Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2505 del 04/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2505 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Trovato Giovanna, elett.te dom.to in Roma, alla via delle Baleniere 62, presso lo studio
dell’avv. Giovanni Santaniello, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti–Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Resistente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
108/2011/4 depositata il 14/3/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Trovato Giovanna
contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante raccoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia
contro la sentenza della CTP di Roma n. 93/47/9 che aveva accolto il ricor-
so avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 2001 1V003087000 per
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15083/12
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Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 04/02/2014
imposta di registro e invim. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste
l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il
rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della
Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
l’avviso di liquidazione oltre il triennio.
La censura è inammissibile in quanto non risulta formulata in sede di merito. Nulla per le
spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 18/12/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 76 del dpr 131/85 per avere l’Ufficio notificato