Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25051 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente aggiunto –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14124-2015 proposto da:

A.C., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

ENAV S.P.A. – ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

MICHEL MARTONE, che la rappresenta e difende, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

37954/2014 del TRIBUNALE di ROMA;

udito l’avvocato Andrea SQUEGLIA per delega dell’avvocato Salvatore

Coronas;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

MATERA Marcello, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con le

determinazioni di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrono per regolamento preventivo di giurisdizione, dopo che la questione era stata prospettata d’ufficio dal Tribunale di Roma con l’ordinanza depositata in atti con cui si era rinviata la causa per la decisione in ordine a tale questione, 59 ufficiali e sottoufficiali in servizio presso l’Aereonautica militare che risultano aver adito il Giudice del lavoro di Roma chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Enav all’applicazione del D.L. n. 90 del 2014, art. 4 concernente il transito nei corrispondenti ruolo del personale civile della società. I ricorrenti chiedono che la Corte accerti la competenza giurisdizionale dell’Ago in quanto, pur essendo dipendenti pubblici del Ministero della difesa, con il ricorso avanti il Giudice del lavoro, avevano richiesto la costituzione di un rapporto di diritto privato con l’Enav che ha lo statuto giuridico di una società per azioni. L’Enav si è costituita rimettendosi alla decisioni della Corte; le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Il P.G. ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto non vi era stata alcuna contestazione delle parti in merito alla sussistenza della giurisdizione in capo all’AGO e, comunque, ha osservato che la stessa era certa avendo l’Enav natura di ente pubblico anche alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario in quanto emerge che gli attuali ricorrenti, ufficiali e sottoufficiali in servizio presso l’Aereonautica militare, hanno adito il Giudice del lavoro di Roma chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità del rifiuto opposto dall’Enav all’applicazione del D.L. n. 90 del 2014, art. 4 concernente il transito nei corrispondenti ruolo del personale civile della società. Pertanto la controversia ha ad oggetto la costituzione di un rapporto di diritto privato alla luce del disposto di cui al D.L. n. 90 del 2014 che, secondo la prospettiva dei ricorrenti, obbligava all’assunzione degli stessi con il transito all’Enav e non investe in alcun modo il rapporto di impiego tra i ricorrenti e l’Aeronautica militare. Va altresì aggiunto che è pacifica la natura di ente pubblico economico dell’Enav (che gode del regime giuridico di una SPA), come affermato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 10918/2014 del 19 Maggio 2014, con conseguente devoluzione al Giudice ordinario di ogni controversia relativa al rapporto di lavoro, ma anche in ordine alla sua costituzione ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, come nel caso in esame. Infine va rimarcato che le parti non hanno mai dubitato della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario, come osservato anche dal P.G. nelle sue conclusioni scritte.

Si deve quindi dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario al quale va demandato anche di provvedere in ordine alle spese del regolamento.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario al quale demanda di provvedere anche sulle spese del regolamento.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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