Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25053 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 25053 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 6203-2008 proposto da:
SOLAZZO GIUSEPPE, DE DOMINICIS DANIELA, elettivamente
domiciliati ex lege in Roma, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato VITALE FABIO in 73100 LECCE – Via B.
Mazzarella 8, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

TALESCO VITO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 771/2007 della CORTE D’APPELLO

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

di LECCE, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il
02/01/2008 R.G.N. 178/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
SEGRETO;

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

uditudito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Ricorso n. 6203/2008
Svolgimento del processo
Con ricorso del 14.11.1997 Talesco Vito, quale proprietario di un
fondo sito in agro di Torchiarolo (BR), concesso in affitto
agrario

a Sollazzo Giuseppe,

esperito il tentativo di

conciliazione, conveniva in giudizio quest’ultimo davanti alla
Sez. Spec. Agraria del Tribunale di Brindisi per sentire

dell’affittuario relativi soprattutto al pagamento del canone e
condannare quest’ultimo al risarcimento del danno.
Si costituiva il Sollazzo e proponeva domanda riconvenzionale per
i miglioramenti e differenze del canone pagato rispetto a quello
legale.
Il Tribunale disponeva la chiamata in causa di De Dominicis
Daniela, coniuge del Sollazzo.
Il Tribunale con sentenza del 20.9.2006, dichiarava la risoluzione
del contratto, e condannava i convenuti al rilascio del fondo ed
al pagamento dei canoni scaduti e non pagati. Rigettava la domanda
di risarcimento relativa agli altri danni nonché la
riconvenzionale.
La Corte di appello di Lecce, sez. spec. agraria, adita dai
convenuti, con sentenza depositata il 9 gennaio 2008, rigettava
l’appello.
Riteneva la corte di merito che la riconvenzionale era
improcedibile per mancanza di tentativo di conciliazione; che il
termine di grazia per l’adempimento non potesse essere concesso
d’ufficio dal giudice all’affittuario inadempiente; che la
contestazione dell’inadempimento era stata effettuata dal
concedente all’affittuario con lettera raccomandata del 1993 e,
quindi, diversa da quella del 1997 di avvio del tentativo di
conciliazione, dopo che l’inadempimento non era stato ancora
rimosso; che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non
era stata mossa dai convenuti in primo grado, ma solo in appello e
che, in ogni caso, tale inadempienza del proprietario non era
stata provata.

35

dichiarare cessata la proroga legale per inadempimenti

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
Sollazzo Giuseppe e De Dominicis Daniela.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la
violazione dell’art. 412 bis e 112 c.p.c., ai sensi dell’art.
360 n. 3 e 4 e 5 c.p.c., per avere la corte di appello rilevato

mancato tentativo di conciliazione e per non aver sospeso il
giudizio assegnando alle parti il termine di 60 giorni per
promuovere il tentativo di conciliazione.
2.1. Il motivo è infondato.

In materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere
sempre preventivo, attivato cioè prima dell’inizio di qualsiasi
controversia agraria, atteso che la norma di cui all’art. 46
della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non
consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa
essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale.
Ne consegue che l’esperimento preventivo del tentativo di
conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione
di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche
d’ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la
definizione della causa con sentenza dichiarativa di
improponibilità.
2.2.

Tale condizione di proponibilità, con la sua rilevabilità

d’ufficio nell’intero giudizio di merito, attiene sia alla
domanda principale che a quella incidentale, non essendo
applicabile alle controversie agrarie l’art. 412 bis c.p.c.
(Cass. n. 19436 del 15/07/2008).
Non sussiste

quindi alcuna

base normativa dell’assunto dei

ricorrenti secondo cui il giudice avrebbe dovuto sospendere il
giudizio fissando un termine per il tentativo di conciliazione.
Inoltre, come già osservato da questa Corte ( n. 8474 del
01/08/1991), non vi è sospetto di illegittimità costituzionale
per tale diversità di trattamento rispetto alle controversie di

d’ufficio l’improcedibilità della domanda riconvenzionale per

lavoro con riguardo sia all’art. 3 che all’art. 24 della
Costituzione, in quanto l’esigenza di ritardare l’azione
giudiziale con un vaglio di natura amministrativa risponde ad
un’insindacabile scelta legislativa volta a facilitare le
conciliazioni stragiudiziali e limitare l’insorgenza delle
controversie giudiziarie.
3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la

dell’impugnata sentenza per non aver ritenuto che era obbligo
del giudice, a prescindere dalla richiesta del convenuto,
concedere a quest’ultimo il termine di grazia per l’adempimento.
4. Il motivo è infondato.
In materia di contratti agrari,i1 giudice – ai sensi dell’art.46
legge 203 del 1982 – ha l’obbligo e non la facoltà di concedere
il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, purchè
l’affittuario moroso formuli al riguardo un’istanza inequivoca
per porre fine al merito della lite; pertanto la violazione da
parte del giudice di merito del precetto de quo è configurabile
soltanto se dalla parte che la invochi sia dedotto e dimostrato
che il termine, benché richiesto,non sia stato concesso (Cass.
n. 259 del 08/01/2005)
Nella specie i ricorrenti, pur lamentando la mancata concessione
del termine di grazia, non hanno dedotto di averne fatto
istanza al giudice di merito, ma anzi sostengono che questi
avrebbe dovuto concederla di ufficio.
Ciò non è esatto.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la
violazione dell’art. 5 l. n. 203 del 1982 e 113 c.p.c., poichè
la sentenza impugnata avrebbe ritenuto procedibile la domanda
preceduta

dalla

sola

domanda

di

contestazione

dell’inadempimento ed avvio di tentativo di conciliazione.
6.1. Il motivo è infondato.
Nella ricostruzione fattuale operata dalla corte di merito
risulta che

la raccomandata del 14.3.1997 di avvio della

procedura per il tentativo di conciliazione era stata preceduta

violazione dell’art. 46 1. n. 203/1982 e vizio motivazionale

da altra del 5.11.1993 con cui veniva contestato l’inadempimento
dal concedente all’affittuaria De Dominicis .
Osserva la corte che di nessun rilievo

è il lungo lasso di

tempo tra le due raccomandate, in quanto l’inadempimento
contestato con la prima non è stato rimosso successivamente, ma
anzi è aumentato,

e che la maggior somma richiesta nella

lettera del 1997 costituiva solo sotto il profilo fattuale

Tale argomentazione è corretta.
6.2.La proponibilità della domanda giudiziale di risoluzione del
contratto di affitto a coltivatore diretto è subordinata a due
presupposti processuali e, cioè, oltre al previo esperimento del
tentativo di conciliazione prescritto dall’art. 46 della legge
n. 203 del 1982, anche ad un adempimento ulteriore e speciale,
costituito dalla previa contestazione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento degli addebiti
all’affittuario, a norma dell’art. 5, terzo comma della legge n.
203 del 1982, preordinata a consentire al conduttore di sanare
le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, evitando
così l’instaurazione del giudizio. Attesa la diversità di
funzione l’adempimento speciale è autonomo, separato e distinto
dal primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato
innanzi Ufficio deputato per il tentativo di conciliazione, se
non sia inutilmente trascorso il termine concessogli “ex lege”
per adeguare l’attuazione del contratto alle motivate richieste
del concedente. Consegue che è improponibile la domanda di
risoluzione nel caso in cui il concedente con un’unica
comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e
richieda l’avvio del procedimento conciliativo (Cass. n. 13089
del 29/12/1997 ).
6.3.Sennonchè, mentre

è legislativamente previsto un termine

minimo (tre mesi) tra la contestazione degli inadempimenti (con
l’invito ad eliminarli) e la successiva convocazione per la
conciliazione, non è previsto un termine massimo di intervallo
tra le due comunicazioni. Ciò comporta che la prima

l’incrementarsi del debito per scadenze di canoni non pagati.

comunicazione conserva la sua funzione

di contestazione

dell’inadempimento ed invito a provvedere alla sua eliminazione,
finchè l’affittuario non abbia provveduto ad adempiere, salvo
che il concedente non abbia manifestato una inequivoca diversa
volontà rispetto a quella di insistere nell’adempimento.
7. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la
violazione dell’art. 1460 c.c. ed il vizio di motivazione
per aver ritenuto che non potesse

essere sollevata in appello l’eccezione di inadempimento.
8. La censura – rivolta a denunciare la violazione dell’art.
1460 c.c. e non dell’art. 345 c.p.c. come sarebbe stato
necessario – è infondata.
Infatti

secondo la giurisprudenza di questa Corte e’

inammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., nel testo
novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 applicabile ai
giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995,

la

proposizione per la prima volta in appello dell’eccezione
d’inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d’ufficio
Cass. 6168 del 16/03/2011; Cass. 13746/02; 11728/02; 10764/99).
9.11 ricorso va rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non avendo la
parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, lì 9 ottobre 2013.

dell’impugnata sentenza,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA