. Avverso tale decisione la LIGESTRA DUE S.R.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Si sono costituiti, con controricorso, il CONSORZIO MAXI e la FIMA S.R.L.. Sia la società ricorrente che le controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. Ha infine depositato memoria di costituzione, ai fini della partecipazione alla pubblica udienza, il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta “nullità della sentenza. Violazione del giudicato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2909,2697,2699 e ss. c.c. e dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 21.5.1980 in causa n. 73/79. In ogni caso, omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oppure violazione o falsa applicazione di nome di diritto, oppure ancora nullità della sentenza o del procedimento” (cfr. ricorso, p. 13).

2. Il motivo è, sì come proposto, inammissibile.

3. Esso presenta, infatti, una pluralità indistinta di censure, con cui parte ricorrente intende far valere errores in procedendo, errores in iudicando nonchè vizi della motivazione, senza però individuare, nel corso dell’esposizione, quali i profili riconducibili, rispettivamente, agli uni, agli altri ovvero agli altri ancora. Sennonchè questa Corte ha da tempo evidenziato come, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 65137901; Cass., Sez. U, 6.5.2015, n. 9100, Rv. 635452- 01).

3.1. Nè, in ogni caso, le variegate censure svolte col motivo in questione – sia pure isolate con particolare sforzo interpretativo – appaiono comunque fondate, giacchè: a) effettivamente la determinazione dell’aliquota del rimborso rappresentò oggetto dei ricorsi decisi da questa Corte con le sentenze del 30.5.2005, n. 11460 e del 24.5.2005, nn. 10939 (cfr. il p. 2.2. di entrambe le motivazioni di tali sentenze), con conseguente mancata formazione dell’invocato giudicato interno sul punto; b) quanto, poi, al prospettato vizio motivazionale, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 6-5, 7.4.2017, n. 9097, Rv. 64379201).

4. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 11 disp. gen. e dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 9 dicembre 2003, in causa C-129/2000”.

5. Con il terzo motivo, infine, la difesa della LIGESTRA si duole della “violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio di cui all’art. 24 Cost. e all’art. 101 c.p.c.”.

6. I motivi – che per identità di questioni agli stessi sottese ben possono essere trattati unitariamente – sono in parte inammissibili, in parte infondati.

7. Premesso (con ciò disattendendosi il terzo motivo) che l’attività volta all’individuazione delle norme di diritto applicabili al caso di specie non implica la necessità di provocare il contraddittorio tra le parti, ex art. 101 c.p.c., comma 2, quand’anche si tratti di ius superveniens (arg. da Cass., Sez. L, 19.6.2013, n. 15375, Rv. 626944-01), siccome inidonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, va osservato (con precipuo riferimento al secondo mezzo di gravame) come la Corte di Appello di Roma, nel motivare circa la mancanza di prova della traslazione del tributo sui consumatori, ha ampiamente indugiato (cfr. p. 10, cpv.) anche sulle “presunzioni” poste a fondamento della consulenza di ufficio disposta in sede di gravame, concludendo per la loro insoddisfacenza (“preso atto che a contrastare la richiesta di rimborso sono state poste solo mere presunzioni, per altro e comunque non assistite da alcun elemento oggettivo ed univocamente conducente (recte, concludente) finalizzato a dimostrare l’avvenuta traslazione del tributo, ai sensi dell’art. 2729 c.c….” – cfr. p. 10 della motivazione) rispetto ai criteri di indagine dettati da questa Corte al giudice del rinvio (e recettivi, peraltro, della giurisprudenza unionale): sennonchè tale autonoma ratio dedicendi della gravata sentenza, non impugnata dalla LIGESTRA, essendo idonea a sorreggere ex se la decisione della Corte di appello, rende conseguentemente inammissibile il secondo motivo di ricorso, per difetto di decisività della questione relativa all’immediata applicabilità o meno, al caso di specie, delle regole probatorie fissate dallo ius superveniens (rappresentato dalla novella formulazione del D.Lgs. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2).

8. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna della LIGESTRA DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del CONSORZIO MAXI, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè della FIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità. Compensa le spese del presente grado di lite nei rapporti tra il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, da un lato, ed il CONSORZIO MAXI, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè la FIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dall’altro, stante la posizione meramente adesiva del MINISTERO rispetto alle conclusioni formulate dalla difesa della società ricorrente, a fronte di una semplice costituzione in giudizio, senza la formulazione di una propria autonoma domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione in questa sede gravata (arg. da Cass., Sez. 2, 30.3.2006, n. 7564, Rv. 588695-01)

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente LIGESTRA DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna LIGESTRA DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del CONSORZIO MAXI, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè della FIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuno, in Euro 16.000,00 (sedicimila/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% su tale importo ed accessori di legge. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti tra il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., da un lato, ed il CONSORZIO MAXI, in persona del legale rappresentante p.t., nonchè la FIMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., dall’altro.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente LIGESTRA DUE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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