Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25048 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 09/09/2021, dep. 16/09/2021), n.25048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21588/2013 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Clivia Spa, Galleria Commerciale Il Destriero Spa, in persona dei

Consiglieri di Amministrazione delegati pro tempore, elettivamente

domiciliati in Roma, P.za D’aracoeli 1, presso lo studio

dell’avvocato Maisto Guglielmo, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Piccone Ferrarotti Pietro, giusta procura in

calce;

– controricorrenti –

e contro

Iper Montebello Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marianna Dionigi,

29, presso lo studio dell’avvocato Milli Marina, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Marcheselli Alberto;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/09/2021 dal consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao che ha concluso per l’estinzione del giudizio ai

sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 136, art. 6, comma 13, L. 17

dicembre 2018, n. 136, conseguenze di legge;

udito per il ricorrente l’avvocato Rocchitta Giammario che ha

concluso riportandosi;

udito per i controricorrenti l’avvocato Peverini Luca, delegato avv.

Maisto e Milli Marina, che ha concluso riportandosi.

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 16/36/13 del 19 febbraio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato alla Galleria Commerciale Il Destriero spa, a Clivia spa e ad Iper Montebello spa, in recupero solidale dell’imposta proporzionale di registro e dell’imposta ipocatastale sulla seguente operazione intercorsa tra le parti e dall’ufficio riqualificata, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, come cessione di ramo aziendale con componenti immobiliari:

– 25 settembre 2009: costituzione da parte della Iper Montebello spa della Galleria Commerciale Il Destriero srl, con contestuale conferimento in quest’ultima del proprio ramo d’azienda costituito dalla “galleria negozi” del centro commerciale “(OMISSIS)” in (OMISSIS) (MI);

– 19 ottobre 2009: trasformazione in spa della Galleria commerciale Il Destriero srl;

– pari data: cessione dalla Iper Montebello spa alla collegata Clivia spa della quota di partecipazione totalitaria dalla prima detenuta nella neocostituita Galleria Commerciale Il Destriero spa.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – l’operazione in esame denotava effettivamente un risparmio d’imposta;

– questo risultato non poteva ritenersi contrario alla legge, rispondendo a convenienza imprenditoriale che Clivia spa acquistasse interamente le quote della società appositamente creata, invece di acquistare direttamente gli immobili facenti parte del ramo aziendale.

Resistono con controricorso le tre società intimate.

p. 2. In data 5.6.19 veniva presentata istanza di sospensione del giudizio (già effettivamente disposta in udienza, con rinvio a nuovo ruolo) di tutte indistintamente le società controricorrenti, così da consentire la definizione globale della lite, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, avente ad oggetto l’avviso liquidazione n. (OMISSIS).

In data 21.12.20 interveniva istanza della ricorrente agenzia delle entrate di estinzione “parziale” del giudizio, risultando formalmente definita la lite (come da nota interna Dir.Prov.) solo con riferimento all’avviso di liquidazione suddetto ((OMISSIS)), non anche a quello, pur esso in contenzioso, avente n. (OMISSIS).

Dalle risultanze di causa emerge tuttavia come quest’ultimo atto impositivo (di contenuto uguale a quello avente n. (OMISSIS) cit.) riguardi la stessa fattispecie accertativa, così come contestata alla Iper Montebello spa (la quale ha allegato l’avviso di liquidazione in oggetto sub n. 1) al proprio controricorso), in quanto avvinta da responsabilità tributaria solidale ex lege.

Consegue pertanto che l’avvenuta definizione della lite da parte della coobbligata Clivia spa (attestata dalla stessa amministrazione finanziaria) deve ritenersi valevole e produttiva di effetti estintivi anche per la Iper Montebello spa ed il relativo avviso di liquidazione, trattandosi appunto della stessa pretesa impositiva.

Da ciò deriva quindi il carattere globale, e non parziale, della suddetta definizione della controversia tributaria pendente, secondo quanto previsto dal D.L. n. 119 del 2018 cit., art. 6, comma 14.

Le spese vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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