Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25052 del 07/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25052 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 30488-2007 proposto da:
PALMA

DOMENICO

PLMDNC23B20E456X,

PALMA

ANNA

PLMNNA22A52E456M, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANNONE ANTONIO
2013

giusta delega in atti;
– ricorrenti –

1852

contro

PALMA

VITTORIO

PLMVTR25D21E456G,

elettivamente

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

1

Data pubblicazione: 07/11/2013

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VETTA GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

LALLONE RITA;

avverso la sentenza n. 157/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 13/07/2007 R.G.N.
497/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
SEGRETO;
udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

– intimata –

Svolgimento del processo
Anna e Domenico Palma proponevano appello davanti alla corte di
appello di Campobasso avverso la sentenza del tribunale di Larino
del 12.10.2004, che aveva rigettato la loro domanda inizialmente
volta ad ottenere, previa declaratoria del proprio diritto di
prelazione di una serie di fondi rustici in agro di Larino,
venduti con atto notarile del 31.10.1997 da Vittorio Palma a Rita

appellanti, o, in subordine, il risarcimento del danno.
Assumevano gli appellanti che erroneamente il tribunale aveva
negato il riscatto dei fondi controversi, pur avendo Anna Palma la
qualità di coltivatrice diretta coerede del venditore, mentre non
era necessario che tale qualità di coerede riguardi solo le
comunioni pro indiviso; che, in ogni caso, ad essi appellanti
spettava la prelazione testamentaria di parte dei suoli
controversi,

stante

l’esplicita

clausola

testamentaria

di

prelazione del dante causa in loro favore.
La Corte di appello, con sentenza depositata il 13.7.2007,
rigettava l’appello, ritenendo in particolare che la prelazione
agraria di cui all’art. 8 1. n. 590/1965 spetta solo al coerede
coltivatore diretto del venditore con preferenza sui soggetti
indicati dal comma 10, solo se i fondi facciano parte di una
comunione ereditaria, sicchè detta preferenza non sussiste se la
comunione ereditaria è sciolta o non è mai sorta.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Anna
e Domenico Palma.
Resiste con controricorso Palma Vittorio.
Motivi della Decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione , ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., della L. n. 590 del 1965, art. 8
u.c., per aver erroneamente ritenuto che la prelazione accordata
ai coeredi dalla detta norma presuppone uno stato di indivisione
del bene oggetto della compravendita, condizione questa nella
specie insussistente perché non era mai sorta tra i discendenti di

Lallone, il riscatto dei fondi medesimi in favore di essi

Palma Eduardo una comunione ereditaria, avendo il de cuius con il
testamento diviso tra i figli il suo patrimonio immobiliare.
2. Il motivo è infondato.

In tema di prelazione agraria la L. 20 maggio 1965, n. 590, art.
8, u.c., dispone che “ai soggetti di cui al comma 1 affittuario,
mezzadro, colono o compartecipante, del fondo trasferito a titolo
oneroso sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del

Alla luce della sua formulazione letterale, la disposizione è
interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice,
nel senso che:
– il trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un
fondo rustico in comunione, da parte del titolare di essa, non
comporta la spettanza del diritto di prelazione agraria agli altri
comproprietari del fondo stesso, ove questi non si trovino nelle
condizioni specificatamente e tassativamente contemplate dalla L.
n. 590 del 1965, art. 8, u.c., e cioè sia dimostrato che detti
“comproprietari” risultino, oltre che coeredi del venditore, anche
coltivatori diretti (in termini, ad esempio, 30 gennaio 2006, n.
1870, nonchè Cass. 26 luglio 2001, n. 10218 e, da ultimo, Cass. 6
dicembre 2007, n. 25460, specie in motivazione);
– il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato
dall’art. 732 c.c., è prevalente, sul diritto di prelazione del
coltivatore diretto del fondo, mezzadro, colono o compartecipante,
conformemente a quanto previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590,
art. 8, u.c., ove anche il coerede sia coltivatore diretto (Cass.
21 aprile 1997, n. 3424);
– il diritto di prelazione in favore del coerede (prevalente su
quello dei soggetti indicati alla L. n. 590 del 1965, art. 8,
comma l) presuppone una situazione in cui la maggior parte delle
varie componenti dell’asse ereditario si trovi ancora nello stato
di indivisione quale risultante al momento dell’apertura della
successione, sicchè ove siano state compiute operazioni
divisionali che abbiano portato ad eliminare l’anzidetto stato la
comunione residuale sugli immobili ereditari si trasforma in

L(

venditore”.

comunione ordinaria, senza possibilità di applicazione del
menzionato art. 732 c.c. (Cass. 21 aprile 1997, n. 3424);
– giusta la lettera della L. n. 590 del 1965, art. 8, u.c. più
volte ricordato e la costante interpretazione data all’art. 732
c.c. il diritto di prelazione tra coeredi, previsto dall’art. 732
c.c. per la durata della comunione ereditaria, integra un diritto
personalissimo contemplato in deroga al principio generale della
beni al solo fine di assicurare la persistenza e l’eventuale
concentrazione della titolarità dei beni ereditari in capo ai
primi successori, e, pertanto, non è trasmissibile, nè attivamente
nè passivamente, a favore o nei confronti dei successori a titolo
universale del coerede (Cass. 18 marzo 2003, n. 3945; Cass. 22
ottobre 1992, n. 11551; Cass. 13 luglio 1983, n. 4777).
Pacifico quanto precede, la sentenza impugnata ha fatto buon
governo di tali principi, ad essi uniformandosi.
Il motivo di ricorso va quindi rigettato.
3.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la

violazione e falsa applicazione dell’art. 648 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio motivazionale
dell’impugnata sentenza.
Secondo i ricorrenti erroneamente la sentenza impugnata aveva
escluso un diritto di riscatto conseguente al diritto di
prelazione degli attori, loro attribuito dalla disposizione del
testamento paterno.
I ricorrenti chiedono, quindi che questa Corte affermi il diverso
principio, secondo cui ” l’onere per gli eredi, in caso di vendita
di bene compreso nella massa ereditaria, di trasferire lo stesso
ad un determinato soggetto, comporta, in caso di inosservanza, la
costituzione in favore del designato di un diritto di riscatto a
termini dell’art. 648 c.c.”.
4.1. Il motivo è infondato.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, che vanno qui
condivisi hanno carattere eccezionale la prelazione reale ed il
relativo diritto di riscatto, poiché essi sono derogativi del

libertà e dell’autonomia negoziale e della libera circolazione dei

principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, con
la conseguenza che tali istituti sono ammissibili solo in forza
di una specifica disposizione di legge, mentre allorchè il diritto
di prelazione trovi la sua fonte nella sola disposizione negoziale
l’inadempimento dello stesso non può che avere effetti solo
obbligatori e, quindi, risarcitori.
4.2.

Il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene

genera, a carico del promittente, un’immediata obbligazione
negativa di non venderlo ad altri prima che il prelazionario
dichiari di non voler esercitare il suo diritto di prelazione o
lasci decorrere il termine all’uopo concessogli, ed
un’obbligazione positiva avente ad oggetto la denuntiatio al
medesimo della sua proposta a venderlo, nel caso si decida in tal
senso. Questa obbligazione, nel caso di vendita ad un terzo del
bene predetto,
inadempimento,

sorge e si esteriorizza in uno al suo
sì che il promissario non può chiederne

l’adempimento in forma specifica, per incoercibilità di essa a
seguito della vendita al terzo ( Cass. n. 3571 del 12/04/1999 ;
cfr. anche Cass. S.U. n. 6597 del 23/03/2011).
4.3.Ciò comporta che

la prelazione attribuita, come nella

fattispecie, attraverso l’apposizione di un onere modale non ha
efficacia reale , con la conseguenza che la sua violazione non
comporta un diritto al riscatto, ma solo ( nell’ipotesi di
inadempimento del modus) ai rimedi di cui all’art. 648 c.c. (ove
ne ricorrano i presupposti) ed al risarcimento del danno.
Ne consegue che corretta è la decisione del giudice di appello,
mentre il motivo di ricorso va rigettato.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano il vizio

di motivazione dell’impugnata sentenza, a norma dell’art. 360 n. 5
c.p.c., per aver dichiarato l’inammissibilità della domanda
risarcitoria per la pretesa violazione della prelazione
testamentaria, “perché genericamente reiterata in via subordinata
nel petitum dell’atto di appello, ma non corrispondente nella
causa petendi del medesimo atto, ad alcuna specifica censura nei

t71

confronti dell’impugnata sentenza , che a pag. 5 l’aveva
motivatamente rigettata”.
6.Sennonchè

censure

avverso

la

dichiarazione

di

inammissibilità per genericità di un motivo di appello, integrano
non un vizio motivazionale ( che

può attenere solo alla

ricostruzione dei fatti)ma una censura di violazione dei principi
in tema di specificità dei motivi di appello e segnatamente
dell’art. 342 c.p.c., con la conseguenza che nella fattispecie il
motivo, a norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile alla
fattispecie ratione temporis), avrebbe dovuto concludersi con il
quesito di diritto.
La mancanza del quesito di diritto determina l’inammissibilità
del motivo di ricorso.
7.Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano

la

violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Il motivo si conclude con il seguente quesito: ” Ai fini
dell’accoglimento della

domanda

di

condanna

generica al

risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale è
sufficiente la dimostrazione dell’inadempimento dell’altra parte
agli obblighi assunti, quale fatto potenzialmente idoneo a
produrre conseguenze dannose, mentre resta riservata al giudizio
di liquidazione ogni questione inerente alla concreta sussistenza
ed entità del danno” .
8.1.Ritiene questa Corte che il suddetto motivo di ricorso

è

inammissibile, per mancato rispetto del dettato di cui all’art.
366 bis c.p.c.,
Il quesito di cui all’art. 366-bis c.p.c., rappresentando la
congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio generale, non può esaurirsi nella
mera enunciazione di una regola astratta, ma deve presentare uno
specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che
deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata,
di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche
premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione

2“.7

.

le

può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata
rispetto ad altri. Deve pertanto ritenersi inammissibile il
ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto,
privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli
argomenti addotti dal giudice “a quo” e sulle ragioni per le quali
non dovrebbero essere condivisi ( Cass. civ., Sez. Unite,
14/01/2009, n. 565).

civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso
per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una
chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al
vaglio del giudice di legittimità, poiché la norma di cui
all’art. 366 bis c.p.c. è finalizzata a porre il giudice della
legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua
lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e
di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”.
(Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n.2658).
8.2. Nella fattispecie la formulazione dei motivi ex art. 360 n.

3 c.p.c. per cui è chiesta la cassazione della sentenza non
soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis, c.p.c. , poiché
non sono stati formulati i quesiti di diritto con riferimento
agli elementi del caso concreto, per cui essi rimangono astratti
rispetto alla fattispecie concreta né è indicata quale è la
regola iuris che si richiede alla corte di pronunziare in
sostituzione di quella errata adottata dalla sentenza impugnata.
9.11 ricorso va , pertanto, rigettato ed i ricorrenti vanno
condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di
cassazione sostenute dal resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e
liquidate in complessivi C. 5.200,00, di cui C. 200,00 per spese,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 9 ottobre 2013.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc.

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