Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25050 del 08/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 08/10/2019), n.25050
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15984/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.S. s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Bruno
ed Alessandro Carlevaro ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, via Giangiacomo Porro n. 8, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. 82/15, depositata il 20 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2019 dal
Consigliere Marco Dinapoli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Uditi l’Avv.to dello Stato d.ssa Francesca Subrani per la ricorrente
e l’avv. Filippo Bruno per il C.S. s.r.l..
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il C.S. s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica dell’accertamento doganale n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Dogane nei suoi confronti, in quanto rappresentante indiretto dell’importatore BFC & co. s.r.l. – con questo obbligato solidale al pagamento, per il recupero di dazi doganali antidumping e diritti di confine, a seguito della rettificazione dell’origine del prodotto importato di cui a quattro dichiarazioni doganali relative a lampade fluorescenti dichiarate di provenienza thailandese, ma accertate come di provenienza cinese, come tali soggette a dazio antidumping). La Commissione Tributaria Provinciale di Genova con sentenza n. 117/14/12 del 22.5.2012 accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l’Agenzia delle dogane. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 82/2015 depositata il 20 gennaio 2015 rigettava l’appello con la motivazione che lo sdoganamento era stato curato da altro soggetto (G.F.A. s.r.l.) che aveva assunto la responsabilità solidale per il pagamento dei diritti doganali, mentre il C.S. aveva agito nella qualità di rappresentante diretto senza assumere obbligazioni in proprio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e chiede la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. Il C.S. deposita controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane lamenta violazione e/o falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913/1992, artt. 4, 5, 64, 76 e 201 (Codice Doganale Comunitario.), dell’art. 199 e dell’allegato n. 38 del Reg. Cee n, 2454/1993 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), del D.P.R. n. 4 del 1973, artt. 38, 40, 56 e 78 (T.U. leggi doganali), del D.Lgs. n. 374 del 1990, artt. 4, 6 e 12, del D.M. n. 549 del 1992, art. 6, della L. n. 213 del 2000, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che le dichiarazioni doganali in questione siano state effettuate nella qualità di rappresentante diretto della GFA s.r.l. invece che di rappresentante indiretto della importatrice BFC & Co. s.r.l. Tanto sarebbe dimostrato dalla procedura “domiciliata” adottata (che esclude la presentazione delle merci in dogana), che, in base alla normativa di cui si lamenta la violazione, poteva essere adottata soltanto dal rappresentante indiretto, dichiarante doganale in nome proprio per conto altrui, come tale responsabile solidalmente con il mandante di tutte le obbligazioni doganali scaturenti dalle operazioni svolte.
2. Resiste il contribuente con controricorso in cui lamenta l’inammissibilità del ricorso principale, che introdurrebbe nuovi elementi di fatto e nuovi parametri normativi mai prospettati nei precedenti gradi di giudizio, nonchè per mancata contestazione di tutte le argomentazioni utilizzate dalla sentenza di appello (in particolare i dati emergenti dalle polizze di carico). Richiama poi i motivi di impugnazione dell’avviso di rettifica dedotti in primo grado e riproposti in appello, su cui non si è pronunziato il giudice di secondo grado.
3. Il ricorso è inammissibile. Infatti solo apparentemente lamenta una violazione di legge, mentre in realtà propone un nuovo accertamento in fatto, introducendo a tal fine elementi nuovi in precedenza non prospettati nella fase di merito, senza per altro contrastare specificatamente l’accertamento del fatto contenuto nella sentenza impugnata. Consegue l’obbligo delle spese, come appresso liquidate, a carico dell’Agenzia ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000,00 (ottomila) oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019