Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25053 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24067-2014 proposto da:

DOLOMITI DERIVAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99,

presso lo studio degli avvocati ERNESTO CONTE, GIOVANNI BATTISTA

CONTE e MICHELE CONTE, che la rappresentano e difendono, per delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE, 9, presso

lo studio dell’avvocato BRUNA D’AMARIO PALLOTTINO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati EZIO ZANON, CHIARA

DRAGO e CECILIA LIGABUE, per delega a margine del controricorso;

EN&EN ENERGIE PER ENERGIA S.R.L. (già EN&EN S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA D’ARA COELI 1, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO COSIMO CUPPONE, che la rappresenta e difende,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 104/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

uditi gli avvocati Giovanni Battista CONTE, Bruna D’AMARIO PALLOTTINO

e Cosimo Antonio CUPPONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso, p.q.r., per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Le società EN & EN s.p.a. e Dolomiti Derivazioni s.r.l. presentavano istanza di concessione di derivazione idroelettrica dal torrente (OMISSIS) nel territorio del Comune di (OMISSIS) per poter derivare acqua dallo stesso torrente. Avendo la Regione avviato ad istruttoria solo la domanda della società EN & EN s.p.a., risultata aggiudicataria, la società Dolomiti Derivazioni s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) deducendo molteplici vizi, tra cui l’omessa istruttoria di tutte le istanze d’idroelevazione.

Il TSAP rigettava i ricorso rilevando, da un lato, che nell’ordinamento della regione Veneto il procedimento relativo alla individuazione del concessionario si è articolata in due fasi e, dall’altro, che il contenuto precipuamente valutativo – discrezionale degli atti impugnati confinante con il merito, li sottraeva al sindacato del giudice di legittimità e li rendeva” comunque, non censurabili se non per macroscopiche irrazionalità, nella specie non ravvisabili.

Dolomiti Derivazioni s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi; resistono, con distinti controriconso EN &. EN s.p.a. e la regione Veneto. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ inammissibile, oltre che infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata impugnazione al TSAP della relazione istruttoria del genio civile di Belluno, redatta in data 29 2011, costituente parte integrante dei provvedimenti impugnati, trattandosi di eccezione che avrebbe potuto essere dedotta davanti al TSAP ed è, comunque, infondata, trattandosi di un provvedimento endoprocedimentale, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione del decreto finale che recepisce tale relazione.

2. Col primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del R.D. n. 1775 del 1933 (artt. 7, 8, e 9), nella parte in cui la Regione aveva ritenuto di procedere all’istruttoria soltanto della domanda della società EN & EN s.p.a. escludendo dall’istruttoria le domande concorrenti e dovendo operare la scelta dei concorrenti solo a seguito della conclusione dell’intera istruttoria di tutte le domande e non prescegliere una domanda tra quelle in concorrenza per poi procedere nella relativa istruttoria.

Benchè nella rubrica venga denunciata la violazione di legge dal contenuto del ricorso (cfr pag. 13) si rileva che la sentenza del TSAP “senza alcuna motivazione” ha ritenuto che la delibera della Regione Veneto avrebbe modificato il procedimento concessorio, censurando sostanzialmente la sentenza per motivazione apparente.

Col secondo motivo viene dedotta l’ illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della L.R. 26 marzo 1999, n. 10, dell’art. 97 Cost., nonchè eccesso di potere per carenze istruttorie, in quanto adottati senza il preliminare espletamento, per tutti i progetti in concorrenza, della procedura di impatto ambientale. In particolare, la ricorrente aveva denunciato davanti al TSAP l’omessa valutazione di impatto ambientale, da parte della Regione, preliminarmente alla comparazione delle proposte di utilizzazione del bene del demanio idrico ammesse ad istruttoria; la ricorrente eccepisce anche l’omessa motivazione sulle ragioni per le quali TSAP ha ritenuto di rigettare il secondo e il terzo motivo di ricorso proposto dalla Dolomiti Derivazioni s.r.l..

Col terzo motivo vengono censurati i provvedimenti impugnati lamentando la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 9 per non aver preso il TSAP in considerazione le caratteristiche delle domande di concessione con riferimento ai profili quantitativi e qualitativi dei corso d’acqua interessato dalle derivazioni.

2. E’ fondato il primo motivo assorbente degli altri.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre l’ipotesi della motivazione apparente allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste la sentenza, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’Iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudic:e (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

Nella specie, la parte della decisione del TSAP dedicata alla motivazione della sentenza si risolve, da un lato, nella rilevazione del contenuto precipuamente valutativo-discrezionale degli atti impugnati, non censurabili se non per macroscopiche irrazionalità, in concreto non ravvisabili; dall’altro, nella illustrazione della fasi in cui si articola il procedimento concessorio.

Da tali considerazioni il TSAP fa direttamente derivare l’infondatezza del ricorso. Tali argomentazioni, invero, sono del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentono l’identificazione dell’iter logico seguito dal TSAP per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche e prive di qualsiasi riferimento ai motivi del contendere, tali da non consentire di comprendere la ratio decidendi.

Ai fine di non incorrere nella motivazione apparente,equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il giudice del merito deve compiere (ed illustrare) due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l’iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata:

un’attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa; un’attività di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti,. nonchè idoneità od inidoneità dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio.

Il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito, del tutto generico, non esamina i motivi di appello posti a fondamento dell’impugnazione e le lapidarie argomentazioni non sono ancorate nè a presupposti di fatto specifici propri della vicenda esaminata, nè alle ragioni di diritto idonee a supportare la decisione assunta.

Le considerazioni del TSAP sopra riportate potevano, al più, costituire la premessa di base per una serie ci successive argomentazioni in concreto pertinenti al caso sottoposto all’esame del giudice e che invece mancano nella sentenza.

In particolare, proprio la mancanza di una qualsiasi correlazione tra i due passaggi di cui si compone la motivazione (l’enunciazione in astratto della natura eminentemente discrezionale degli atti in questione, da una parte, e l’elencazione descrittiva dei profili procedimentali della concessione, dall’altra) rende di per sè apodittica, e di stile, l’affermazione che “macroscopiche irrazionalità” non sono “nella specie riscontrabili in rapporto alle qui dedotte doglianze”.

La sentenza contiene nella prima parte un’asserzione, che funge da generica premessa, accompagnata dai “due punti”, ai quali fa seguito, anzichè l’esplicitazione delle ragioni poste a fondamento dell’affermazione sul mancato riscontro delle macroscopiche irrazionalità, la mera elencazione della fasi del procedimento di rilascio del provvedimento concessorio di derivazione idroelettrica.

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassata l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame al TSAP, in diversa composizione, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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