Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25050 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 25050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13622/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RIG – RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI GIOIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALESSI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SOFIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2478/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Ristrutturazioni Immobili Gioia srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2478/04/2015, depositata in data 22/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP ed IVA, dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, il gravarne dell’Agenzia delle Entrate, “per omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata”, deposito che doveva essere effettuato, in sede di costituzione dell’appellante, “nel termine di trenta giorni dalla spedizione a mezzo posta dell’atto” (e non dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario), non essendo equipollente a tale atto l’avviso di ricevimento della raccomandata, prodotto, in copia, unitamente all’appello, in sede di costituzione in giudizio dell’appellante.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto, ai fini della verifica della tempestività sia dell’impugnazione, sia della costituzione in giudizio dell’appellante, laddove, invece, da un lato, il termine di trenta giorni ivi previsto, per la costituzione, deve farsi decorrere, anche in caso di notificazione a mezzo del servizio postale e non tramite ufficiale giudiziario, dalla data di ricezione del ricorso, e, dall’altro lato, è di norma idoneo ad assolvere alle funzioni proprie dell’avviso di spedizione (data di spedizione, per quanto interessa) l’avviso di ricevimento del plico. Nella specie, secondo la ricorrente l’atto era stato, oltretutto, ricevuto entro il termine di scadenza per impugnare la decisione di primo grado.

2. La censura è fondata.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo dei servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed assorbente, del mancato tempestivo deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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