Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25051 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/11/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 09/11/2020), n.25051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1970-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2014 R.G.N. 10402/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, accoglieva la domanda proposta da C.S. – dipendente di Co.Tral s.p.a. sino al 31 luglio 1995, data in cui era stato collocato anticipatamente a riposo usufruendo del beneficio di cui al D.L. n. 501 del 1995, art. 4 – volta ad ottenere l’incidenza della maggiorazione contributiva prevista dalla richiamata disposizione anche ai fini della misura della prestazione, con imputazione alla quota di pensione corrispondente all’anzianità maturata alla data del 31.12.1994 anzichè a quella maturata dal 1.1.1995, con le conseguenti differenze maturate;

2. l’Inps ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso C.S., che ha depositato anche memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4 convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

4. il ricorso è fondato;

5. questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi sulla questione oggetto di causa affermando il principio, cui occorre dare continuità, secondo il quale “in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4 conv. con modif. dalla L. n. 11 del 1996, la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31 dicembre 1994, sicchè ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento prevista dalla normativa in vigore a tale momento” (v. Cass. n. 10946 del 26.5.2016; in senso conforme Cass. n. 20496 del 29.8.2017 e, da ultimo, Cass. n. 12328 del 18/5/2018);

6. il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4 infatti, fissa al 31/12/1994 l’anzianità contributiva del singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianità contributiva diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianità o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni. La norma prevede altresì (comma 1, u.p.) che questa maggiorazione non potrà in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’età pensionabile previsto dalle norme del fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda;

7. oltretutto, il citato art. 4, comma 1 rende evidente che il suo scopo è stato quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si è dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (in tal senso, Cass. 12 gennaio 2007, n. 515; Cass. 10 gennaio 2007, n. 252; Cass. 24 novembre 2003, n. 17823 e n. 17822);

8. in altri termini, i contributi sono figurativi perchè coprono un periodo di lavoro “fittizio” che viene riconosciuto al lavoratore in aggiunta al periodo effettivamente lavorato, ed essi vengono accreditati sul conto assicurativo del dipendente per il periodo necessario al perfezionamento del diritto alla pensione, senza oneri per il lavoratore;

9. quindi, tenuto conto della finalità e della struttura della contribuzione figurativa prevista dall’art. 4 citata disposizione normativa, essa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa, già coperta da contribuzione effettiva. Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non può che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

10. il ricorso deve quindi essere accolto, l’impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà rivalutare la fattispecie attenendosi al suddetto principio di diritto;

11. al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio;

12. non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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