Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25052 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 09/11/2020), n.25052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16765-2017 proposto da:

BANCA CR FIRENZE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIO BECHI;

– ricorrente –

contro

B.C., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE IACOVIELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/01/2017 R.G.N. 605/2015.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. B.C. ed altri litisconsorti convenivano in giudizio di fronte al Tribunale di Firenze il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze e la Banca C.R. Firenze s.p.a. ed esponevano di essere stati dipendenti di detta Banca e di percepire, oltre al trattamento pensionistico obbligatorio a carico dell’Inps, anche il trattamento pensionistico complementare aziendale; che a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, art. 59 sul blocco della scala mobile, ne avevano percepito per il 1998 la perequazione, che invece era stata loro bloccata per gli anni 1999 e 2000, con conseguenti riflessi anche per gli anni successivi. Chiedevano che il Tribunale dichiarasse il loro diritto alla perequazione automatica dei trattamenti integrativi dal i gennaio 1999, per inapplicabilità del blocco previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13 e che condannasse il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze e la Banca C.R. Firenze s.p.a., al pagamento a loro favore delle conseguenti differenze, nei limiti della prescrizione;

2. il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda;

3. il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze proponeva appello avverso la sentenza di primo grado; la Banca CR Firenze proponeva appello incidentale chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, avendo la propria obbligazione esclusiva natura fideiussoria, e nel merito chiedendo accertarsi l’insussistenza del diritto alla perequazione dei trattamenti integrativi per gli anni 1999-2000;

4. in corso di causa, il Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze rinunciava agli atti del giudizio d’appello e conseguentemente ex art. 306 c.p.c. veniva dichiarata l’estinzione del giudizio pendente tra detto Fondo e i pensionati;

5. la Corte d’appello di Firenze, preso atto del fatto che il Fondo di previdenza aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado, corrispondendo agli appellati quanto ad essi spettante a titolo di perequazione e rinunciando agli atti del giudizio di impugnazione, riteneva che la Banca CR Firenze s.p.a. non avesse più interesse in relazione all’appello incidentale, in considerazione dell’estinzione dell’obbligazione principale che comportava anche l’estinzione dell’obbligazione di garanzia del fideiussore. Dichiarava pertanto inammissibile l’appello incidentale, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

6. per la cassazione della sentenza la Banca CR Firenze s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui B.C. ed i suoi litisconsorti hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

7. con il primo motivo di ricorso la Banca ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto CRF carente di interesse ad agire a seguito della rinuncia all’appello da parte del Fondo di previdenza intervenuta nel corso del giudizio di secondo grado. Riferisce che i ricorrenti avevano rivendicato il mancato pagamento della perequazione 1999-2000 a carico del Fondo per la sua quota e della Banca per l’intero, tenuto conto della sua solidarietà nelle obbligazioni del Fondo, sicchè le pretese nei confronti di CRF erano distinte e separate da quelle svolte nei confronti del Fondo, ente giuridico diverso dalla Banca, e ciò in quanto i due regimi pensionistici complementari sono differenti, malgrado CRF sia anche garante delle prestazioni del Fondo;

8. come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale non si sia pronunciata sull’appello incidentale proposto dalla Banca che aveva chiesto di condannare gli appellati a restituire l’importo pagato loro in forza della decisione di prime cure;

9. con il terzo e quarto motivo Banca C.R. Firenze s.p.a. deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 22 dello Statuto del Fondo ed all’art. 9 del regolamento FIP, modificato dall’accordo aziendale 5/1/1999, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 38Cost., comma 5, artt. 3 e 39 Cost.. Lamenta che la Corte territoriale non abbia preso in esame le disposizioni rinvenienti dalle fonti collettive sopra indicate, già richiamate da CRF sia con la memoria difensiva di primo grado che con il ricorso in appello. Riferisce che l’art. 9 del regolamento FIP in vigore nel 1998 stabiliva testualmente che: “le prestazioni previdenziali complementari di cui agli artt. 5, 5 bis, 5 ter, 6 e 7 del regolamento sono soggette alla perequazione automatica stabilita per le pensioni obbligatorie”, norma che con l’accordo sindacale 5/1/1999 è stata modificata per accogliere la L. n. 448 del 1998, art. 34 prevedendo espressamente che: “le prestazioni previdenziali complementari di cui agli artt. 5, 5 bis, 5 ter, 6 e 7 del presente regolamento sono soggette alla perequazione automatica tempo per tempo stabilita per le pensioni obbligatorie, secondo il criterio fissato all’art. 34 legge collegata alla manovra finanziaria 1999 successive modifiche”. Ciò significa che le fonti istitutive del fondo pensione avevano già regolato autonomamente la disciplina della perequazione. Inoltre, conformemente al regolamento FIP, l’art. 22 dello Statuto del Fondo prevedeva l’applicazione alle prestazioni a carico del Fondo della normativa INPS sulla perequazione automatica, tempo per tempo vigente, per le pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

10. con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. approvate preliminarmente al codice civile in relazione al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, della L. n. 449 del 1997, art. 59, commi 4 e della L. n. 448 del 1998, artt. 13 e 34. Contesta che la norma della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerna solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applichi alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale. Sostiene che la giurisprudenza che aveva fatto propria questa soluzione è stata smentita dall’evoluzione successiva, che ha ritenuto la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti che il datore di lavoro effettua presso il fondo pensioni;

11. il ricorso dev’essere rigettato, pur dovendosi correggere la motivazione adottata dal giudice di merito nei termini che seguono:

12. le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 2731 del 02/02/2017 (seguita da altre conformi, v. da ultimo Cass. n. 6145 del 1/3/2019) hanno chiarito che la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto;

13. il principio ivi affermato si attaglia alla fattispecie, e determina il rigetto del ricorso per cassazione;

14. e difatti, è indubbio – così come lamentato dalla ricorrente con i primi due motivi di gravame – che la Corte territoriale, ritenendo il difetto di interesse ad agire in proposito della Banca C.R. Firenze s.p.a., non abbia motivato il rigetto dell’appello incidentale con riferimento alla perequazione 1999/2000 per la quota di pensione a carico del FIP, ovvero del fondo complementare interno a CRF;

15. la soluzione che risulta all’esito del giudizio di merito, di accoglimento dell’intera domanda dei ricorrenti avente ad oggetto la perequazione del trattamento integrativo, è tuttavia comunque corretta, pur in assenza di specifica motivazione sulla questione che con il ricorso in esame viene riproposta;

16. su tale questione, che costituisce oggetto dei motivi dal terzo al quinto – che attingono la ritenuta inapplicabilità del blocco della perequazione automatica previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, alla pensione integrativa di cui è causa – questa Corte si è infatti pronunciata in numerosi arresti (v. Cass. n. 25685 del 11/10/2019, Cass. n. 10556 del 07/05/2013 e precedenti ivi richiamati, che hanno disatteso l’unico precedente favorevole alla tesi della Banca) cui occorre dare continuità;

17. si è ivi affermato che la norma della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, regolata da apposita disciplina;

18. si è rilevato, e qui occorre ribadire, che la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4 stabilisce che “a decorrere dal 1 gennaio 1998, per l’adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria”;

19. il comma 13 della norma citata prevede tra l’altro che “sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l’anno 1998”;

20. il legislatore, nel dettare la disciplina sopra trascritta, da un lato ha voluto stabilire, con riguardo a tutte le forme pensionistiche e con decorrenza dal 10 gennaio 1998, un unico criterio di adeguamento al mutato costo della vita, ossia quello di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, meno favorevole dei meccanismi precedenti ed in particolare di quelli colleganti l’evoluzione delle pensioni alle retribuzioni del personale in servizio; dall’altro ha previsto, a fini di contenimento della spesa pubblica, una restrizione temporanea del diritto alla perequazione, limitandolo con esclusivo riferimento ai trattamenti pensionistici dovuti dalla assicurazione obbligatoria e dalle forme sostitutive od esclusive;

21. è stato evidenziato che la L. n. 449 del 1997, art. 59 costituisce “un corpus normativo che in ciascuna delle diverse disposizioni reca la precisa individuazione delle forme pensionistiche oggetto di regolamentazione”, con la conseguenza che la disciplina dettata dal comma 13, anche per la sua natura eccezionale, oltre che temporanea, non può essere estesa a regimi pensionistici diversi da quelli espressamente contemplati nella disposizione, quali le pensioni integrative;

22. sicchè per queste ultime tale estensione neppure può essere determinata dal richiamo generale da parte della contrattazione collettiva alla disciplina della perequazione automatica stabilita per le pensioni obbligatorie, in assenza di uno specifico richiamo anche alla previsione che ha introdotto il blocco;

23. segue coerente il rigetto del ricorso;

24. le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione;

25. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Michele Iacoviello.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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