Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25050 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 16/03/2018, dep. 10/10/2018), n.25050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2955/2014 R.G. proposto da:

LA FENICE COSTRUZIONI S.r.l., rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Alberto Luppi e

dall’avv. Guido Romanelli, con domicilio eletto in Roma, via Pacuvio

34, presso lo studio dell’avv. Guido Romanelli;

– ricorrente –

contro

B.I., in proprio e nella qualità di procuratore generale

di C.C., entrambe eredi di B.A., rappresentate

e difese, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’avv. Mario Gorlani e dall’avv. Andrea Scafa, con domicilio

eletto in Roma, via Cicerone 44, presso lo studio dell’avv. Andrea

Scafa;

– controricorrente –

D.F.D., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza della corte d’Appello di Brescia n. 972

depositata il 21 agosto 2013, notificata il 5 dicembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 marzo 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.A. conveniva in giudizio avanti al tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, la Fenice Costruzioni S.r.l. e i condomini dell’edificio che la stessa società aveva costruito sul fondo confinante, denunciando la violazione delle distanze dal confine incorsa nell’edificazione di un corsello di accesso alle autorimesse private poste completamente al di sotto dell’edificio.

La domanda era accolta dal tribunale, con sentenza impugnata davanti alla Corte d’Appello di Brescia.

La Fenice Costruzione riproponeva la tesi, già sostenuta in primo grado, che il corsello costituiva accessorio del fabbricato principale.

In conseguenza di tale qualificazione l’appellante invocava l’applicabilità delle norme regolamentari locali che consentivano l’edificazione a confine degli “accessori alla residenza”.

La corte di merito non condivideva la qualificazione del manufatto come “accessorio” proposta dalla società, vuoi per le sue imponenti dimensioni, esterne al perimetro dell’edificio, vuoi per la sua autonoma funzionalità: il corsello era utilizzabile sia come passaggio di accesso all’area di parcheggio sottostante, sia come ulteriore parcheggio.

Per la cassazione della sentenza la Fenice Costruzioni S.r.l. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.

Ha resistito con controricorso Ivanna B., in proprio e nella qualità di procuratore generale di C.C., entrambe eredi della parte originaria B.A..

Gli altri condomini sono rimasti intimati.

Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 9 e art. 16, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del Comune di Vorbano (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La ricorrente censura la sentenza per non avere considerato che le norme regolamentari consentono l’edificazione a confine degli accessori alla residenza, purchè di altezza inferiore a metri 3 al colmo e di altezza media di metri 2,50.

Il corsello realizzato nel caso di specie rientrava in tali parametri.

Inoltre la ricorrente rimprovera alla corte d’appello di non avere considerato che la concorrente e autonoma funzionalità del manufatto era caratteristica compatibile con la nozione di accessorio: la norma regolamentare, in via esemplificativa, menzionava fra gli accessori i box, pure dotati di autonoma funzionalità.

Il motivo è infondato.

La ricorrente interpreta art. 16, comma 4, delle Norme tecniche di attuazione del Comune di Vorbano nel senso che, ai fini della liceità della costruzione a confine, è condizione necessaria e sufficiente che siano rispettati i limiti di altezza previsti dalla norma regolamentare.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

La norma pone dei limiti di altezza superati i quali l’opera, pur essendo in relazione con un corpo principale, rimane soggetta al rispetto delle distanze, ma ciò non autorizza, a contrario, a ritenere insignificanti gli altri parametri dimensionali sui quali essa non prende posizione.

Insomma la previsione di un’altezza massima ha una valenza puramente negativa: il manufatto che non supera quei limiti non è, per ciò solo, accessorio, ferma restando, se quei limiti siano rispettati, la necessità di una valutazione complessiva dell’opera in rapporto a tutti gli altri parametri rilevanti nei singoli casi concreti.

Da ciò consegue, da un lato, che la valutazione della corte di merito, nella parte in cui ha negato la legittimità della costruzione a confine in considerazione delle “sue imponenti dimensioni”, non costituisce violazione della norma regolamentare, che non disciplina che quel singolo parametro dimensionale; dall’altro, che quella stessa valutazione costituisce inevitabilmente apprezzamento di merito non censurabile in cassazione.

Al rilievo sulle dimensioni del manufatto la corte di merito ha aggiunto quello relativo alla sua autonoma funzionalità e l’uno e l’altro rilievo sono oggetto delle censure mosse con il motivo in esame.

Ciò non toglie, però, che già quel primo rilievo è sufficiente a giustificare all’applicabilità delle norme sulle distanze, giustificandosi di conseguenza l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, della censura sul secondo, in applicazione dei principi di giurisprudenza sulle decisioni fondate su una duplice ratio decidendi.

“Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. n. 2108/2012).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 16 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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