Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2505 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2505 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Trovato Giovanna, elett.te dom.to in Roma, alla via delle Baleniere 62, presso lo studio
dell’avv. Giovanni Santaniello, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti–Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
108/2011/4 depositata il 14/3/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Trovato Giovanna

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante raccoglimento dell’appello proposto dalla
Agenzia

contro la sentenza della CTP di Roma n. 93/47/9 che aveva accolto il ricor-

so avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 2001 1V003087000 per

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15083/12

jsAlíe(

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 04/02/2014

imposta di registro e invim. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste
l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il
rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della
Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

l’avviso di liquidazione oltre il triennio.
La censura è inammissibile in quanto non risulta formulata in sede di merito. Nulla per le
spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 18/12/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 76 del dpr 131/85 per avere l’Ufficio notificato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA