Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25048 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

17, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MINGRINO FRANCESCO

PAOLO, FONTANAZZA Santo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo

studio dell’avvocato MAGRINI SERGIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VALENTINI ALESSANDRO, VIGNA GIANCARLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 815/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/07/2009 R.G.N. 45/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

Udito l’Avvocato MASSIMO ANGELINI;

udito l’Avvocato MAGRINI SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cuneo accoglieva la domanda di B.F., diretta all’accertamento del suo diritto ad essere assunto, quale iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio ed indipendentemente dalla sussistenza di un atto di avviamento, dalla Gino s.p.a. sin dal 1 marzo 2005, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 60.000,00.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 22 luglio 2009 e notificata in data 7 ottobre 2009, accoglieva il gravame proposto dalla società Gino p.a., respingendo l’originaria domanda e compensando le spese del doppio grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il B., affidato ad unico motivo. Resiste la Gino s.p.a. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico, articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 3, 4, 7, 8, 9 e 15 e del D.P.R. n. 333 del 2000, artt. 7 e 8 nonchè degli artt. 1173, 1218, 1337 e 2043 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Lamenta il ricorrente che, secondo la nuova disciplina del collocamento dei disabili (L. n. 68 del 1999), l’iscritto negli elenchi del collocamento acquista una posizione di diritto soggettivo, come a suo avviso ritenuto da codesta Corte con sentenza n. 1175 del 2009, risultando così erronea la decisione impugnata secondo cui non sussisterebbe alcun diritto dell’iscritto, e nessun obbligo per l’impresa al riguardo, prima dell’emissione dell’atto di avviamento dal competente ufficio per l’impiego.

Lamentava inoltre che la richiesta di avviamento (rectius, di assunzione, L. n. 68 del 1999, ex art. 9) doveva intendersi automaticamente presentata anche attraverso l’invio del prospetto informativo, di cui al citato art. 9, sicchè il ricorrente doveva ritenersi titolare di un diritto soggettivo (all’assunzione), la cui lesione comportava certamente il risarcimento del danno negato dalla corte di merito. Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha osservato che la L. 12 marzo 1998, n. 68 determina nella tutela degli invalidi un passaggio da un sistema che in qualche misura risentiva della concezione volta a configurare l’inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica, ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

Proprio in tale ottica questa Corte ha rilevato che la “ratio” della L. 2 marzo 1999, n. 68, art. 9 – che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato – è volta a consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, una sua collocazione nell’organizzazione aziendale che sia utile all’impresa e che, nello stesso tempo, per consentire l’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità, Cass. 12 marzo 2009 n. 6017, Cass. 22 giugno 2010 n. 15058.

In tale sistema, secondo la pronunce ora citate, il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l’assunzione non soltanto di un lavoratore avviato con qualifica diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica “simile” a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalità previste dall’ari 12 della stessa L. n. 68 del 1999. E’ quindi evidente che anche nella disciplina contenuta nella L. n. 68 del 1999, resta presupposto indefettibile per l’insorgenza dell’obbligo di assunzione non solo il provvedimento di avviamento, ma anche la richiesta specifica di assunzione di cui all’art. 9 L. citata.

L’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, poi, benchè abbia valore ai fini del successivo avviamento al lavoro in relazione alle scoperture delle quote d’obbligo che dallo stesso prospetto risultino, non determina automaticamente, come sostenuto dal ricorrente, la prevista richiesta di assunzione, salvo che essa possa essere ravvisata – secondo l’interpretazione riservata al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata – in relazione ad una dichiarazione apposita contenuta nel prospetto, Cass. 18 luglio 2008 n. 20027. Peraltro il ricorrente, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha allegato nè riprodotto in ricorso tale documento, per cui la doglianza, sotto il profilo in esame, risulta inammissibile.

Deve infine considerarsi che questa Corte, tanto meno nella sentenza n. 1175 del 2009 (e nella conforme successiva pronuncia n. 24210 del 2010), ha affermato l’esistenza di un diritto soggettivo all’assunzione da parte dell’iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, quanto piuttosto di un diritto soggettivo, ricorrendone i presupposti, all’iscrizione nelle liste, circostanza nella specie pacifica.

Il ricorso deve pertanto rigettarsi, restando assorbita la censura inerente il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni da parte della società Gino p.a.

Le alterne fasi del giudizio di merito giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA