Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2505 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2505 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: MARULLI MARCO

sul ricorso 19569/2012 proposto da:
Amendola Ciro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandro
Malladra n.31, presso lo studio dell’avvocato Tana Giovanni,
rappresentato e difeso dagli avvocati Angeletti Marco Francesco,
Pugliese Aurelio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente
contro
Comune di Montalbano Ionico, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20
presso lo Studio Associato Buccico, rappresentato e difeso
dall’avvocato Marzovilli Erminio, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 01/02/2018

Amendola Attilio, Amendola Maurizio;
– intimati avverso la sentenza n. 178/2011 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA, depositata il 19/07/2011;

13/09/2017 dal cons. MARULLI MARCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta
Suprema Corte voglia rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza in data 19.7.2011, la Corte d’Appello di Potenza,
riformando la decisione del locale Tribunale – che aveva condannato
il Comune di Montebello ionico a risarcire il danno da occupazione
acquisitiva patito, tra gli altri, dall’odierno ricorrente Oro Amendola a
seguito dell’edificazione da parte dell’ente locale, su un terreno di cui
era comproprietario, di una scuola – in accoglimento della spiegata
eccezione del Comune appellante ha dichiarato la nullità
dell’impugnata decisione in parte qua per vizio di ultrapetizione.
1.2. Il giudice territoriale, ricapitolato il tenore delle domande svolte
in citazione, ha sentenziato che nella specie non era stata avanzata
alcuna specifica domanda risarcitoria da illegittima occupazione,
affermando, quanto alla pure spiegata domanda di risarcimento dei
danni, che la genericità di essa esclude che essa possa essere
qualificata come domanda da danni di occupazione senza titolo
conseguente all’accessione invertita, atteso che la sua proposizione
risulta «in contraddizione palese» con la domanda di ritenzione ex
art. 936 cod. civ. parimenti svolta nello stesso atto, implicando
RG 19569/12 Amendola-Comune di Montalbano Jonico

Est. Co/v. Marulli

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

questa il pagamento di una somma di denaro da parte del retinente
e non un risarcimento del danno in suo favore.
1.3. Avverso detta decisione ricorre ora a questa Corte il
soccombente Amendola in forza di un unico motivo di ricorso, cui
replica il Comune con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amendola censura l’impugnato
deliberato di secondo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. e per vizio di insufficiente motivazione in quanto, decidendo nei
contestati termini, la Corte potentina, una volta disattese le altre
domande, avrebbe dovuto esaminare la domanda risarcitoria, poiché
ne era evidente e chiaro il bene della vita con essa reclamato ovvero il ristoro del danno subito per effetto della condotta
appropriativa dell’ente locale – e perché essa non poteva correlarsi
alla domanda di ritenzione.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio che il
giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua
cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente
letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per
converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta
valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante, si ché incorre nel vizio di omesso
esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale
della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto
sostanziale (Cass., Sez. VI-I, 07/01/2016, n. 118; Cass., Sez.
III, 19/10/2015, n. 21087; Cass., Sez. III, 12/12/2014, n. 2159).
RG 19569/12 Amendola-Comune di Montalbano ironico
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Est. Conf

arulli

Conclusioni scritte del PM a mente dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ.

Non incorre perciò nella violazione della art. 112 – che si ricorda
ricorre sotto forma del vizio di 0 ultrapetizione o di extrapetizione
quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle
eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti
oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non

24/09/2015, n. 18868; Cass., Sez. IV, 24/07/2012 n. 12943; Cass.,
Sez. IV, 11/01/2011, 455) – la sentenza in cui il giudice, facendo
esercizio dei poteri di interpretazione della domanda che
l’ordinamento gli assegna al fine di soddisfare l’interesse della parte
ad una pronuncia secondo diritto, «abbia esercitato il doveroso
compito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte
medesima e tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa
come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali
precisazioni formulate in corso di causa – e si sia, quindi, nel
pronunciare su di essa, attenuto ai limiti della domanda come
interpretata» (Cass., Sez. I, 20/12/2006, n. 27285).
2.4. Ora, mentre a questi principi si era saldamente attenuto il
giudice di primo grado, allorché aveva accolto la domanda
risarcitoria degli attori avanti a sè ed aveva pronunciato la condanna
del Comune a risarcire il danno da essi patito a seguito della
condotta appropriativa di questo, il diverso avviso fatto proprio dal
giudice d’appello si pone in aperto contrasto con essi, poiché,
seguendo la via di interpretare la domanda risarcitoria alla stregua
della domanda di ritenzione – in ciò dovendo dunque dissentirsi dal
contrario avviso enunciato dal PM – mostra di seguire

un’iter

argomentativo incongruo e dagli esiti paradossali, ma quel che è più

RG 19569/12 Amendola-Comune di Montalbano Jonieo
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Est. C s. Marulli

richiesto o diverso da quello domandato (Cass., Sez. III,

grave, negando ogni autonomia alla domanda risarcitoria, oblitera
manifestamente l’esatto contenuto della pretesa attorea.
Va infatti rimarcato – in uno col fatto che l’esclusione della tutela
risarcitoria, per non accordarsi essa con la domanda di ritenzione, è
frutto di un giudizio che mostra di abidcare preventivamente ad ogni

privilegiare una lettura di essa che sacrifica l’interesse della parte,
piuttosto che tutelarlo – che, come ben rappresentato dal
controricorrente, che ne riporta il contenuto, la domanda risarcitoria
lungi dall’essere generica – e lungi, in ogni caso, da poter essere
messa in correlazione con la domanda di ritenzione – pur se priva di
una dettagliata illustrazione, trovava, tuttavia, giustificazione nel
fatto che il Comune era stato vanamente richiesto dagli attori di
indicare il titolo in forza del quale aveva potuto disporre del bene.
Rettamente interpretata la circostanza, unita al fatto incontestato
dell’apprensione del fondo da parte dell’ente locale, avrebbe dovuto
condurre il giudice d’appello a scrutinare il complessivo contenuto
delle domande non solo in base al tenore letterale di esse – per
concludere quanto a quella risarcitoria che essa era generica o,
peggio, che essa non poteva aver alcun seguito perché in palese
contraddizione con la domanda di ritenzione -, ma avendo cura di
indagare quale fosse il concreto interesse perseguito dagli istanti, in
quella prospettiva risultando non sconfessabile – e dunque non
trascurabile sul piano dell’interpretazione della domanda – il dato
fattuale costituito dall’avvenuta usurpazione del fondo di proprietà
degli istanti ed il danno che questi ne avevano perciò patito.
3. In difetto di ciò la sentenza impugnata va doverosamente cassata
e la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il seguito ai sensi
degli art. 383, comma 1, e 384, comma 2, cod. proc. civ.
RG 19569/12 Amendola-Comune di Montalbano Jonico
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Est. Co4s. Marulli
(–“”

potere di interpretazione della domanda e porta al risultato di

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia avanti alla
Corte d’Appello di Potenza che, in altra composizione, provvederà
pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il

giorno 13.9.2017.

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